Le trasferte di servizio possono essere orario di lavoro

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato la nozione di orario di lavoro prevista dal diritto dell’Unione in relazione agli spostamenti disposti per ragioni di servizio (EuGH, sentenza del 22 ottobre 2026 – C-420/24). Secondo la Corte, il tempo impiegato per recarsi presso un luogo di intervento stabilito dal datore di lavoro e per rientrare costituisce orario di lavoro ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE anche quando il lavoratore dispone di un luogo di lavoro fisso o abituale e il viaggio avviene al di fuori del suo normale orario di lavoro.

Trasferte di servizio di un lavoratore con luogo di lavoro fisso

Controlli presso diversi luoghi di intervento esterni

La controversia riguardava un dipendente di un’impresa rumena operante nel settore delle infrastrutture. Il lavoratore era impiegato come responsabile del settore investimenti, grandi riparazioni e calamità. Il suo contratto di lavoro indicava Iași quale luogo di lavoro fisso.

Dall’8 al 15 giugno 2021, su disposizione del direttore regionale competente, il lavoratore avrebbe dovuto controllare cantieri situati in diversi tratti della rete stradale rumena. I luoghi di intervento si trovavano a Suceava, Botoșani e Focșani. Inoltre, egli dovette recarsi una volta presso la sede dell’impresa a Bucarest.

Nell’arco di otto giorni, il lavoratore percorse complessivamente più di 1.500 chilometri. Di norma, dopo gli spostamenti rientrava a Iași il giorno stesso; soltanto dal viaggio a Bucarest fece ritorno il giorno successivo. Una parte dei tempi di viaggio ricadeva al di fuori del suo normale orario di lavoro.

Mezzo di trasporto stabilito dal datore di lavoro

Per gli spostamenti, la datrice di lavoro mise a disposizione un veicolo. Per il viaggio a Bucarest fu inoltre impiegato un autista. Il punto di partenza e quello di rientro coincidevano ogni volta con il luogo di lavoro fisso a Iași.

Al termine degli incarichi, il lavoratore registrò i tempi maturati e sottopose il relativo prospetto alla datrice di lavoro affinché lo convalidasse. Quest’ultima chiese di modificare la rilevazione delle ore e rifiutò di retribuire complessivamente 31,5 ore di viaggio.

La datrice di lavoro sosteneva che, durante gli spostamenti in questione, il lavoratore non avesse prestato lavoro straordinario. In particolare, i tempi di viaggio non avrebbero costituito periodi durante i quali egli svolgeva la propria attività o le proprie mansioni ai sensi dell’art. 111 del Codice del lavoro rumeno.

Valutazioni divergenti dei giudici rumeni

Rigetto della domanda in primo grado

Il giudice competente in primo grado respinse il ricorso. Secondo la sua valutazione, le prove prodotte non erano sufficienti a dimostrare che durante gli spostamenti il lavoratore fosse rimasto a disposizione della datrice di lavoro e avesse svolto la propria attività o le proprie mansioni.

La sola annotazione degli orari di partenza e di arrivo in un ordine di missione, in assenza di una relazione sull’attività svolta o di una documentazione degli spostamenti, non sarebbe stata sufficiente per accertare il lavoro straordinario. Il giudice richiamò inoltre il regolamento interno e il Codice del lavoro rumeno. In base a tali disposizioni, si sarebbe dovuto chiedere anzitutto un riposo compensativo; una retribuzione sarebbe stata dovuta soltanto qualora tale compensazione non fosse stata concessa entro il termine previsto.

Il sindacato, che agiva in nome e per conto del lavoratore, impugnò la decisione dinanzi alla Corte d’appello di Iași. Quest’ultima sospese il procedimento e sottopose alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Controversia sulla portata della nozione di orario di lavoro

Il giudice del rinvio richiamò una giurisprudenza nazionale non uniforme. Secondo un primo orientamento, i tempi di viaggio dovrebbero rientrare nella nozione di orario di lavoro prevista dal diritto dell’Unione soltanto nel caso di lavoratori privi di un luogo di lavoro fisso o abituale. Secondo l’orientamento opposto, anche gli spostamenti di un lavoratore con un luogo di lavoro fisso potrebbero essere qualificati come orario di lavoro qualora egli, su disposizione del datore di lavoro, debba svolgere la propria attività in un altro luogo.

La Corte di giustizia era pertanto chiamata a chiarire, in sostanza, le seguenti questioni:

  • Il viaggio verso un altro luogo di intervento stabilito dal datore di lavoro e il relativo rientro costituiscono orario di lavoro quando avvengono al di fuori del normale orario lavorativo?

  • L’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 6, lettera b), della direttiva 2003/88/CE ostano a una normativa nazionale in base alla quale tali spostamenti non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’orario medio settimanale e del calcolo del lavoro straordinario?

Presupposti dell’orario di lavoro secondo il diritto dell’Unione

Nessuna categoria intermedia tra lavoro e riposo

L’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE definisce come orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni. Ai sensi dell’art. 2, punto 2, della direttiva, il periodo di riposo è qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.

La Corte ha sottolineato che la direttiva non prevede alcuna categoria intermedia. Un periodo deve essere qualificato come orario di lavoro oppure come periodo di riposo. Tali nozioni hanno carattere autonomo nel diritto dell’Unione e devono essere interpretate sulla base di caratteristiche oggettive, tenendo conto anche della finalità della direttiva sull’orario di lavoro.

Ai fini della qualificazione, la Corte ha esaminato tre presupposti:

  • Il lavoratore deve esercitare la propria attività o svolgere le proprie mansioni.

  • Durante il periodo in questione deve essere a disposizione del datore di lavoro.

  • Durante tale periodo deve trovarsi al lavoro.

Il fatto che uno spostamento avvenga al di fuori del normale orario lavorativo non è di per sé determinante.

Gli spostamenti facevano parte delle mansioni contrattuali

Secondo la decisione, durante i viaggi il lavoratore era tenuto a rispettare le disposizioni della datrice di lavoro. Quest’ultima stabiliva le mansioni da svolgere, le destinazioni e le modalità degli spostamenti. Predisponeva gli ordini di missione e controllava la documentazione relativa ai viaggi.

Anche il mezzo di trasporto impiegato, nonché il punto di partenza e quello di rientro, erano stabiliti dalla datrice di lavoro. Il lavoratore doveva effettuare i viaggi in questione per poter svolgere i controlli dovuti in base al contratto di lavoro.

Fatti salvi gli accertamenti in fatto del giudice rumeno, gli spostamenti erano pertanto inscindibilmente connessi alle sue mansioni. Essi facevano parte dell’esercizio della sua attività professionale.

Assoggettamento alle istruzioni della datrice di lavoro

Ai fini del requisito della disponibilità, occorre verificare se il lavoratore sia soggetto alle istruzioni del datore di lavoro e debba, ove necessario, eseguire la prestazione dovuta. Se, invece, può gestire il proprio tempo senza limitazioni significative e dedicarsi ai propri interessi, ciò può deporre contro la qualificazione come orario di lavoro.

Il lavoratore non poteva modificare autonomamente né l’orario né la destinazione dei viaggi. Doveva attenersi alle decisioni della datrice di lavoro anche quando, per uno spostamento, gli veniva messo a disposizione un veicolo con autista.

Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, durante il tempo di viaggio egli non poteva disporre liberamente del proprio tempo né dedicarlo ai propri interessi. Fatta salva l’ulteriore verifica da parte del giudice nazionale, durante gli spostamenti egli rimaneva pertanto a disposizione della datrice di lavoro. L’intensità dell’attività svolta nel frattempo e la prestazione lavorativa non erano determinanti ai fini di tale valutazione.

Il luogo di lavoro fisso non esclude l’orario di lavoro

In precedenza, la Corte aveva già qualificato come orario di lavoro gli spostamenti dei lavoratori privi di un luogo di lavoro fisso o abituale quando si recavano dai clienti o rientravano da questi ultimi. Nel procedimento in esame, invece, il contratto di lavoro prevedeva espressamente un luogo di lavoro fisso.

Secondo la decisione, tale differenza non comportava l’esclusione delle trasferte di servizio dalla nozione di orario di lavoro. Il lavoratore veniva regolarmente incaricato di svolgere mansioni fuori sede. I controlli e le riunioni al di fuori del suo luogo di lavoro fisso rientravano nelle sue normali funzioni; i viaggi necessari a tale scopo facevano parte dell’adempimento delle mansioni.

Decisione della Corte di giustizia sui tempi di viaggio

Gli spostamenti disposti per ragioni di servizio sono orario di lavoro

Secondo la sentenza, l’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE deve essere interpretato nel senso che i tempi di viaggio verso un luogo diverso da quello di lavoro fisso o abituale e il relativo rientro costituiscono orario di lavoro quando ricorrono le seguenti caratteristiche:

  • Il datore di lavoro ha stabilito il luogo di intervento.

  • Il lavoratore vi si reca per esercitare la propria attività o svolgere le proprie mansioni secondo le istruzioni del datore di lavoro.

  • Lo spostamento è inscindibilmente connesso a tali mansioni.

  • Durante il tempo di viaggio, il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.

Tale qualificazione vale anche per i tempi di viaggio al di fuori del normale orario lavorativo. Parimenti, l’esistenza di un luogo di lavoro fisso stabilito nel contratto di lavoro non osta a tale qualificazione.

Gli accertamenti relativi alle circostanze concrete del caso restano di competenza del giudice rumeno del rinvio. La Corte ha pertanto formulato più volte la propria valutazione facendo salve le verifiche ancora da effettuare in tale sede.

La seconda questione era irricevibile

La Corte non ha risposto alla seconda questione relativa all’orario medio settimanale e al calcolo del lavoro straordinario. Secondo la Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale non spiegava in modo sufficientemente chiaro per quale motivo l’art. 6, lettera b), della direttiva 2003/88/CE e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea fossero rilevanti ai fini della decisione nel procedimento principale.

In particolare, mancavano spiegazioni sufficienti in merito al nesso tra tali disposizioni, la normativa nazionale e il calcolo delle ore di lavoro straordinario del lavoratore interessato. La seconda questione è stata pertanto dichiarata irricevibile.

La retribuzione resta oggetto del procedimento nazionale

La Corte non si è pronunciata sul pagamento delle 31,5 ore rivendicate. L’oggetto del suo esame era la qualificazione dei tempi di viaggio come orario di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione. La direttiva 2003/88/CE disciplina le prescrizioni minime in materia di sicurezza e tutela della salute, in particolare la durata massima del lavoro e i periodi di riposo; la retribuzione di tali periodi è invece regolata dal diritto nazionale applicabile nonché, se del caso, dalle disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro.

Spetta al giudice rumeno decidere in merito al concreto diritto alla retribuzione e agli ulteriori presupposti. Anche la decisione sulle spese del procedimento principale compete a tale giudice. La decisione della Corte non contiene una pronuncia definitiva sulla controversia relativa al pagamento.

Rilevanza ai fini della qualificazione dei tempi di viaggio nel diritto del lavoro

La sentenza chiarisce che la valutazione, sotto il profilo dell’orario di lavoro, dei viaggi di servizio non dipende esclusivamente dall’esistenza di un luogo di lavoro fisso concordato. Sono invece determinanti l’effettiva integrazione dello spostamento nelle mansioni dovute, la determinazione dell’incarico da parte del datore di lavoro e le limitazioni alla libera gestione del tempo.

Occorre distinguere tra la qualificazione come orario di lavoro, il rispetto dei periodi di riposo e della durata massima del lavoro previsti dal diritto dell’Unione e un eventuale diritto alla retribuzione. Le imprese e i lavoratori che desiderano far valutare tempi di viaggio analoghi o la relativa disciplina contrattuale possono rivolgersi a MTR Legal per una consulenza legale in materia di diritto del lavoro adeguata alle circostanze del singolo caso.