La CGUE precisa l’immissione in commercio ai sensi di Roma II

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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato la nozione di diritto dell’Unione di immissione in commercio nei casi transfrontalieri di responsabilità da prodotto (EuGH, sentenza del 5 novembre 2026 – C-344/25). Secondo la Corte, il luogo rilevante non è esclusivamente quello in cui un prodotto lascia lo stabilimento del fabbricante. Esso può trovarsi anche nello Stato in cui la persona danneggiata acquista il prodotto da un distributore o in cui il prodotto le viene consegnato da uno spedizioniere. Inoltre, l’art. 5, par. 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 («Roma II») comprende anche i prodotti integrati come componenti in un impianto tecnico.

Controversia transfrontaliera relativa a batterie per galline ovaiole

Il procedimento pregiudiziale traeva origine da una controversia tra l’impresa italiana E. e la società tedesca Z-GmbH. Nel procedimento dinanzi alla CGUE, E. era ricorrente e ricorrente in cassazione, mentre Z. era convenuta e resistente in cassazione nel procedimento principale. La lingua processuale era il tedesco.

E. chiedeva, ai sensi del diritto italiano, il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità da prodotto. La controversia riguardava sei batterie per galline ovaiole del tipo S., progettate e fabbricate da Z. in Germania. Tra le parti non sussistevano rapporti contrattuali.

Distribuzione attraverso più Stati

Tra il 2009 e il 2010, la fabbricante vendette cinque batterie per galline ovaiole alla società olandese V. BV. Un ulteriore impianto fu venduto alla società francese O., che successivamente lo rivendette a V. Era stato concordato che il carico sarebbe avvenuto in Germania; l’installazione non era inclusa nel valore complessivo del contratto. In caso di necessità, alla società acquirente poteva essere messo a disposizione un tecnico della fabbricante.

V. vendette quattro batterie per galline ovaiole a diverse società italiane. Queste conclusero con E. contratti di leasing relativi a sistemi completi di voliere per galline ovaiole. Le due batterie rimanenti furono vendute a un’altra società italiana, che si sarebbe successivamente fusa con E.

I sistemi furono montati tra luglio e dicembre 2010 presso il sito produttivo di E. in Italia. V. sostenne i costi del trasporto dalla sede tedesca della fabbricante all’Italia. Il montaggio fu eseguito da dipendenti di V. con la partecipazione di dipendenti della fabbricante.

Problemi tecnici e precedente svolgimento del processo

Secondo gli atti trasmessi alla Corte, dopo il montaggio si sarebbero verificati problemi tecnici nei sistemi di voliere. Nel maggio 2011, V. avviò pertanto dinanzi al Tribunale di Ferrara un procedimento di istruzione preventiva ai sensi del diritto italiano nei confronti della fabbricante. I lavori di riparazione si svolsero tra settembre 2013 e gennaio 2014.

Nel 2014 E. propose in Italia un’azione di risarcimento danni. Dopo che il Tribunale di Ferrara si era dichiarato privo di competenza internazionale, E. adì il Landgericht Darmstadt (Tribunale regionale di Darmstadt). Essa dedusse difetti di progettazione e strutturali, nonché malfunzionamenti dei sistemi di voliere.

Il Landgericht respinse la domanda il 1° luglio 2020. L’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale regionale superiore di Francoforte sul Meno) respinse l’appello il 17 dicembre 2021. Esso ritenne applicabile il diritto tedesco e che, in base a tale diritto, E. non avesse alcun diritto al risarcimento dei danni nei confronti di Z. Con il ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia), E. proseguì nell’esercizio delle proprie pretese.

Norme di conflitto rilevanti del regolamento Roma II

Il Bundesgerichtshof riteneva che l’interpretazione dell’art. 5, par. 1, Roma II fosse decisiva ai fini della controversia. Tale disposizione disciplina quale diritto nazionale debba applicarsi alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da un danno causato da un prodotto.

L’art. 5, par. 1, primo comma, Roma II prevede un collegamento a cascata. Fatto salvo l’art. 4, par. 2, Roma II, la legge applicabile è determinata, nell’ordine, in base ai seguenti criteri:

  • In via prioritaria si applica la legge dello Stato in cui la persona danneggiata aveva la residenza abituale al momento in cui si è verificato il danno, purché il prodotto sia stato immesso in commercio in tale Stato.

  • In mancanza, è applicabile la legge dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, purché sia stato immesso in commercio in tale Stato.

  • Qualora tali criteri non trovino applicazione, si applica la legge dello Stato in cui si è verificato il danno, purché il prodotto sia stato immesso in commercio in tale Stato.

Qualora la persona della cui responsabilità si tratta non potesse ragionevolmente prevedere l’immissione in commercio del prodotto, o di un prodotto dello stesso tipo, nello Stato così individuato, si applica invece la legge dello Stato della sua residenza abituale. Inoltre, l’art. 5, par. 2, Roma II stabilisce che si applichi la legge di un altro Stato qualora, dall’insieme delle circostanze, risulti che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con tale Stato.

Significato della nozione di «immissione in commercio»

Il Bundesgerichtshof intendeva chiarire, in particolare, se il prodotto venga immesso in commercio esclusivamente nel luogo in cui lascia lo stabilimento del fabbricante. In alternativa, poteva assumere rilievo lo Stato in cui l’utilizzatore finale acquista il prodotto da un distributore oppure quello in cui uno spedizioniere glielo consegna.

L’Oberlandesgericht Frankfurt am Main aveva inteso l’immissione in commercio come una «commercializzazione». Esso aveva attribuito rilievo al fatto che la fabbricante avesse messo i prodotti a disposizione per il ritiro presso la propria sede in Germania. Poiché, secondo tale valutazione, il prodotto non era stato immesso in commercio in nessuno degli Stati menzionati dall’art. 5, par. 1, primo comma, lettere da a) a c), Roma II, il giudice applicò il diritto tedesco in forza della regola della prevedibilità.

Il Bundesgerichtshof riteneva invece che un’interpretazione autonoma del diritto dell’Unione avrebbe potuto condurre all’applicazione del diritto italiano. Gli impianti erano stati consegnati e installati in Italia e, secondo quanto sostenuto da E., proprio in tale Paese avrebbero causato il danno.

Interpretazione autonoma e uniforme

Il regolamento Roma II non definisce l’immissione in commercio. Poiché l’art. 5, par. 1, Roma II non rinvia al diritto degli Stati membri per determinare il significato di tale nozione, secondo la CGUE essa deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione.

La Corte ha constatato che la versione tedesca del regolamento Roma II e quella della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi utilizzano entrambe il termine «Inverkehrbringen». In diverse altre versioni linguistiche vengono invece impiegate nozioni differenti. Dalla sola terminologia tedesca non poteva quindi desumersi un’equivalenza tra le nozioni dei due atti normativi.

In presenza di versioni linguistiche divergenti, assumono rilievo l’impianto sistematico e la finalità della rispettiva normativa. L’art. 5 Roma II contiene norme di conflitto speciali per i danni causati da prodotti e precisa, sotto tale profilo, la regola generale dell’art. 4 Roma II.

L’immissione in commercio non è limitata al fabbricante

Secondo l’interpretazione della CGUE, l’art. 5, par. 1, Roma II si riferisce oggettivamente al prodotto immesso in commercio. La disposizione non attribuisce rilievo a chi lo abbia fabbricato. Anche la formulazione «persona della cui responsabilità si tratta» non comprende esclusivamente il fabbricante, ma può includere qualsiasi altra persona coinvolta nella distribuzione.

Ai fini della determinazione della legge applicabile è pertanto irrilevante che la persona danneggiata acquisti il prodotto direttamente dal fabbricante. L’acquisto può invece costituire parte di una catena distributiva alla quale partecipano più distributori, società di leasing o imprese di trasporto.

Il luogo dell’immissione in commercio può quindi essere:

  • il luogo in cui il prodotto lascia lo stabilimento del fabbricante,

  • il luogo in cui la persona danneggiata lo acquista da un distributore, oppure

  • il luogo in cui uno spedizioniere lo consegna alla persona danneggiata.

Secondo la CGUE, una limitazione al luogo in cui il prodotto lascia lo stabilimento del fabbricante priverebbe inoltre in larga misura di effetto utile la regola della prevedibilità di cui all’art. 5, par. 1, secondo comma, Roma II. Se fosse determinante esclusivamente una condotta propria del fabbricante, sarebbe difficilmente concepibile che tale condotta non fosse per lui prevedibile.

Finalità della norma di conflitto sulla responsabilità da prodotto

Nella propria interpretazione, la CGUE ha tenuto conto della finalità indicata nel considerando 20 del regolamento Roma II. Le norme speciali sulla responsabilità da prodotto sono dirette a consentire un’equa ripartizione dei rischi inerenti a una società moderna e altamente tecnologica, a tutelare la salute dei consumatori, a mantenere gli incentivi all’innovazione, a garantire una concorrenza non falsata e ad agevolare gli scambi commerciali.

A tal fine, l’art. 5 Roma II combina una determinazione a cascata della legge applicabile con una clausola di prevedibilità. Assume particolare importanza lo Stato in cui la persona danneggiata ha la residenza abituale al momento in cui si verifica il danno.

Se si considerasse esclusivamente il luogo in cui il prodotto lascia lo stabilimento, a tale luogo verrebbe attribuita, nell’ambito del diritto internazionale privato, una posizione prioritaria che non trova fondamento nel regolamento. Gli altri criteri di collegamento potrebbero allora trovare regolarmente applicazione soltanto qualora la residenza abituale, l’acquisto o il verificarsi del danno fossero situati proprio nello Stato di fabbricazione.

Possibile applicazione del diritto italiano

Secondo gli atti trasmessi alla CGUE, le sei batterie per galline ovaiole erano state fabbricate in Germania e lì immesse in commercio. Tuttavia, E. non le aveva acquistate in Germania. L’acquisto era avvenuto mediante il coinvolgimento di più imprese commerciali e di trasporto, nell’ambito di contratti di leasing relativi a sistemi completi di voliere, oppure mediante la rivendita a una società italiana che si sarebbe successivamente fusa con E.

Fatta salva la verifica dei fatti da parte del Bundesgerichtshof, secondo la sentenza l’art. 5, par. 1, Roma II depone a favore dell’applicazione del diritto italiano. A tal riguardo, la CGUE ha fatto riferimento a tre circostanze:

  • Al momento in cui si è verificato il danno lamentato, E. aveva la propria residenza abituale in Italia.

  • I prodotti interessati erano stati acquistati in Italia.

  • Il danno lamentato si era verificato in Italia.

L’accertamento definitivo dei fatti e la decisione nel procedimento principale restano di competenza del Bundesgerichtshof; il procedimento non si è quindi concluso con una decisione definitiva e i difetti lamentati non sono stati finora accertati.

Componenti di un impianto tecnico complessivo

Un’ulteriore questione riguardava la qualificazione delle batterie per galline ovaiole come componenti dei sistemi completi di voliere. Occorreva chiarire se un prodotto rientri nell’art. 5, par. 1, Roma II anche quando non venga acquistato o preso in leasing autonomamente, bensì come componente di un impianto tecnico più ampio.

La nozione di prodotto comprende i componenti

Per definire la nozione di prodotto, la CGUE ha fatto riferimento all’art. 2 della direttiva 85/374. Ai sensi di tale disposizione, per prodotto si intende ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile. L’art. 7 della direttiva menziona inoltre espressamente una parte componente incorporata in un prodotto finito.

Da ciò la Corte ha concluso che l’art. 5, par. 1, Roma II comprende sia i prodotti autonomi sia quelli incorporati in impianti tecnici. L’immissione in commercio non cessa per il fatto che un trasformatore prenda in consegna il prodotto o lo integri, come componente, in un prodotto intermedio o finito.

Un’interpretazione diversa farebbe dipendere l’ambito di applicazione della norma di conflitto dalle modalità tecniche di fabbricazione o assemblaggio di un prodotto. La CGUE ha ravvisato in ciò una distinzione artificiosa e arbitraria, che non potrebbe giustificare un diverso trattamento sotto il profilo del diritto internazionale privato.

Due questioni sono rimaste senza risposta

Il Bundesgerichtshof aveva inoltre chiesto quale diritto nazionale si applichi qualora non ricorra nessuno dei criteri di collegamento di cui all’art. 5, par. 1, Roma II. La CGUE ha dichiarato tale questione irricevibile. Dagli atti e dalle risposte alle altre questioni non emergeva che il luogo dell’immissione in commercio fosse indeterminabile o che i prodotti non fossero stati affatto immessi in commercio. Una risposta avrebbe pertanto riguardato una fattispecie ipotetica.

La Corte non ha risposto neppure alla questione relativa al significato di «prodotto dello stesso tipo» nell’art. 5, par. 1, secondo comma, Roma II. Non risultava che la fabbricante non avesse potuto ragionevolmente prevedere l’immissione in commercio in Italia dei prodotti interessati. Anche sotto tale profilo mancava quindi la rilevanza della questione ai fini della decisione.

Rilevanza per le catene di fornitura transfrontaliere

La decisione chiarisce che, ai fini della determinazione del diritto applicabile alla responsabilità da prodotto, la catena distributiva di un prodotto deve essere considerata nel suo complesso. Né la consegna a uno spedizioniere presso la sede del fabbricante né l’integrazione in un impianto complessivo limitano necessariamente il luogo dell’immissione in commercio allo Stato del fabbricante. L’acquisto e la consegna presso il cliente finale possono costituire criteri di collegamento autonomi.

Per fabbricanti, fornitori, distributori e acquirenti commerciali possono derivarne questioni relative alla qualificazione di operazioni internazionali di fornitura, leasing e distribuzione. MTR Legal Rechtsanwälte assiste imprese e investitori nelle fattispecie transfrontaliere; ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alla consulenza legale in materia di diritto commerciale.