CGUE sulla sanzionabilità delle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha deciso, con sentenza del 29 gennaio 2026 nella causa C-311/24, sull’interpretazione dell’art. 6, par. 1, primo comma, lett. e), della direttiva (UE) 2019/633. Oggetto della decisione era la questione di come qualificare più richieste di pagamento rivolte da un acquirente a diversi fornitori, quando esse non sono connesse alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari dei fornitori.
Il procedimento riguardava quattro controversie connesse tra la Bundeswettbewerbsbehörde austriaca (Autorità federale austriaca garante della concorrenza) e la M. GmbH. Secondo quanto riportato da media specializzati, dietro la società anonimizzata vi sarebbe un dettagliante alimentare tirolese. Poiché il procedimento principale prosegue dinanzi al giudice austriaco, occorre tenere conto dello stato del procedimento; dalla sentenza della CGUE non deriva alcun accertamento definitivo in merito alle contestazioni sollevate nel procedimento principale.
Contesto giuridico della direttiva UTP
Tutela minima contro le pratiche commerciali sleali
La direttiva (UE) 2019/633 disciplina le pratiche commerciali sleali nei rapporti commerciali tra imprese della filiera agricola e alimentare. Essa mira a creare uno standard minimo a livello dell’Unione per proteggere i fornitori da determinate pratiche poste in essere da acquirenti di maggiori dimensioni.
L’art. 3, par. 1, lett. d), della direttiva obbliga gli Stati membri a vietare, in ogni caso, la pratica consistente nel fatto che un acquirente richieda al fornitore pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore. La direttiva si fonda su un’armonizzazione minima. Gli Stati membri possono quindi, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione, mantenere o introdurre disposizioni più rigorose.
Attuazione in Austria e riferimento al diritto tedesco
In Austria, la direttiva UTP è stata recepita nella seconda sezione del Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz (FWBG, legge austriaca sulle condizioni di concorrenza leale). La norma di divieto rilevante è il § 5c, par. 1, in combinato disposto con l’allegato I, punto 4, FWBG. Per le violazioni, il § 6, par. 2, FWBG prevede un’ammenda fino a un importo massimo di 500.000 euro.
In Germania, l’attuazione è avvenuta nell’Agrarorganisationen- und Lieferketten-Gesetz (legge tedesca sulle organizzazioni agricole e sulle filiere di approvvigionamento). Sebbene la sentenza della CGUE riguardi il diritto austriaco, essa contiene affermazioni sull’interpretazione della direttiva UTP che possono assumere rilievo anche per la comprensione di normative di altri Stati membri improntate al diritto dell’Unione.
Fatti del procedimento principale
Richieste di pagamento ai fornitori
La M. GmbH gestisce in Austria negozi al dettaglio di generi alimentari. Nel maggio 2023 essa inviò richieste di pagamento a fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Secondo la Bundeswettbewerbsbehörde, tali richieste non erano connesse alla vendita dei prodotti interessati e violavano pertanto il § 5c, par. 1, in combinato disposto con l’allegato I, punto 4, FWBG.
Nel procedimento principale, la società giustificava le richieste di pagamento con oneri economici derivanti dalla pandemia di COVID-19, in particolare in relazione agli effetti sul turismo, alla mancanza di clienti nel commercio alimentare al dettaglio e a considerevoli aumenti dei costi. Inoltre, richiamava un processo di ristrutturazione e trasformazione della propria impresa.
Conferenza Supplier Day e fatture pro forma
Il 16 maggio 2023 la M. GmbH organizzò una “conferenza Supplier Day” svolta online. In tale sede, secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, essa illustrò ai propri fornitori, tra l’altro, la situazione di mercato, i propri oneri e il processo di trasformazione. Tra gli obiettivi furono indicati, tra l’altro, la professionalizzazione del category management e l’ottimizzazione dei processi interni.
Il giorno successivo la società inviò e-mail ai propri fornitori. Tali e-mail contenevano l’invito a versare un contributo quantificato in modo specifico per finanziare il processo di trasformazione. Alle e-mail erano allegate fatture pro forma relative a importi forfettari di diversa entità.
Secondo la domanda del giudice austriaco, le e-mail erano sostanzialmente identiche. Le differenze riguardavano l’importo indicato nella rispettiva fattura pro forma nonché il fatto che il singolo fornitore avesse partecipato o meno alla conferenza. Secondo le indicazioni fornite nel procedimento principale, la società revocò in seguito le richieste di investimento, annullò le fatture pro forma e restituì immediatamente gli importi già versati. Complessivamente, solo due fornitori su 16 avrebbero effettuato il pagamento.
Posizioni nel procedimento austriaco
Domande della Bundeswettbewerbsbehörde
La Bundeswettbewerbsbehörde ritenne che la M. GmbH, in qualità di acquirente, avesse richiesto pagamenti a 16 fornitori che non erano connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari. Pertanto, il 10 novembre 2023 presentò all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale superiore di Vienna), in funzione di Kartellgericht (tribunale austriaco competente in materia antitrust), 16 domande di irrogazione di un’ammenda ai sensi del § 6, par. 2, FWBG.
Quattro di tali domande furono assegnate a una sezione collegiale e riunite. Esse riguardavano richieste di pagamento nei confronti di quattro fornitori, fondate su fatture pro forma relative a importi forfettari di diversa entità. Secondo la Bundeswettbewerbsbehörde, ciascuna richiesta di pagamento costituiva un’infrazione autonoma.
Obiezioni della M. GmbH
Secondo quanto riferito dal giudice del rinvio, la M. GmbH contestò che si potesse trattare di domande separate tra loro. Essa sostenne che le 16 domande si fondavano sul medesimo fatto. A suo avviso, la scissione in 16 domande distinte violava il principio del ne bis in idem.
In subordine, la società dedusse che le veniva in realtà contestata un’infrazione unica e continuata. Tale concetto, noto nel diritto dei cartelli e della concorrenza, sarebbe applicabile anche al FWBG.
Questioni del giudice austriaco alla CGUE
L’Oberlandesgericht Wien nutriva dubbi sulla compatibilità con la direttiva (UE) 2019/633 di un trattamento delle richieste di pagamento come infrazione unica. Secondo la dogmatica penalistica austriaca, il comportamento potrebbe essere qualificato come unità di azione tipica. Ciò comporterebbe che, nonostante le 16 relazioni di fornitura interessate, potrebbe essere irrogata una sola ammenda fino al limite massimo di 500.000 euro.
In sostanza, il giudice chiedeva se l’art. 6, par. 1, lett. e), della direttiva osti a una normativa nazionale secondo la quale richieste di pagamento indirizzate lo stesso giorno a diversi fornitori sulla base di un’unica determinazione volitiva motivata unitariamente sono considerate, nel loro complesso, un’unica infrazione. Si poneva inoltre la questione se, a tal riguardo, il limite massimo nazionale dell’ammenda svolga un ruolo.
Decisione della CGUE
Infrazione unica non esclusa in linea di principio
La CGUE ha anzitutto chiarito che l’art. 6, par. 1, primo comma, lett. e), della direttiva attribuisce agli Stati membri la competenza di prevedere ammende e altre sanzioni altrettanto efficaci nei confronti dell’autore della violazione, oppure di avviare i relativi procedimenti. La disposizione rinvia, al riguardo, alle norme e alle procedure nazionali.
Secondo la Corte, la direttiva non contiene alcuna disciplina espressa sulla possibilità di qualificare più comportamenti vietati come un’infrazione unica. In ragione dell’approccio di armonizzazione minima, resta quindi in linea di principio rimesso agli Stati membri prevedere o non prevedere una simile qualificazione.
La CGUE ha pertanto deciso che l’art. 6, par. 1, primo comma, lett. e), della direttiva non osta, in linea di principio, a disposizioni nazionali secondo le quali più pratiche commerciali sleali vietate dall’art. 3, par. 1, della direttiva possono essere qualificate congiuntamente come un’infrazione unica.
Limite: sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva
La Corte ha tuttavia collegato tale affermazione a una limitazione essenziale. Ai sensi dell’art. 6, par. 1, secondo comma, della direttiva, la sanzione deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva, tenendo conto della natura, della durata, della reiterazione e della gravità della violazione.
L’autorità nazionale di applicazione o il giudice competente deve pertanto disporre di un potere discrezionale sufficiente per fissare un’ammenda che soddisfi tali requisiti. Ciò vale anche quando più comportamenti sono trattati congiuntamente come un’unica infrazione e può essere irrogata una sola ammenda.
Rilevanza del limite massimo di 500.000 euro
La CGUE ha esaminato anche se un limite massimo nazionale dell’ammenda possa risultare problematico alla luce del diritto dell’Unione. Secondo la decisione, un limite massimo fisso non è di per sé escluso. Decisivo è se il giudice o l’autorità competente, nonostante tale limite, possa stabilire una sanzione che, nel caso concreto, sia efficace, proporzionata e dissuasiva.
La Corte ha rilevato che ciò potrebbe essere dubbio, in particolare, quando l’importo massimo previsto dalla legge sia nettamente inferiore al vantaggio finanziario che l’acquirente intendeva ottenere mediante le richieste di pagamento. In una simile situazione, un’unica ammenda massima per l’insieme dei comportamenti potrebbe non essere sufficiente a garantire l’effetto dissuasivo perseguito.
Secondo la sentenza, spetta al giudice austriaco del rinvio effettuare tale verifica nel procedimento principale. Esso deve in particolare tenere conto dell’entità del vantaggio finanziario perseguito in rapporto al limite massimo legale dell’ammenda.
Nessun ricorso al ne bis in idem per limitare la normativa nazionale
La CGUE si è inoltre occupata del principio del ne bis in idem. Tale principio vieta il cumulo di procedimenti e sanzioni nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto.
Secondo la decisione della Corte, l’applicazione di tale principio presuppone l’identità del fatto materiale. Se le fattispecie non sono identiche, ma soltanto simili, il principio non opera. Nel caso di pratiche commerciali sleali nei confronti di diversi fornitori mancherebbe, in linea di principio, tale requisito dell’identità.
Secondo la CGUE, neppure la qualificazione secondo il diritto nazionale come infrazione unica modifica tale conclusione. La portata, nel diritto dell’Unione, della tutela derivante dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non può dipendere dal modo in cui uno Stato membro qualifica giuridicamente il fatto.
Delimitazione rispetto all’infrazione unica e continuata nel diritto della concorrenza
La CGUE ha inoltre chiarito che la nozione di infrazione unica e continuata, nota dalla giurisprudenza relativa all’art. 101 TFUE, non è determinante nell’ambito della direttiva (UE) 2019/633. La direttiva si fonda sull’art. 43, par. 2, TFUE e persegue finalità di politica agricola comune, non le regole di concorrenza del Trattato.
Nel diritto della concorrenza, la nozione di infrazione unica e continuata è stata sviluppata in particolare per poter imputare comportamenti nell’ambito di un piano complessivo. Secondo la CGUE, tale logica non può essere trasferita alla questione qui da valutare, ossia se più pratiche commerciali sleali orientate nello stesso senso possano essere riunite nel diritto nazionale delle sanzioni.
Punti essenziali della sentenza
La decisione può essere riassunta in più punti:
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La direttiva (UE) 2019/633 prevede una tutela minima contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.
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L’art. 3, par. 1, lett. d), della direttiva comprende le richieste di pagamento dell’acquirente che non sono connesse alla vendita di prodotti agricoli e alimentari del fornitore.
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Più richieste di pagamento simultanee rivolte a diversi fornitori possono, in linea di principio, essere trattate dal diritto nazionale come un’infrazione unica.
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Un’unica ammenda non è esclusa dal diritto dell’Unione se può essere efficace, proporzionata e dissuasiva.
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Il giudice nazionale competente deve verificare se il limite massimo legale lasci, nel caso concreto, un potere discrezionale sufficiente.
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Il principio del ne bis in idem non impone di trattare necessariamente più pratiche commerciali sleali nei confronti di diversi fornitori come un unico fatto.
Inquadramento per le imprese nelle filiere di approvvigionamento
La sentenza riguarda direttamente la prassi sanzionatoria in caso di richieste di pagamento vietate nella filiera agricola e alimentare. Essa chiarisce che la valutazione alla luce del diritto dell’Unione non dipende esclusivamente dal fatto che il diritto nazionale qualifichi più atti come un’unità. Resta decisivo se, nel risultato, la sanzione corrisponda ai requisiti della direttiva.
Per le imprese che intrattengono rapporti commerciali con produttori agricoli, produttori alimentari o intermediari, la decisione può essere rilevante anche oltre il caso austriaco concreto. I requisiti della direttiva UTP si collegano alla struttura del rapporto di fornitura, alle dimensioni del fatturato e alla natura della pratica commerciale. Le attuazioni nazionali possono differire nei dettagli, ma devono rispettare lo standard minimo previsto dal diritto dell’Unione.
La decisione si inserisce inoltre in un contesto di ulteriori procedimenti ai sensi del FWBG. Secondo notizie pubblicamente accessibili, la Bundeswettbewerbsbehörde austriaca conduce procedimenti analoghi anche nei confronti di altre imprese, alle quali, secondo quanto dichiarato dall’autorità, vengono contestate tra l’altro richieste di bonus per un ampliamento digitale dei punti vendita nonché pagamenti tardivi a frutticoltori; tali contestazioni non sono finora confermate, i procedimenti non sono conclusi con decisione definitiva e vale la presunzione di innocenza. Anche a tale riguardo occorre considerare, di volta in volta, il concreto stato del procedimento.
Domande frequenti
CGUE C-311/24: più richieste di pagamento possono essere considerate un’unica infrazione ai sensi della direttiva UTP?
Sì, la CGUE lo ritiene in linea di principio possibile. Il presupposto è che l’autorità competente o il giudice competente possa comunque fissare un’ammenda efficace, proporzionata e dissuasiva.
Art. 3, par. 1, lett. d), direttiva (UE) 2019/633: quali richieste di pagamento sono vietate?
Sono comprese le richieste di un acquirente a un fornitore che non sono connesse alla vendita di prodotti agricoli e alimentari del fornitore. Nel procedimento principale si trattava di fatture pro forma relative a importi forfettari destinati a sostenere un processo di trasformazione dell’acquirente.
Sentenza della CGUE sull’ammenda FWBG: quali conseguenze pratiche può avere la decisione per le imprese?
La decisione sottolinea che un’ammenda nazionale, anche in caso di violazioni riunite, deve restare efficace, proporzionata e dissuasiva. Le imprese nelle filiere agricole e alimentari devono quindi attendersi che i giudici includano nella valutazione il vantaggio finanziario perseguito e la gravità della violazione.
Questioni giuridiche sulle pratiche commerciali sleali
La decisione della CGUE mostra che la sanzionabilità delle pratiche commerciali sleali nelle filiere di approvvigionamento richiede un esame preciso del quadro normativo europeo e nazionale. MTR Legal Rechtsanwälte assiste imprese, investitori e persone fisiche con patrimoni rilevanti in questioni di diritto della concorrenza e in ambiti contigui del diritto commerciale e societario. In caso di questioni giuridiche relative a pratiche commerciali, rapporti di fornitura e procedimenti dinanzi alle autorità, ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina consulenza legale in materia di diritto della concorrenza.