La CGUE precisa i requisiti per i contatori intelligenti

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La Corte di giustizia dell’Unione europea (EuGH, CGUE) ha precisato i requisiti del diritto dell’Unione relativi all’impiego di contatori intelligenti e alla trasmissione dei dati che ne deriva (EuGH, sentenza del 5 novembre 2026 – C‑468/24). Secondo la Corte, il diritto dell’Unione non obbliga un gestore di rete ad accogliere la richiesta di un cliente finale di rifiutare un contatore intelligente e di fornirgli, in alternativa, un contatore convenzionale. Al contempo, restano determinanti le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei dati e protezione dei dati personali.

Controversia sulla sostituzione di un contatore elettrico meccanico

Il procedimento riguardava una cliente e una società di gestione della rete elettrica operante nel Land austriaco della Bassa Austria. In forza di un contratto di utilizzo della rete, la cliente riceveva energia elettrica da un terzo.

Presso il domicilio della cliente era installato un contatore elettrico meccanico di proprietà del gestore di rete. La relativa taratura sarebbe scaduta il 31 dicembre 2023. Il gestore di rete intendeva pertanto rimuovere l’apparecchio e sostituirlo con un contatore elettrico intelligente.

La cliente non acconsentiva alla sostituzione. Il 9 ottobre 2023 il gestore di rete proponeva quindi ricorso dinanzi al Bezirksgericht Tulln (tribunale distrettuale di Tulln). Chiedeva, in particolare, che la cliente fosse obbligata a consentire la rimozione e l’installazione di un contatore intelligente, nonché l’accesso al punto di misurazione. Il Bezirksgericht accoglieva il ricorso; a seguito dell’impugnazione, tale decisione non è passata in giudicato e il procedimento principale proseguirà dinanzi al Landesgericht St. Pölten dopo la pronuncia pregiudiziale.

La cliente impugnava tale decisione dinanzi al Landesgericht St. Pölten (Tribunale regionale di St. Pölten). Quest’ultimo sospendeva il procedimento e chiedeva alla CGUE di interpretare diverse disposizioni del diritto dell’Unione; sull’impugnazione non è quindi ancora intervenuta una decisione definitiva e il procedimento principale proseguirà dinanzi al Landesgericht St. Pölten dopo la pronuncia pregiudiziale.

Funzionamento dei sistemi di misurazione intelligenti

Differenze tra configurazione opt-in e opt-out

Secondo gli accertamenti del Landesgericht St. Pölten, i contatori intelligenti possono essere configurati in modi diversi. Nella cosiddetta configurazione opt-in, essi trasmettono i valori di consumo del cliente finale relativi a intervalli di quindici minuti e giornalieri.

Con una configurazione opt-out, invece, tali dati di consumo non vengono registrati continuativamente. Rispetto a un contatore convenzionale, la differenza consiste quindi nel fatto che la lettura, necessaria una volta all’anno, può essere effettuata da remoto. In questa configurazione non è necessaria una lettura presso il luogo in cui si trova l’apparecchio. L’impostazione di volta in volta attiva dovrebbe essere riconoscibile sul display del contatore.

Obiezioni della cliente

Nel procedimento di impugnazione, la cliente si opponeva all’installazione del contatore intelligente. Da un lato, sosteneva di essere esposta a «elettrosmog»; tale affermazione è controversa nel procedimento principale, non ancora concluso con decisione definitiva. Dall’altro, contestava quella che, a suo avviso, era un’insufficiente conformità del trattamento dei dati al Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Secondo quanto da lei sostenuto, i contatori intelligenti non garantirebbero una trasmissione sicura dei dati. In base alla sua ricostruzione, non condivisa dal gestore di rete, i dati verrebbero in parte trasmessi senza crittografia. Sarebbe inoltre possibile registrare i dati dei contatori intelligenti vicini o persino di tutti i contatori appartenenti alla medesima rete di trasformazione.

La cliente sosteneva inoltre che i contatori intelligenti non fossero impostati di default nella configurazione opt-out. Il cliente finale dovrebbe richiedere personalmente tale impostazione al gestore di rete e, successivamente, non potrebbe verificare se vi sia stato comunque un accesso ai suoi dati.

Quadro normativo dell’Unione e austriaco

Requisiti per i sistemi di misurazione intelligenti

La direttiva (UE) 2019/944 contiene norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Essa definisce un sistema di misurazione intelligente come un sistema elettronico in grado di misurare l’energia elettrica immessa nella rete o consumata, fornire maggiori informazioni rispetto a un contatore convenzionale e trasmettere e ricevere dati mediante una forma di comunicazione elettronica a fini d’informazione, monitoraggio e controllo.

Un contatore convenzionale è invece un dispositivo di misurazione analogico o elettronico che non è in grado di trasmettere o ricevere dati. La direttiva promuove l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per consentire ai clienti finali di partecipare attivamente al mercato dell’energia elettrica e di controllare meglio i propri consumi.

L’art. 20 della direttiva (UE) 2019/944 richiede, tra l’altro, quanto segue:

  • I sistemi di misurazione devono misurare con precisione il consumo effettivo di energia ed essere in grado di fornire ai clienti finali informazioni sui tempi effettivi di utilizzo.

  • La sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei dati deve essere garantita conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

  • La tutela della vita privata e dei dati dei clienti finali è disciplinata dalle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata.

  • Prima o al momento dell’installazione, i clienti finali devono ricevere informazioni adeguate sulle funzionalità del dispositivo, nonché sulla raccolta e sul trattamento dei dati personali.

L’art. 23, par. 3, della direttiva stabilisce inoltre che il trattamento dei dati personali in relazione ai sistemi di misurazione intelligenti deve avvenire conformemente al RGPD.

Disciplina austriaca dell’opt-out

L’Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (legge austriaca sull’economia e sull’organizzazione del settore elettrico) prevede che il gestore di rete debba tenere conto della volontà di un consumatore finale di non ricevere un dispositivo di misurazione intelligente. Le modalità di dettaglio sono stabilite dall’Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (regolamento austriaco sull’introduzione dei dispositivi di misurazione intelligenti).

Se un consumatore finale rifiuta la misurazione mediante un dispositivo intelligente, il gestore di rete deve configurare il dispositivo da installare o già installato in modo tale che i valori mensili, giornalieri e riferiti a intervalli di quindici minuti non vengano né memorizzati né trasmessi. Devono inoltre essere disattivate la funzione di interruzione e quella di limitazione della potenza. La configurazione adottata deve essere riconoscibile sul dispositivo di misurazione.

Resta possibile la trasmissione del valore del contatore necessario ai fini della fatturazione o della delimitazione dei consumi. Se il dispositivo è tecnicamente in grado di rilevarlo, ciò vale anche per il più elevato carico medio registrato in un intervallo di quindici minuti nel corso di un anno civile.

Nessun diritto, ai sensi del diritto dell’Unione, a un contatore convenzionale

I sistemi di misurazione intelligenti sono espressamente promossi

La CGUE ha interpretato gli artt. 19, 21 e 22 della direttiva (UE) 2019/944, in combinato disposto con il suo allegato II. Secondo la Corte, sia il tenore letterale sia il contesto normativo e gli obiettivi della direttiva depongono a favore della promozione dei sistemi di misurazione intelligenti.

In linea di principio, gli Stati membri devono garantire l’introduzione di tali sistemi. L’introduzione può essere subordinata a un’analisi costi-benefici. Se tale analisi dà esito positivo, almeno l’80 per cento dei clienti finali dovrebbe essere dotato di sistemi di misurazione intelligenti entro il periodo stabilito nell’allegato II.

Se l’introduzione riceve una valutazione negativa e non si procede a un’installazione sistematica, il cliente finale deve, a determinate condizioni, poter richiedere a sua volta l’installazione di un contatore intelligente. I clienti finali non dotati di un sistema di questo tipo devono ricevere contatori convenzionali individuali che misurino con precisione il loro consumo effettivo.

Nessun diritto generale di opposizione del cliente finale

Secondo la sentenza, tuttavia, da tali disposizioni non deriva né un diritto generale a un contatore convenzionale né il diritto di opporsi in ogni caso all’installazione di un sistema di misurazione intelligente.

Il diritto dell’Unione non obbliga pertanto un gestore di rete ad accogliere la richiesta di un cliente finale di rifiutare un contatore intelligente e di fornirgli, in alternativa, un apparecchio che non possa trasmettere o ricevere dati. Da ciò vanno distinte le disposizioni più ampie eventualmente previste da uno Stato membro nel proprio diritto nazionale.

I requisiti di sicurezza dei dati non devono necessariamente far parte della definizione

Il Landesgericht St. Pölten chiedeva inoltre se una disposizione nazionale possa definire la nozione di dispositivo di misurazione intelligente senza stabilire già all’interno di tale definizione requisiti concreti in materia di sicurezza dei dati.

La CGUE ha risposto affermativamente, subordinando tuttavia tale risposta a una condizione essenziale. Le direttive 2014/32/UE e (UE) 2019/944 contengono requisiti vincolanti in materia di sicurezza dei dati di misurazione e protezione dei dati personali. Tali requisiti devono essere recepiti nelle disposizioni nazionali relative all’utilizzo dei sistemi intelligenti di misurazione dell’energia elettrica.

Secondo la sentenza, tuttavia, non è necessario inserire tutti i requisiti di sicurezza direttamente nella definizione legislativa della nozione di «dispositivo di misurazione intelligente». Essi possono risultare anche da altre disposizioni nazionali che disciplinano l’impiego di tali dispositivi.

La definizione in questione non viola pertanto il diritto dell’Unione, purché il quadro normativo nazionale contenga in altre disposizioni i requisiti necessari in materia di sicurezza dei dati e protezione dei dati personali.

Il consenso ePrivacy non si applica alla trasmissione dei dati nella rete elettrica

Condizioni previste dall’art. 5, par. 3, della direttiva 2002/58/CE

L’art. 5, par. 3, della direttiva 2002/58/CE disciplina l’archiviazione di informazioni o l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente. In linea di principio, a tal fine è necessario un consenso basato su informazioni chiare e complete circa le finalità del trattamento.

La CGUE doveva chiarire se tali requisiti si applichino anche a una rete elettrica attraverso la quale possono essere trasmessi dati personali relativi ai consumi. A tal fine era decisivo stabilire se il contatore intelligente dovesse essere qualificato come apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente di una rete pubblica di comunicazione elettronica.

La rete elettrica serve prevalentemente alla trasmissione di energia

Secondo la decisione, un sistema di misurazione intelligente rientra nella nozione di apparecchiatura terminale soltanto se è collegato direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni. L’applicazione della direttiva 2002/58/CE presuppone inoltre che servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano forniti su reti pubbliche di comunicazione.

Una rete elettrica dotata di funzioni di trasmissione dei dati non soddisfa tali requisiti per questo solo motivo. Il suo scopo principale consiste nella trasmissione di energia elettrica. Essa non è destinata interamente o prevalentemente alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Nemmeno il cliente finale, trasmettendo i propri dati di consumo al gestore di rete, usufruisce di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. La trasmissione dei dati costituisce piuttosto un processo tecnico interno del gestore di rete. Essa serve alla misurazione del consumo di energia elettrica, nonché al monitoraggio e al controllo della rete.

Inapplicabilità delle particolari condizioni relative al consenso

Secondo la sentenza, l’art. 5, par. 3, della direttiva 2002/58/CE non è pertanto applicabile a una rete elettrica attraverso la quale possono essere trasmessi dati personali. Le condizioni in materia di consenso ivi previste per l’accesso alle informazioni contenute in un’apparecchiatura terminale non trovano applicazione in tale situazione.

Al contempo, la Corte ha precisato che continuano ad applicarsi i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati previsti dalle altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. In particolare, il trattamento dei dati personali resta disciplinato dal RGPD e dalle corrispondenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/944.

Il considerando 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, secondo il quale i contatori intelligenti sono considerati apparecchiature terminali e dovrebbe applicarsi la direttiva 2002/58/CE, non ha modificato tale conclusione. Un considerando può contribuire all’interpretazione di una disposizione, ma non costituisce di per sé una norma vincolante e non poteva quindi smentire l’interpretazione della Corte.

Le ulteriori questioni erano irricevibili

La CGUE non ha risposto nel merito a tutte le questioni sollevate dal Landesgericht St. Pölten. Ha dichiarato irricevibili tre punti.

Secondo la Corte, la questione relativa alla direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi non presentava un collegamento sufficiente con l’oggetto della controversia. Il procedimento non riguardava né la responsabilità di un produttore né un difetto del dispositivo di misurazione esistente o di quello previsto.

Anche la questione se il cliente finale dovesse essere informato direttamente sul contatore in merito a un accesso ai dati in un «singolo caso giustificato» era, secondo la CGUE, ipotetica. Il procedimento non aveva ad oggetto l’accesso, in un caso del genere, a dati di consumo già trasmessi. Il diritto austriaco prevede inoltre che il consumatore finale sia informato tempestivamente.

Neppure la questione relativa alla considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 8 CEDU soddisfaceva i requisiti necessari. Il giudice del rinvio non aveva indicato una decisione concreta né spiegato in modo sufficiente perché tale giurisprudenza dovesse essere rilevante ai fini della controversia principale.

Rilevanza della decisione per la protezione dei dati e il settore energetico

La sentenza distingue tra l’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, promossa dal diritto dell’Unione, e i requisiti da rispettare nel trattamento dei dati personali. Il diritto dell’Unione non conferisce alcun diritto a rifiutare un contatore intelligente. Allo stesso modo, non è necessario che tutti i requisiti di sicurezza siano già contenuti nella definizione legislativa del dispositivo di misurazione intelligente.

Le particolari condizioni relative al consenso previste dalla direttiva 2002/58/CE non si applicano ai dati di consumo trasmessi attraverso una rete elettrica nell’ambito di un processo tecnico interno del gestore di rete. Restano impregiudicati, in particolare, i principi del RGPD, gli obblighi di informazione, i requisiti di sicurezza del trattamento e le disposizioni della direttiva (UE) 2019/944.

Il trattamento dei dati di misurazione e di consumo può quindi continuare a sollevare diverse questioni in materia di protezione dei dati per i gestori di rete, le imprese energetiche e i clienti finali. MTR Legal Rechtsanwälte assiste imprese e privati nella valutazione delle relative fattispecie e offre una consulenza legale in materia di protezione dei dati calibrata sulle circostanze del singolo caso.