Diritto al risarcimento per frode nell’online banking

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Responsabilità di un agente finanziario per riciclaggio con colpa grave – sentenza dell’OLG Frankfurt (Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Corte d’appello regionale superiore) – Az. (numero di ruolo) 29 U 100/24

La sentenza dell’Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main del 17 ottobre 2025 (Az. 29 U 100/24) riguarda la responsabilità civile di un cosiddetto agente finanziario che mette a disposizione il proprio conto bancario per trasferire somme di denaro ottenute fraudolentemente.

La decisione riveste particolare importanza perché il giudice chiarisce che anche una persona che non abbia partecipato direttamente alla frode originaria può essere tenuta a risarcire la vittima. Ciò vale, in particolare, quando con la propria condotta integra la fattispecie del riciclaggio commesso con colpa grave.

Raggiro telefonico

La sentenza traeva origine da un caso di cosiddetta frode telefonica.

L’11 gennaio 2023 la ricorrente era stata contattata telefonicamente da un autore ignoto. Questi si era presentato come dipendente di una banca e le aveva fatto credere che sul suo conto bancario fossero già stati eseguiti bonifici fraudolenti. Per annullare o revocare tali operazioni asseritamente già effettuate, avrebbe dovuto autorizzare personalmente determinati bonifici.

Mediante tale inganno, l’autore era riuscito a indurre la ricorrente ad autorizzare diversi bonifici tramite l’app PhotoTAN della sua banca.

Uno di tali bonifici ammontava a 9.500 euro. Il denaro era stato trasferito sul conto bancario del successivo convenuto.

Conto messo a disposizione

Il convenuto, tuttavia, non era l’autore materiale della frode. Aveva invece messo il proprio conto bancario a disposizione di un conoscente affinché quest’ultimo potesse effettuare un bonifico tramite tale conto. Secondo la sua versione, il conoscente aveva esaurito il proprio limite giornaliero e necessitava urgentemente di denaro per saldare dei debiti.

Operazioni presso le casse dei supermercati

Dopo l’accredito dei 9.500 euro sul proprio conto, il convenuto aveva prelevato una parte del denaro presso uno sportello automatico. Aveva ottenuto ulteriori somme effettuando numerose operazioni presso le casse di diversi supermercati.

Complessivamente, le somme erano state consegnate in contanti ad altre due persone già nella serata dell’11 gennaio 2023.

Modalità ritenute sospette

Il convenuto aveva successivamente dichiarato che le modalità operative gli erano effettivamente sembrate sospette. Tuttavia, a causa della stanchezza dopo un turno mattutino, non vi aveva riflettuto ulteriormente e aveva soltanto voluto aiutare il proprio conoscente.

In un primo momento, la ricorrente aveva tentato senza successo di recuperare il denaro dalla propria banca. Successivamente aveva chiesto al convenuto la restituzione dell’importo perduto. Anche tale richiesta era rimasta inadempiuta.

La ricorrente aveva quindi promosso un’azione dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale regionale di Francoforte sul Meno).

Il LG Frankfurt respinge la domanda

Con sentenza dell’8 agosto 2024 (Az. 2-32 O 8/24), il Landgericht Frankfurt am Main aveva respinto la domanda.

Secondo il Landgericht, la ricorrente non disponeva di un’azione diretta per arricchimento senza causa nei confronti del convenuto ai sensi del § 812, comma 1, prima frase, BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Codice civile tedesco).

Il giudice aveva argomentato che, in caso di pagamento non autorizzato, di regola non è il presunto ordinante, bensì la banca incaricata, a vantare un’azione per arricchimento senza causa nei confronti del beneficiario del pagamento.

Poiché la ricorrente aveva autorizzato personalmente il bonifico, sorgevano ulteriori difficoltà in merito alla qualificazione giuridica.

La ricorrente aveva impugnato tale decisione dinanzi all’OLG Frankfurt am Main. Nel procedimento era stata sostenuta dalla propria banca, intervenuta in giudizio a suo favore.

Appello accolto dall’OLG Frankfurt

L’OLG Frankfurt am Main ha accolto integralmente l’appello della ricorrente e ha riformato la sentenza del Landgericht.

Il convenuto è stato condannato a:

  • pagare alla ricorrente 9.500,00 euro a titolo di risarcimento, oltre agli interessi nella misura di cinque punti percentuali sopra il tasso di base a decorrere dal 15 agosto 2023;

  • rimborsare ulteriori 973,66 euro per le spese legali stragiudiziali.

Al convenuto sono state inoltre poste a carico le spese del procedimento, comprese quelle derivanti dall’intervento in giudizio.

La Revision non è stata ammessa.

La decisione non è impugnabile.

Integrata la fattispecie del riciclaggio con colpa grave

L’OLG ha motivato la propria decisione, in particolare, affermando che il convenuto, mettendo a disposizione il proprio conto bancario e successivamente trasferendo le somme, aveva integrato la fattispecie del riciclaggio commesso con colpa grave.

Ne derivava il diritto della ricorrente al risarcimento ai sensi del § 823, comma 2, BGB, in combinato disposto con il § 261, commi 1 e 6, StGB (Strafgesetzbuch, Codice penale tedesco).

Diritto della ricorrente al risarcimento

L’OLG ha inizialmente lasciato aperta la questione se la ricorrente vantasse già nei confronti del convenuto un’azione per arricchimento senza causa ai sensi del § 812, comma 1, prima frase, BGB.

Il giudice ha osservato che la ricorrente potrebbe aver validamente autorizzato personalmente il bonifico ai sensi del § 675j BGB. In tal caso, il convenuto potrebbe aver conseguito il denaro direttamente a spese della ricorrente.

Determinante era tuttavia un’altra pretesa:

Secondo l’OLG, alla ricorrente spettava in ogni caso un diritto al risarcimento ai sensi del § 823, comma 2, BGB, in combinato disposto con il § 261, commi 1 e 6, StGB.

Il § 823, comma 2, BGB fonda un obbligo risarcitorio quando una persona viola una norma finalizzata anche alla tutela di un’altra persona.

L’OLG ha espressamente dichiarato che il § 261, comma 6, StGB costituisce una siffatta norma di protezione.

Di conseguenza, anche la vittima di una frode può far valere pretese risarcitorie civili nei confronti di chi abbia commesso il reato di riciclaggio con colpa grave.

A tale riguardo, il giudice ha richiamato la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia), sentenza del 19.12.2012 – VIII ZR 302/11.

Sussistenza di un reato presupposto illecito

Un presupposto del riciclaggio è che il bene patrimoniale in questione provenga da un fatto illecito.

L’OLG ha ritenuto soddisfatto tale requisito.

La ricorrente era stata ingannata da autori ignoti, che si erano spacciati per dipendenti della sua banca, ed era stata così indotta a effettuare il bonifico di 9.500,00 euro.

Sussisteva pertanto un reato presupposto illecito sotto forma di frode ai sensi del § 263 StGB.

È particolarmente significativo che l’OLG non abbia richiesto l’identificazione degli effettivi autori della frode.

Non sarebbe necessario individuare concretamente gli autori del reato presupposto. Allo stesso modo, non occorrerebbe accertare con precisione il luogo del reato o le specifiche modalità della sua commissione.

Per ritenere sussistente il riciclaggio sarebbe invece sufficiente accertare che i valori patrimoniali provengano da un qualsiasi fatto illecito.

A tale proposito, il giudice ha richiamato l’ordinanza del BGH del 25 aprile 2022 (Az. 5 StR 100/22).

Riciclaggio mediante prelievo e trasferimento delle somme

L’OLG ha constatato che, con la propria condotta, il convenuto aveva integrato gli elementi oggettivi della fattispecie di riciclaggio.

Le somme originariamente ottenute mediante la frode erano state inizialmente accreditate sul suo conto bancario.

Successivamente, il convenuto aveva prelevato parte del denaro presso sportelli automatici e aveva ottenuto ulteriori importi mediante numerose operazioni presso le casse di diversi supermercati.

Aveva poi consegnato il denaro contante ad altre due persone.

Secondo il giudice, già la conversione del saldo attivo del conto in denaro contante costituisce una condotta rilevante ai sensi del § 261, comma 1, n. 3, StGB.

Anche la successiva consegna del denaro a terzi è stata qualificata come condotta integrante la fattispecie.

La responsabilità civile deriva dal § 823, comma 2, BGB, in combinato disposto con il § 261, comma 1, n. 3, e comma 6, StGB, per riciclaggio con colpa grave.

L’OLG ha inoltre sottolineato che la fattispecie di riciclaggio non riguarda esclusivamente il denaro contante.

Colpa grave del convenuto

Particolare rilevanza assumono le considerazioni dell’OLG sulla colpa grave.

Ai sensi del § 261, comma 6, StGB, risponde di riciclaggio anche chi, per colpa grave, non riconosce che un bene patrimoniale proviene da un fatto illecito.

Secondo la giurisprudenza, la colpa grave sussiste quando l’origine illecita risulta pressoché evidente, ma l’interessato non riconosce tale possibilità per particolare avventatezza o particolare indifferenza.

L’OLG ha ritenuto soddisfatti tali requisiti nel caso in esame.

A tal fine, il giudice ha considerato in particolare le seguenti circostanze:

  • Bonifico di una somma considerevole da parte di una persona sconosciuta: Il convenuto si era dichiarato disposto, senza porre ulteriori domande, a mettere a disposizione il proprio conto bancario per un bonifico. Si trattava di una somma considerevole, trasferita sul suo conto da una persona a lui sconosciuta.

  • Scarsa credibilità della spiegazione del conoscente: Il conoscente aveva dichiarato di aver esaurito il proprio limite giornaliero e di dover quindi utilizzare il conto del convenuto. L’OLG non ha ritenuto comprensibile perché il conoscente non potesse far trasferire il denaro sul proprio conto. Anche l’asserita urgenza dell’operazione in tarda serata non è apparsa plausibile al giudice.

  • Modalità sospette dei prelievi: L’OLG ha attribuito particolare rilievo, a sfavore del convenuto, alle modalità con cui questi aveva prelevato il denaro. Le somme non erano state ottenute mediante un unico prelievo, bensì attraverso circa 20-30 singole operazioni, in parte per importi di 200 euro ciascuna. Inoltre, era stato necessario effettuare diversi spostamenti presso vari supermercati. Secondo il giudice, tale condotta consentiva di concludere unicamente che la suddivisione e la conversione delle somme in contanti fossero finalizzate a occultare il flusso originario del denaro.

  • Dichiarazioni dello stesso convenuto: Particolarmente significativo era il fatto che lo stesso convenuto avesse ammesso che le modalità operative gli erano sembrate sospette già durante l’esecuzione.

  • Non aveva quindi tenuto adeguatamente conto dell’evidente possibilità che il denaro avesse un’origine illecita.

L’OLG è pertanto giunto alla conclusione che il convenuto, per avventatezza o indifferenza, si fosse precluso la consapevolezza della possibile origine criminosa del denaro.

Neppure la circostanza che il convenuto fosse ancora molto giovane e avesse scarsa esperienza di vita al momento dei fatti ha modificato tale valutazione.

Il giudice ha così chiarito che anche il mero trasferimento di disponibilità bancarie ottenute fraudolentemente può costituire una condotta di riciclaggio.

Nessun concorso di colpa della ricorrente

Il convenuto non poteva neppure eccepire che la ricorrente, autorizzando i bonifici tramite la propria app PhotoTAN, avesse violato personalmente un obbligo di diligenza.

L’OLG ha espressamente escluso una riduzione del diritto al risarcimento per concorso di colpa ai sensi del § 254 BGB.

A fondamento della decisione, il giudice ha affermato che la finalità protettiva dell’eventuale obbligo di diligenza violato dalla ricorrente nell’utilizzo dell’app PhotoTAN non si estendeva al caso in esame.

In particolare, la ricorrente non era tenuta, nei confronti del convenuto quale autore del riciclaggio, a rispettare determinati requisiti di sicurezza nell’utilizzo del proprio conto bancario.

In altri termini, anche qualora la ricorrente fosse stata imprudente nell’autorizzare i bonifici, ciò non comporterebbe l’esonero da responsabilità di colui che, con colpa grave, ha trasferito le somme ottenute fraudolentemente.

Il concorso di colpa ai sensi del § 254 BGB non viene computato, poiché la vittima non deve all’autore del riciclaggio alcun obbligo di diligenza. Il diritto al risarcimento nei confronti dell’agente finanziario permane quindi integralmente anche in presenza di rilevanti omissioni imputabili alla persona danneggiata.

Entità del diritto al risarcimento

L’OLG ha riconosciuto come integralmente risarcibile il danno patrimoniale pari a 9.500,00 euro.

Il convenuto ha inoltre dovuto rimborsare le spese legali stragiudiziali pari a 973,66 euro.

Secondo il giudice, anche tali spese rientravano nel diritto al risarcimento, poiché erano state sostenute per far valere le legittime pretese della ricorrente nei confronti del convenuto.

Il diritto al risarcimento non è stato pertanto assoggettato ad alcuna limitazione.

Effetti pratici della sentenza

La sentenza dell’OLG Frankfurt am Main riveste notevole importanza pratica per la responsabilità civile dei cosiddetti agenti finanziari.

Sono definiti agenti finanziari coloro che mettono a disposizione di terzi il proprio conto bancario per ricevere somme di denaro e successivamente trasferirle o corrisponderle in contanti.

Tali persone vengono spesso utilizzate dai truffatori per occultare l’origine delle somme ottenute illecitamente e proteggere gli effettivi autori dall’identificazione.

La decisione chiarisce che un agente finanziario non può limitarsi a sostenere di aver soltanto aiutato un conoscente o di non aver partecipato personalmente alla frode originaria.

La mancata considerazione, per colpa grave, di evidenti indizi di sospetto può infatti già fondare un obbligo personale di risarcimento nei confronti della vittima della frode.

Conclusione: i cosiddetti agenti finanziari possono essere ritenuti responsabili

Con la sentenza del 17 ottobre 2025, l’OLG Frankfurt am Main ha precisato la responsabilità delle persone che mettono a disposizione il proprio conto bancario per l’esecuzione di operazioni finanziarie fraudolente.

La decisione dimostra che gli agenti finanziari possono essere esposti non soltanto a conseguenze penali, ma anche rispondere personalmente nei confronti dell’effettiva vittima della frode per il danno causato.

Particolarmente significativa è l’applicazione del § 823, comma 2, BGB, in combinato disposto con il § 261, comma 6, StGB. In tal modo, la vittima di una frode dispone di un fondamento diretto per un’azione civile nei confronti di colui che, attraverso il riciclaggio con colpa grave, abbia contribuito a occultare e trasferire le somme ottenute fraudolentemente.

La sentenza chiarisce inoltre che, quando l’origine illecita delle somme doveva risultare pressoché evidente alla luce delle circostanze concrete, gli interessati non possono sottrarsi alla propria responsabilità civile invocando un mero favore o una presunta buona fede.

Il principio centrale della decisione è quindi il seguente: chi mette a disposizione il proprio conto bancario per operazioni finanziarie altrui e, per colpa grave, chiude gli occhi dinanzi alla riconoscibile possibilità di un’origine criminosa delle somme può essere personalmente obbligato a risarcire integralmente la vittima della frode sottostante.

Valutazione di MTR Legal

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