Il Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH, Corte di giustizia dell’Unione europea) ha precisato l’ambito di applicazione della normativa europea in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (EuGH, sentenza del 24 settembre 2026 – causa C-300/25). In base a tale pronuncia, una domanda proposta dopo il divorzio per lo scioglimento e la divisione di una comproprietà per quote relativa a un immobile riguarda il regime patrimoniale tra coniugi quando il bene è stato acquistato durante il matrimonio esclusivamente dagli ex coniugi, che avevano convenuto contrattualmente il regime di separazione dei beni.
Controversia relativa a un immobile acquistato congiuntamente
Separazione dei beni e comproprietà per quote
Al momento della celebrazione del matrimonio, le parti SQ e YR avevano convenuto la separazione dei beni mediante una convenzione matrimoniale. Durante il matrimonio avevano acquistato congiuntamente un immobile situato a Parigi. Ciascuno di loro deteneva una quota ideale pari alla metà di un complesso immobiliare appartenente a un edificio residenziale.
Dopo il divorzio, YR ha chiesto ai giudici cechi lo scioglimento e la divisione della comproprietà per quote. Gli unici comproprietari erano gli ex coniugi; nessun’altra persona deteneva quote.
Valutazioni divergenti dei giudici cechi
Con ordinanza del 26 ottobre 2022, lo Stadtbezirksgericht für Prag 5 (Tribunale distrettuale municipale di Praga 5) ha negato la propria competenza internazionale. Secondo il giudice, in ragione della separazione dei beni convenuta, tra i coniugi non era mai esistita una comunione dei beni. La domanda rientrava pertanto, a suo avviso, nell’ambito del regolamento (UE) n. 1215/2012, il cosiddetto regolamento Bruxelles I bis.
Ai sensi dell’art. 24, punto 1, di tale regolamento, per i procedimenti aventi a oggetto diritti reali immobiliari sono di regola esclusivamente competenti i giudici dello Stato membro in cui è situato l’immobile. Di conseguenza, sarebbero stati competenti a pronunciarsi i giudici francesi.
Lo Stadtgericht Prag (Tribunale municipale di Praga) ha annullato tale decisione il 22 gennaio 2024. Esso ha ricondotto la controversia al regolamento (UE) 2016/1103 relativo ai regimi patrimoniali tra coniugi. Il regime convenzionale di separazione dei beni riguardava i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio. Su tale base, il giudice ha ritenuto competenti i giudici cechi ai sensi dell’art. 6, lettera b), del regolamento.
Delimitazione tra regime patrimoniale e controversie immobiliari
La questione sollevata dalla Corte suprema ceca
Il Nejvyšší soud (Corte suprema della Repubblica Ceca) doveva pronunciarsi su un ricorso per cassazione proposto contro la decisione dello Stadtgericht Prag. Ai fini della competenza internazionale era necessario stabilire a quale ambito normativo del diritto dell’Unione dovesse essere ricondotta la domanda:
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Se la controversia rientrava nel regime patrimoniale tra coniugi ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, e dell’art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1103, potevano trovare applicazione le norme sulla competenza previste da tale regolamento.
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Se, invece, il procedimento riguardava un diritto reale immobiliare privo di un collegamento sufficiente con il matrimonio, poteva trovare applicazione la competenza esclusiva prevista dall’art. 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.
La Corte suprema ha osservato che, secondo il diritto ceco, lo scioglimento di una comproprietà per quote non è necessariamente connesso a un matrimonio. Una comunione di questo tipo può sussistere anche tra persone non coniugate o con la partecipazione di terzi. Essa può inoltre essere divisa sia durante il matrimonio sia molto tempo dopo la sua cessazione.
La Corte ha pertanto sospeso il procedimento di impugnazione e ha chiesto all’EuGH di chiarire se lo scioglimento e la divisione della comproprietà per quote in questione dovessero essere qualificati come materia attinente al regime patrimoniale tra coniugi.
Normativa dell’Unione rilevante
L’art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1103 stabilisce che il regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi. Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lettera a), tale nozione comprende l’insieme delle norme relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi e nei loro rapporti con terzi, quale risultato del matrimonio o del suo scioglimento.
Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento, la natura dei diritti reali sui beni è esclusa dal suo ambito di applicazione. Tale esclusione mira in particolare a garantire che uno Stato membro non sia tenuto a riconoscere un diritto reale non contemplato dal proprio ordinamento giuridico.
Il regolamento Bruxelles I bis si applica invece, in linea di principio, alla materia civile e commerciale. Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, lettera a), i regimi patrimoniali tra coniugi sono espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione.
L’EuGH interpreta in senso ampio la nozione di regime patrimoniale tra coniugi
Nozione autonoma del diritto dell’Unione
L’EuGH ha anzitutto chiarito che la nozione di regime patrimoniale tra coniugi non può essere determinata in base al diritto nazionale di uno Stato membro. Si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata uniformemente all’interno dell’Unione europea.
Il tenore letterale dell’art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1103 comprende l’insieme delle norme relative ai rapporti patrimoniali applicabili tra i coniugi quale risultato del matrimonio o del suo scioglimento. Secondo la Corte, tale formulazione onnicomprensiva depone a favore di un’interpretazione ampia della nozione.
Il regolamento è volto a disciplinare sia la gestione corrente del patrimonio durante il matrimonio sia la successiva liquidazione del regime patrimoniale. Sono comprese le disposizioni imperative di legge, i regimi patrimoniali che i coniugi possono scegliere e le norme applicabili in via sussidiaria in base alla legge regolatrice.
La separazione dei beni rientra nel regime patrimoniale tra coniugi
L’EuGH ha incluso nella nozione di regime patrimoniale tra coniugi anche la separazione dei beni convenuta contrattualmente. I coniugi possono disciplinare i propri rapporti patrimoniali mediante diversi regimi, che vanno dalla comunione generale dei beni alla rigorosa separazione dei patrimoni.
Nel caso concreto, secondo la valutazione della Corte e fatta salva la verifica definitiva da parte del giudice del rinvio, la separazione dei beni era determinante per l’assetto patrimoniale del matrimonio. Al momento dell’acquisto dell’immobile, essa determinava direttamente il rapporto tra i coniugi quali comproprietari per quote.
Il fatto che, secondo il diritto ceco, la comproprietà per quote non fosse strutturata in modo diverso rispetto a una comunione tra altri comproprietari non modificava tale conclusione. Le qualificazioni nazionali non possono determinare la portata di una nozione del diritto dell’Unione che deve essere interpretata autonomamente.
Collegamento diretto tra matrimonio e comproprietà
Per l’EuGH è stato determinante il fatto che la comproprietà fosse sorta durante un matrimonio per il quale i coniugi avevano convenuto la separazione dei beni. Sussisteva pertanto un collegamento diretto tra il rapporto patrimoniale e il matrimonio.
Tale collegamento non veniva meno per il fatto che la domanda fosse stata proposta soltanto dopo il divorzio. Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/1103 non è decisivo che lo scioglimento e la divisione della comproprietà per quote siano richiesti prima o dopo la cessazione del matrimonio.
La Corte si è così richiamata alla propria precedente giurisprudenza relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi ed ex coniugi. Non sono ricompresi soltanto i regimi patrimoniali che gli ordinamenti nazionali prevedono espressamente ed esclusivamente per i matrimoni. Sono inclusi anche altri rapporti patrimoniali, purché derivino direttamente dal matrimonio o dal suo scioglimento.
L’eccezione relativa alla natura dei diritti reali non si applica
Nessuna esclusione generale dei procedimenti relativi a immobili
La possibile cessione di un diritto reale in conseguenza della divisione non comportava l’esclusione del procedimento dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1103 ai sensi del suo art. 1, paragrafo 2, lettera g).
Secondo l’interpretazione dell’EuGH, tale eccezione non comprende ogni azione che presenti un collegamento con un diritto reale su un bene. Essa riguarda piuttosto la natura dei diritti reali ed è volta a tutelare il principio del numerus clausus di tali diritti vigente negli Stati membri.
Una domanda di scioglimento e divisione di una comproprietà per quote può certamente comportare il trasferimento di diritti di proprietà. Essa non determina tuttavia quali tipologie di diritti reali siano riconosciute dal relativo ordinamento giuridico. L’eccezione non era pertanto applicabile al caso in esame.
Trattamento unitario dei rapporti patrimoniali
Secondo la Corte, l’interpretazione ampia è conforme agli obiettivi del regolamento. Esso mira a garantire ai coniugi la certezza del diritto in relazione al loro patrimonio e a consentire una determinazione prevedibile della legge applicabile.
Al contempo, le questioni patrimoniali tra loro connesse devono, in linea di principio, poter essere trattate da un unico giudice competente secondo regole uniformi. Ciò assume particolare importanza quando i coniugi o gli ex coniugi abbiano acquistato congiuntamente più immobili in diversi Stati membri. La concentrazione dei procedimenti può evitare che questi vengano distribuiti tra più Stati soltanto a causa dei diversi luoghi in cui si trovano gli immobili.
La decisione vale per la specifica composizione soggettiva
L’EuGH ha stabilito che la domanda, proposta dopo il divorzio, di scioglimento e divisione della comproprietà per quote riguarda il regime patrimoniale tra coniugi ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, e dell’art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1103. È stato determinante che l’immobile fosse stato acquistato esclusivamente dai coniugi durante il loro matrimonio, disciplinato dal regime di separazione dei beni.
La Corte ha espressamente lasciato impregiudicata la questione se tale interpretazione valga allo stesso modo qualora, oltre ai coniugi o agli ex coniugi, uno o più terzi siano comproprietari. La portata della sentenza è pertanto limitata alla fattispecie esaminata.
Rilevanza per i rapporti patrimoniali transfrontalieri
La decisione evidenzia che la separazione dei beni non comporta automaticamente l’applicazione delle norme generali sulla competenza in materia immobiliare. Anche una comproprietà per quote disciplinata dalle norme nazionali generali può rientrare nel regime patrimoniale tra coniugi se è direttamente caratterizzata dall’acquisto effettuato durante il matrimonio nell’ambito del regime prescelto.
Nei matrimoni internazionali, la qualificazione del regime patrimoniale, il luogo in cui si trova un immobile e la residenza abituale delle parti possono riguardare Stati membri diversi. Ai fini della determinazione della competenza internazionale e del quadro normativo applicabile sono quindi decisive le modalità concrete di costituzione e configurazione del rapporto patrimoniale. MTR Legal presta assistenza nelle relative questioni transfrontaliere nell’ambito della consulenza legale in materia di diritto di famiglia.