La CGUE chiarisce la decorrenza del termine nei rinvii ex art. 22 EUMR

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La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha respinto l’impugnazione proposta da un produttore di bevande e dalla sua controllata contro l’esame, a livello europeo, dell’acquisizione di un grossista di bevande (CGUE, sentenza dell’8 ottobre 2026 – C‑572/25 P). La questione decisiva era stabilire quando una concentrazione non soggetta a obbligo di notifica dovesse considerarsi comunicata all’autorità garante della concorrenza competente ai sensi dell’art. 22, par. 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004. Secondo la sentenza, la mera conoscenza dell’esistenza dell’operazione non fa decorrere il termine di 15 giorni lavorativi.

Acquisizione di Boissons Heintz da parte di Brasserie Nationale

Il produttore di bevande B. opera in Lussemburgo nella produzione di birra e acqua minerale. La sua controllata al 100%, M., distribuisce bevande all’ingrosso in Lussemburgo, Francia e Belgio. Anche H. opera nel commercio all’ingrosso di bevande in Lussemburgo.

Il 31 gennaio 2024 B. ha annunciato il perfezionamento dell’operazione. M. aveva acquisito tutte le partecipazioni societarie del grossista H., consentendo a B. di ottenere il controllo esclusivo dell’impresa.

Nessun ordinario obbligo di notifica

Le soglie di fatturato rilevanti previste dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 non erano state raggiunte. La concentrazione non aveva pertanto dimensione unionale e non doveva essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell’art. 4, par. 1, del medesimo regolamento.

All’epoca, in Lussemburgo non esisteva un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni. La notifica non era richiesta neppure in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato contraente dello Spazio economico europeo.

Rinvio alla Commissione europea

Il 22 dicembre 2023 B. ha informato l’autorità garante della concorrenza lussemburghese dell’intenzione di M. di acquisire H. Il 10 gennaio 2024 si è svolto un colloquio tra le imprese interessate e l’autorità.

A partire dal 17 gennaio 2024, l’autorità ha ricevuto da terzi informazioni sull’operazione. Il 25 gennaio 2024 uno di questi terzi ha formalmente chiesto che l’operazione fosse rinviata alla Commissione ai sensi dell’art. 22, par. 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 e ha trasmesso informazioni integrative.

Il 7 febbraio 2024 l’autorità garante della concorrenza lussemburghese ha chiesto alla Commissione di esaminare la concentrazione. Con decisione del 14 marzo 2024, la Commissione ha accolto la richiesta di rinvio e ha informato Brasserie Nationale lo stesso giorno.

Presupposti dell’art. 22 del regolamento sulle concentrazioni

Ai sensi dell’art. 22, par. 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione qualora:

  • la concentrazione non abbia dimensione unionale ai sensi dell’art. 1 del regolamento,

  • incida sul commercio tra Stati membri e

  • rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti.

La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dalla notifica della concentrazione. Qualora non sia prescritta alcuna notifica, ai sensi dell’art. 22, par. 1, secondo comma, il termine decorre dalla comunicazione allo Stato membro interessato.

L’autorità garante della concorrenza lussemburghese temeva una significativa restrizione della concorrenza nel commercio di bevande e limitazioni all’accesso al mercato per i produttori stranieri. Secondo la decisione della Commissione, le informazioni necessarie erano disponibili non prima del 17 gennaio 2024. La richiesta pervenuta il 7 febbraio 2024 sarebbe stata pertanto tempestiva.

Procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea

Il 3 giugno 2024 B. e M. hanno proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione.

Dopo l’udienza tenutasi all’inizio di marzo 2025, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso con sentenza del 2 luglio 2025. Le imprese avevano dedotto otto motivi di ricorso. Il secondo motivo riguardava la questione se fosse stato rispettato il termine di 15 giorni lavorativi.

Requisiti di una comunicazione

Il Tribunale ha interpretato la nozione di «comunicazione» sulla base del tenore letterale, del contesto, della finalità della disciplina e della genesi dell’art. 22, par. 1, secondo comma. A causa delle divergenze tra le diverse versioni linguistiche, non era possibile ricavarne il significato dal solo tenore letterale.

Secondo l’interpretazione del Tribunale, sotto il profilo formale una comunicazione deve consistere nella trasmissione attiva di informazioni pertinenti all’autorità competente dello Stato membro interessato. Sotto il profilo sostanziale, le informazioni devono essere sufficienti per consentire all’autorità di valutare in via preliminare se siano soddisfatti i presupposti di una richiesta di rinvio.

È irrilevante da chi provengano le informazioni. Esse possono essere trasmesse attivamente dalle imprese interessate, da terzi o da un’altra fonte. La mera informazione circa l’esistenza dell’operazione non è invece sufficiente.

Effettività della procedura di rinvio

Il Tribunale ha sottolineato che l’autorità nazionale deve valutare, entro un termine particolarmente breve, se siano soddisfatti i presupposti dell’art. 22, par. 1, primo comma. Se la mera conoscenza di una concentrazione fosse già sufficiente a far decorrere il termine, l’autorità dovrebbe procurarsi autonomamente informazioni approfondite entro 15 giorni lavorativi.

Secondo il Tribunale, una simile interpretazione comporterebbe un notevole onere amministrativo e potrebbe privare il meccanismo di rinvio della sua efficacia pratica. L’art. 22 non imporrebbe pertanto alle autorità nazionali garanti della concorrenza l’obbligo di acquisire attivamente, dopo aver appreso dell’esistenza di un’operazione, tutte le informazioni necessarie per un eventuale rinvio.

Al contempo, il Tribunale ha escluso l’esistenza di un obbligo di notifica di fatto. La comunicazione si distinguerebbe da una notifica formale per forma, contenuto e finalità.

Certezza del diritto in relazione alla decorrenza del termine

Il Tribunale ha ritenuto che la propria interpretazione fosse compatibile anche con il principio della certezza del diritto. La decorrenza del termine sarebbe collegata alla trasmissione attiva di informazioni sufficienti e non dipenderebbe quindi da circostanze imprevedibili, come la disponibilità di informazioni accessibili al pubblico.

Le imprese partecipanti a una concentrazione potrebbero trasmettere all’autorità le informazioni necessarie per una valutazione preliminare. Una volta scaduto il termine così avviato, non potrebbe più essere presentata alcuna richiesta di rinvio.

Il Tribunale non ha ravvisato alcuna prova di una comunicazione sufficiente anteriore al 17 gennaio 2024. Non ha pertanto censurato la Commissione per aver assunto tale data quale giorno iniziale del termine. Sono state respinte anche le contestazioni relative a un presunto esame insufficiente del termine e alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Il 29 agosto 2025 B. e M. hanno impugnato la sentenza del Tribunale. L’impugnazione si fondava su un unico motivo, articolato in due parti.

Le imprese hanno chiesto l’annullamento della sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di comunicazione e confermato il calcolo del termine effettuato dalla Commissione. Hanno inoltre chiesto l’annullamento della decisione della Commissione del 14 marzo 2024.

Il motivo di impugnazione riguardava:

  • nella prima parte, l’interpretazione della comunicazione allo Stato membro interessato,

  • nella seconda parte, il calcolo del termine di 15 giorni lavorativi.

La Commissione, l’autorità garante della concorrenza lussemburghese e A., intervenuta a sostegno della Commissione, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione e la condanna delle ricorrenti alle spese.

La CGUE conferma l’interpretazione del Tribunale

La CGUE ha condiviso l’interpretazione del Tribunale. Una comunicazione ai sensi dell’art. 22, par. 1, secondo comma, deve consentire all’autorità competente di valutare in via preliminare se l’operazione incida sul commercio tra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato membro richiedente.

Nessun presupposto inderogabile per una richiesta di rinvio

Le ricorrenti avevano sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente considerato la comunicazione un presupposto inderogabile per la presentazione di una richiesta di rinvio. La CGUE ha ritenuto che tale argomento si fondasse su un’errata comprensione della sentenza di primo grado.

Il Tribunale si sarebbe limitato a stabilire quali requisiti debba soddisfare una comunicazione affinché possa far decorrere il termine. Non avrebbe dichiarato che una simile comunicazione costituisca un presupposto necessario per la presentazione di una richiesta di rinvio.

La mera conoscenza non fa decorrere il termine

Secondo la decisione, l’art. 22, par. 1, secondo comma, deve essere letto congiuntamente al primo comma. Poiché l’autorità nazionale deve valutare entro 15 giorni lavorativi i presupposti ivi indicati, essa necessita di informazioni sufficientemente complete.

La mera conoscenza dell’esistenza di una concentrazione non è sufficiente a tal fine. In caso contrario, l’autorità dovrebbe impiegare notevoli risorse in tempi brevissimi per procurarsi autonomamente i fatti necessari al proprio esame. Ciò potrebbe pregiudicare l’efficacia del meccanismo di rinvio.

La CGUE non ha ravvisato in ciò un diritto all’inerzia delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Tale interpretazione esclude soltanto che la semplice conoscenza dell’esistenza di una concentrazione faccia decorrere il termine.

Le informazioni sono destinate anche alla Commissione

Le informazioni trasmesse non sono rilevanti soltanto ai fini della decisione dell’autorità nazionale in merito a una richiesta di rinvio. Esse consentono anche alla Commissione di valutare se intenda esaminare la concentrazione.

Ai sensi dell’art. 22, par. 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dispone a tal fine di dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine entro il quale gli altri Stati membri possono aderire alla richiesta. Secondo la CGUE, anche questo breve periodo depone a favore della necessità che la comunicazione contenga informazioni sufficienti per una valutazione preliminare.

Nessuna violazione del principio della certezza del diritto

La CGUE ha inoltre confermato che tale interpretazione è conforme al principio della certezza del diritto. La decorrenza del termine dipende da un evento verificabile: la trasmissione attiva delle informazioni sufficienti per una prima valutazione dei presupposti.

La tesi opposta farebbe dipendere la decorrenza del termine da circostanze incerte. In particolare, non sarebbe chiaro quando un’autorità sia venuta per la prima volta a conoscenza di un’operazione attraverso informazioni pubbliche o altrimenti disponibili.

Contestazione relativa alla distinzione tra notifica e comunicazione

Le ricorrenti hanno inoltre contestato al Tribunale di aver confuso le nozioni di notifica e comunicazione. Una comunicazione dovrebbe essere meno formale di una notifica.

La CGUE ha dichiarato irricevibile tale censura. Il Tribunale aveva spiegato perché una comunicazione si distinguesse da una notifica obbligatoria sia per la forma sia per il contenuto e la finalità. Secondo la CGUE, le ricorrenti non avevano indicato concretamente quale errore di diritto inficiasse tale parte della motivazione.

La prima parte dell’unico motivo di impugnazione è stata quindi dichiarata in parte irricevibile e, per il resto, respinta in quanto infondata.

Il calcolo del termine resta confermato

Con la seconda parte del motivo di impugnazione, B. e M. hanno sostenuto che l’autorità garante della concorrenza lussemburghese avesse ricevuto la comunicazione necessaria al più tardi il 10 gennaio 2024. La richiesta di rinvio sarebbe stata pertanto presentata dopo la scadenza del termine.

Tale contestazione dipendeva direttamente dall’interpretazione della nozione di comunicazione. Poiché la CGUE ha confermato l’interpretazione del Tribunale, ha respinto in quanto infondata anche la seconda parte del motivo di impugnazione. L’impugnazione è stata quindi integralmente respinta.

Spese e successivi sviluppi dell’operazione

Oltre alle proprie spese, B. e M. sostengono quelle della Commissione europea, dell’autorità garante della concorrenza lussemburghese e di A.

L’autorizzazione dell’operazione ai sensi della normativa sul controllo delle concentrazioni è stata concessa nella fase I, a condizione che le attività on-trade di H. fossero cedute. La Commissione ha approvato quale acquirente delle attività oggetto di cessione il grossista belga di bevande Y. La Commissione aveva inoltre ravvisato il serio rischio che l’impresa risultante dalla concentrazione potesse precludere l’accesso al mercato ai produttori di acqua concorrenti rispetto al marchio L.

Il 12 gennaio 2026 M. ha annunciato di aver trasferito al gruppo belga Y le attività di H. relative alla fornitura di hotel, ristoranti e caffè. Quest’ultimo prosegue le attività con il marchio H.

Rilevanza per il controllo europeo delle concentrazioni

La decisione precisa il momento iniziale del termine di 15 giorni lavorativi per le concentrazioni non soggette a obbligo di notifica. Non è determinante la mera conoscenza dell’operazione. È invece necessaria la trasmissione attiva di informazioni sufficienti, sulla cui base l’autorità nazionale possa valutare in via preliminare i presupposti dell’art. 22, par. 1, primo comma.

Resta quindi possibile il rinvio alla Commissione anche per le operazioni che non raggiungono le soglie europee di fatturato e non sono soggette a un controllo nazionale delle concentrazioni. Per questioni giuridiche relative agli effetti di questa decisione e al diritto europeo della concorrenza, MTR Legal offre una consulenza legale in materia di diritto della concorrenza adeguata alle circostanze del singolo caso.