La Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato i limiti posti dal diritto dell’Unione all’interpretazione integrativa del contratto in presenza di clausole inefficaci di modifica dei prezzi nei contratti di fornitura energetica di lunga durata (CGUE, sentenza del 24 settembre 2026 – C-900/24). In base a tale pronuncia, l’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE ostano a una normativa nazionale o a una prassi giurisprudenziale che mantenga parzialmente gli effetti di una clausola abusiva di modifica dei prezzi in ragione di un termine triennale per la contestazione. È parimenti inammissibile consentire o imporre al fornitore di energia di modificare unilateralmente per il futuro una clausola di questo tipo.
Contratto di teleriscaldamento con vincolo tariffario di lunga durata
Modifica annuale del prezzo di consumo
Il procedimento trae origine da un contratto di fornitura di teleriscaldamento concluso il 21 novembre 2012 tra un fornitore di energia e una Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, società semplice di diritto tedesco). Il contratto si basava su un modello predisposto dal fornitore di energia e aveva una durata minima di dieci anni.
Il corrispettivo pattuito si componeva di tre elementi:
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Il prezzo di disponibilità remunerava la messa a disposizione della fornitura di teleriscaldamento.
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Il prezzo di consumo si riferiva alla quantità di calore fornita.
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Il prezzo di misurazione comprendeva le prestazioni connesse alla rilevazione dei consumi.
Il contratto conteneva due distinte clausole di modifica dei prezzi. Una riguardava il prezzo di disponibilità e quello di misurazione, l’altra il prezzo di consumo. Il fornitore di energia fatturò le forniture di teleriscaldamento dal 2015 al 2020 applicando prezzi di consumo adeguati annualmente.
Modifica unilaterale della clausola nel 2019
Con lettera del 24 aprile 2019, il fornitore di energia modificò unilateralmente la clausola relativa al prezzo di consumo con effetto dal 1° maggio 2019. In un primo momento, la GbR aveva pagato senza contestazioni gli importi fatturati sulla base della clausola precedente.
Il 3 luglio 2019 essa sostenne tuttavia che fossero inefficaci sia le clausole originarie di modifica dei prezzi sia la disposizione sostitutiva introdotta unilateralmente. Dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale regionale di Berlino) chiese la restituzione degli importi versati in eccesso per gli anni dal 2015 al 2018, nonché l’accertamento dell’inefficacia delle clausole in questione.
Esito del procedimento dinanzi al Landgericht Berlin
Il Landgericht Berlin stabilì, il 6 novembre 2020, che le clausole contrattuali di modifica dei prezzi erano inefficaci. Ciò comprendeva anche la disposizione risultante dalla modifica unilaterale del 2019. Secondo il Landgericht, le fatture avrebbero pertanto dovuto basarsi sui prezzi concordati nel 2012.
Il fornitore di energia impugnò tale decisione dinanzi al Kammergericht Berlin (Corte d’appello di Berlino). Il Kammergericht ritenne inefficace la clausola di modifica del prezzo di consumo contenuta nel § 8, comma 4, del contratto di fornitura di teleriscaldamento. Essa non soddisfaceva il requisito di trasparenza previsto dal § 24, comma 4, prima frase, della Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (regolamento tedesco sulle condizioni generali per la fornitura di teleriscaldamento).
Il Kammergericht si rivolse quindi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le questioni da chiarire riguardavano, in particolare, le conseguenze della clausola inefficace sulla permanenza del contratto, la cosiddetta soluzione triennale e l’introduzione unilaterale di una nuova disciplina di modifica dei prezzi.
Requisiti del diritto dell’Unione per le clausole abusive
Non vincolatività per il consumatore
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, le clausole abusive contenute nei contratti tra professionisti e consumatori non sono vincolanti per il consumatore. In linea di principio, il contratto continua a sussistere alle medesime condizioni qualora possa essere eseguito senza la clausola abusiva.
La Corte di giustizia ha sottolineato che tale disciplina mira a sostituire l’equilibrio meramente formale tra i diritti e gli obblighi contrattuali con un equilibrio effettivo. La direttiva non impone di dichiarare integralmente inefficaci tutti i contratti contenenti clausole abusive. In linea di principio, deve invece essere eliminata la clausola interessata, mentre il resto del contratto continua a sussistere, purché ciò sia oggettivamente possibile secondo il diritto nazionale.
La situazione di una sola parte contrattuale non può costituire il criterio determinante per la permanenza del contratto. In particolare, le sole conseguenze economiche per il fornitore di energia non possono stabilire se l’accordo possa continuare a sussistere senza la clausola contestata.
Effetto deterrente della tutela dei consumatori
L’art. 7, par. 1, della direttiva obbliga gli Stati membri a predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’uso delle clausole abusive. I giudici nazionali devono disapplicare una disposizione di questo tipo affinché essa non vincoli il consumatore.
In linea di principio, essi non possono correggere mediante interpretazione giudiziale il contenuto di una clausola abusiva. Diversamente, il professionista potrebbe confidare nel fatto che un giudice adegui successivamente una disposizione contrattuale inefficace in modo da preservarne almeno in parte gli interessi. Secondo le considerazioni della Corte di giustizia, ciò pregiudicherebbe l’effetto deterrente perseguito.
Limiti dell’interpretazione integrativa del contratto
Sostituzione soltanto a condizioni rigorose
Qualora, a causa dell’eliminazione di una clausola abusiva, un contratto debba essere dichiarato integralmente inefficace e ciò comporti conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il consumatore, la clausola può essere sostituita, a determinate condizioni, da una disposizione di diritto nazionale. Possono venire in considerazione norme dispositive o disposizioni applicabili in presenza di un corrispondente accordo tra le parti.
Non è invece ammesso colmare la lacuna esclusivamente sulla base di norme nazionali generali che il legislatore non abbia specificamente sottoposto a una verifica diretta ad assicurare un rapporto equilibrato tra tutti i diritti e gli obblighi contrattuali. Ciò riguarda in particolare i principi generali di equità o gli usi negoziali, nella misura in cui non costituiscano né disposizioni dispositive né norme applicabili in presenza di un corrispondente accordo tra le parti.
Nel procedimento principale, l’interpretazione integrativa del contratto elaborata dal Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia tedesca) si fondava sui §§ 133 e 157 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco). Tali norme riguardano l’accertamento della volontà effettiva nelle dichiarazioni negoziali e l’interpretazione del contratto secondo buona fede, tenendo conto degli usi negoziali. Fatta salva la valutazione definitiva del Kammergericht, secondo la Corte di giustizia tali regole generali di interpretazione non possono supplire alle conseguenze derivanti dall’eliminazione della clausola abusiva di modifica dei prezzi.
Rilevanza della volontà del consumatore
Ai fini della valutazione delle conseguenze dell’inefficacia integrale del contratto o dell’eliminazione della clausola senza sostituzione, è determinante la volontà espressa dal consumatore. Secondo quanto accertato nel procedimento, la GbR non poteva né opporsi all’applicazione dell’interpretazione integrativa del contratto né chiedere che l’intero contratto fosse dichiarato inefficace.
Il Kammergericht deve ora verificare, tra l’altro, se l’inefficacia integrale del contratto comporterebbe conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la GbR. Occorre altresì considerare se le pretese fondate sull’arricchimento senza causa ai sensi dei §§ 812, comma 1, e 818, comma 2, BGB possano escludere tali svantaggi.
La Corte di giustizia respinge la soluzione triennale nei contratti con i consumatori
Contenuto della giurisprudenza precedente
Secondo la soluzione triennale esaminata nel procedimento, un cliente non poteva far valere l’inefficacia di un aumento di prezzo qualora non lo avesse contestato entro tre anni dal ricevimento della fattura annuale nella quale tale aumento era stato applicato per la prima volta.
Secondo questa giurisprudenza, il prezzo determinato sulla base della clausola successivamente ritenuta inefficace sostituiva definitivamente il prezzo contrattuale originario tre anni prima della prima contestazione. Sul piano giuridico, esso veniva quindi trattato come un prezzo già concordato al momento della conclusione del contratto.
Persistenza degli effetti a danno del consumatore
La Corte di giustizia ha ravvisato in tale soluzione una violazione dell’art. 6, par. 1, e dell’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE. La soluzione triennale comporterebbe infatti che un aumento di prezzo applicato dal fornitore di energia divenga definitivo una volta trascorsi tre anni dalla prima fatturazione corrispondente, qualora il consumatore non abbia sollevato obiezioni.
Gli effetti di una clausola abusiva di modifica dei prezzi continuerebbero così a prodursi a danno del consumatore per il periodo anteriore ai tre anni ancora contestabili. Ciò è incompatibile con l’obbligo derivante dal diritto dell’Unione di disapplicare nei confronti del consumatore una clausola abusiva.
La direttiva osta pertanto a una normativa o a una prassi giurisprudenziale in forza della quale un contratto di fornitura energetica di lunga durata continui a essere vincolante applicando tale interpretazione integrativa. Il consumatore non può perdere il diritto di far valere l’inefficacia degli aumenti di prezzo per il solo fatto di non averli contestati entro tre anni dal ricevimento della prima fattura annuale che li indicava.
Trattamento della GbR come consumatore
L’art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE definisce in linea di principio il consumatore come una persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività commerciale o professionale. La Corte di giustizia ha spiegato che a tal fine devono ricorrere due condizioni: deve trattarsi di una persona fisica e il contratto non deve perseguire uno scopo commerciale o professionale.
Il Kammergericht aveva osservato che il diritto tedesco estende la tutela prevista dalla direttiva alle Gesellschaften bürgerlichen Rechts qualora queste non esercitino un’attività commerciale. Secondo le indicazioni del Kammergericht, nel rapporto contrattuale concreto la GbR non aveva agito per uno scopo commerciale o professionale.
La Corte di giustizia è pertanto giunta alla conclusione che la GbR potesse essere equiparata a un consumatore ai sensi dell’art. 2, lett. b), della direttiva. Tale qualificazione riguarda la particolare situazione in cui il diritto nazionale estende in modo corrispondente la tutela dei consumatori prevista dal diritto dell’Unione.
Nessuna sostituzione unilaterale della clausola di modifica dei prezzi
Requisiti delle disposizioni legislative o regolamentari imperative
La Corte di giustizia ha inoltre esaminato se il fornitore di energia possa, o addirittura debba, modificare unilateralmente per il futuro una clausola inefficace di modifica dei prezzi durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
A tale riguardo, il fornitore di energia e il governo tedesco avevano richiamato il § 24, comma 4, della Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative sono, ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 93/13/CEE, in linea di principio escluse dal suo ambito di applicazione.
Secondo la sentenza, la relativa esclusione deve essere interpretata restrittivamente. Una clausola contrattuale si basa su una disposizione imperativa soltanto se ne riproduce il contenuto normativo ed esprime sostanzialmente la medesima norma giuridica. Non è necessaria una corrispondenza letterale, ma la clausola deve essere equivalente alla disciplina legislativa sotto il profilo sostanziale.
Il § 24, comma 4, del regolamento sul teleriscaldamento presumibilmente non è sufficiente
Il § 24, comma 4, del regolamento contiene requisiti generali per le clausole di modifica dei prezzi. In base a esso, tali clausole devono tenere adeguatamente conto sia dell’andamento dei costi di produzione e di messa a disposizione del teleriscaldamento sia delle condizioni esistenti sul relativo mercato. Devono inoltre indicare in modo completo e generalmente comprensibile i fattori di calcolo determinanti.
La disposizione non stabilisce tuttavia che, dopo l’accertamento dell’inefficacia di una clausola abusiva di modifica dei prezzi, un fornitore di energia debba adeguare unilateralmente il prezzo concordato o la clausola. Fatta salva la verifica del Kammergericht, essa non può pertanto essere qualificata come disposizione imperativa sulla quale si fonderebbe il diritto di modifica unilaterale.
L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della direttiva ostano quindi a una normativa nazionale o a una prassi giurisprudenziale che consenta o imponga al fornitore di energia di modificare unilateralmente, con effetto per il futuro, una clausola di modifica dei prezzi inefficace perché abusiva.
La trasparenza deve sussistere già al momento della conclusione del contratto
In una clausola che attribuisce al professionista un diritto unilaterale di modifica dei prezzi, i presupposti e le modalità dell’eventuale modifica devono essere stabiliti nel contratto in modo trasparente. Il consumatore deve poter prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, a quali condizioni il prezzo possa variare.
La portata delle informazioni necessarie può dipendere dalle circostanze del singolo caso e dai beni o servizi interessati. In linea di principio, le informazioni omesse prima della conclusione del contratto non possono essere compensate per il solo fatto che, durante l’esecuzione contrattuale, il consumatore venga tempestivamente informato di un aumento di prezzo e di un eventuale diritto di recesso.
La decisione sulle pretese restitutorie spetta al Kammergericht
La sentenza della Corte di giustizia risponde alle questioni interpretative relative al diritto dell’Unione, ma non decide in via definitiva sulla concreta pretesa restitutoria della GbR. Il procedimento è tuttora pendente dinanzi al Kammergericht Berlin. Quest’ultimo deve applicare le indicazioni della Corte di giustizia alla controversia principale e pronunciarsi anche sulle spese del procedimento nazionale.
La decisione non comporta pertanto il rimborso automatico di tutti i pagamenti effettuati sulla base di modifiche inefficaci dei prezzi. L’esistenza e l’entità di un diritto alla restituzione dipendono dall’ulteriore valutazione del contratto concreto e dalle disposizioni nazionali applicabili, nel rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione.
Rilevanza per i rapporti contrattuali di lunga durata
La decisione precisa i limiti entro i quali i giudici nazionali possono supplire alle conseguenze delle clausole inefficaci di modifica dei prezzi. Assumono rilievo centrale la permanenza, in linea di principio invariata, del contratto senza la clausola abusiva, la tutela del consumatore contro la persistenza dei suoi effetti e il divieto di una successiva correzione unilaterale da parte del professionista.
I rapporti di fornitura di lunga durata possono sollevare questioni complesse relative alla permanenza del contratto, alla fatturazione e a eventuali pretese restitutorie. MTR Legal assiste imprese, investitori e privati nella valutazione delle relative strutture contrattuali e delle decisioni giudiziarie. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina consulenza legale in materia contrattuale.