Con la sentenza del 3 settembre 2026 – n. di ruolo 8 O 166/26 – il Landgericht Erfurt (Tribunale regionale di Erfurt) ha dovuto pronunciarsi su una controversia societaria relativa al compenso per prestazioni di consulenza. Al centro della controversia vi era la questione se l’amministratore di una GmbH, che svolga al contempo attività di consulenza per la medesima società, possa validamente stipulare con sé stesso un contratto di consulenza.
La convenuta era una controllata della T. AG, che deteneva il 58 per cento delle sue quote sociali. L’attore era al contempo membro del consiglio di amministrazione della T. AG e uno dei due amministratori della GmbH convenuta, ciascuno dotato del potere di rappresentanza individuale. Egli era espressamente esonerato dai limiti previsti dal § 181 BGB (codice civile tedesco). Al momento della decisione giudiziaria aveva già cessato entrambe le cariche.
Stipula del contratto di consulenza
Già il 28 agosto 2019 l’attore e la convenuta avevano stipulato un contratto quadro avente a oggetto la prestazione continuativa di servizi di consulenza. Nell’autunno del 2025 l’attore fornì ulteriori prestazioni di consulenza, per le quali emise fattura nei confronti della convenuta. Quest’ultima rifiutò tuttavia di pagare.
Contratto inefficace?
A sostegno della propria posizione, la convenuta affermò che l’attore non era stato validamente incaricato di fornire le prestazioni di consulenza. In particolare, il suo potere di rappresentanza sarebbe stato limitato da un regolamento interno del consiglio di amministrazione della T. AG. Secondo quanto sostenuto dalla convenuta, tale regolamento avrebbe dovuto applicarsi anche agli organi amministrativi delle società controllate. Esso prevedeva che le operazioni concluse, da una parte, dalla società controllante o da una delle società del gruppo e, dall’altra, da un membro del consiglio di amministrazione o da persone a lui vicine fossero soggette all’approvazione del consiglio di sorveglianza.
La convenuta riteneva che, in ragione del rapporto di gruppo, tale riserva di approvazione fosse vincolante anche per l’attore in qualità di amministratore della controllata. Egli non avrebbe quindi potuto stipulare validamente il contratto di consulenza senza la necessaria approvazione.
In origine, l’attore aveva chiesto il pagamento di 12.384,37 euro, oltre agli interessi nella misura di nove punti percentuali sopra il tasso di base a decorrere dal 5 marzo 2026. La convenuta aveva chiesto il rigetto della domanda.
Decisione del tribunale
Il Landgericht Erfurt ha accolto la domanda nel procedimento documentale. Ha condannato la convenuta al pagamento di 12.284,37 euro, oltre agli interessi nella misura di nove punti percentuali sopra il tasso di base di volta in volta vigente a decorrere dal 5 marzo 2026. Le spese del procedimento sono state inoltre poste a carico della convenuta.
La sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva. Alla convenuta è stata concessa la facoltà di evitare l’esecuzione mediante la prestazione di una garanzia pari al 110% dell’importo esecutivo, salvo che l’attore presti preventivamente una garanzia di pari importo. L’esercizio dei diritti della convenuta nella successiva fase del procedimento è stato riservato.
Potere di rappresentanza non limitato
Il tribunale ha accertato, in particolare, che il potere di rappresentanza dell’attore, quale amministratore della controllata, non era stato validamente limitato dal regolamento interno della controllante. L’attore poteva pertanto stipulare validamente con sé stesso il contratto di consulenza. Poiché le prestazioni di consulenza concordate erano state regolarmente eseguite e la convenuta non aveva dimostrato alcun danno concreto, all’attore spettava il diritto al compenso azionato.
Esonero dai limiti del § 181 BGB
Un aspetto centrale della decisione riguardava l’applicazione del § 181 BGB. Tale disposizione vieta, in linea di principio, che un rappresentante concluda, in nome del rappresentato, un negozio giuridico con sé stesso oppure agisca contemporaneamente quale rappresentante di entrambe le parti contrattuali. La norma mira così a prevenire conflitti di interessi e pregiudizi per il rappresentato.
È possibile concedere un esonero da tale divieto. Nel caso in esame, l’attore, in qualità di amministratore della convenuta, era stato espressamente esonerato dai limiti del § 181 BGB.
Il Landgericht ha affermato che il contratto di consulenza era stato validamente concluso. Poteva rimanere impregiudicata la questione se il contratto fosse stato stipulato dall’altro amministratore allora in carica presso la convenuta oppure dallo stesso attore in qualità di amministratore. In virtù dell’esonero dal § 181 BGB, l’attore era in linea di principio autorizzato a compiere tale negozio con sé stesso, con effetti a favore e a carico della GmbH.
Nessuna efficacia diretta del regolamento interno della controllante
Di fondamentale importanza era la questione se il regolamento interno del consiglio di amministrazione della T. AG potesse limitare anche il potere di rappresentanza dell’amministratore della controllata.
Il tribunale ha risposto negativamente. Un regolamento interno adottato a livello della società controllante non produce automaticamente effetti sugli organi amministrativi di una controllata giuridicamente autonoma.
La società controllante e la società controllata sono persone giuridiche distinte. Sebbene la T. AG detenesse il 58% delle quote sociali della convenuta e potesse quindi esercitare un’influenza dominante, ciò non comportava che tutte le disposizioni interne della controllante potessero essere senz’altro estese alla controllata.
Il tribunale ha chiarito, in particolare, che la mera esistenza di un gruppo di fatto non è sufficiente per limitare, mediante un regolamento interno della controllante, il potere di rappresentanza degli amministratori di una GmbH controllata.
Necessità di un’attuazione sul piano societario
Secondo il tribunale, una limitazione del potere di rappresentanza dell’attore avrebbe richiesto un’apposita base giuridica a livello della GmbH convenuta.
Ai sensi del § 37 Abs. 1 GmbHG (legge tedesca sulle società a responsabilità limitata), le limitazioni al potere di rappresentanza possono derivare, in particolare, dall’atto costitutivo o da valide disposizioni interne alla società. Nel caso concreto, tuttavia, mancavano sia un’apposita previsione nell’atto costitutivo sia la necessaria deliberazione dell’assemblea dei soci della controllata.
Il regolamento interno della T. AG non poteva sostituire tale mancata attuazione. Non era sufficiente neppure la mera possibilità per la controllante di far adottare le relative deliberazioni in virtù della propria partecipazione di maggioranza.
Il tribunale ha così sottolineato l’importanza dell’autonomia giuridica delle singole società appartenenti al gruppo. Le limitazioni interne alla società devono essere validamente introdotte al livello della società di volta in volta interessata.
Nessuna prova dell’adozione del regolamento interno
La convenuta non era inoltre riuscita a dimostrare che il regolamento interno invocato fosse stato effettivamente e validamente adottato.
Il verbale della riunione del consiglio di sorveglianza del 15 maggio 2025 non conteneva né la documentazione della votazione né il relativo esito. Secondo il tribunale, il verbale non era pertanto idoneo a dimostrare l’adozione di una valida deliberazione.
Il tribunale ha inoltre richiamato le peculiarità del procedimento documentale. Ai sensi del § 598 ZPO (codice di procedura civile tedesco), le eccezioni che non possono essere provate mediante i mezzi di prova ammessi nel procedimento documentale devono, in linea di principio, essere respinte. La testimonianza del presidente del consiglio di sorveglianza, proposta dalla convenuta, non costituiva a tal fine un mezzo di prova ammissibile.
Il tribunale ha tuttavia espressamente chiarito che, in definitiva, la validità del regolamento interno era irrilevante. Anche se fosse stato validamente adottato, non avrebbe potuto limitare direttamente il potere di rappresentanza dell’amministratore della controllata.
Nessun abuso del potere di rappresentanza
Il tribunale ha inoltre esaminato se l’attore avesse esercitato abusivamente il proprio potere di rappresentanza.
A tale riguardo, il Landgericht Erfurt si è richiamato alla sentenza del Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia) del 18 ottobre 2017 – I ZR 6/16 –, secondo la quale, in caso di abuso, non possono essere fatti valere diritti derivanti da un negozio formalmente ricompreso nel potere di rappresentanza. La validità del potere di rappresentanza e il suo esercizio abusivo costituiscono pertanto questioni distinte.
Le limitazioni del potere di rappresentanza possono, in linea di principio, assumere rilevanza nei rapporti interni. Tuttavia, nei rapporti esterni con i terzi, tali limitazioni non producono di regola effetti ai sensi del § 37 Abs. 2 GmbHG. Possono configurarsi eccezioni, in particolare, qualora un amministratore violi consapevolmente, a danno della società, una limitazione a lui nota e anche la controparte contrattuale sia effettivamente a conoscenza di tale violazione oppure essa risulti per quest’ultima assolutamente evidente.
Nel caso in esame mancava già una valida limitazione del potere di rappresentanza dell’attore. Egli non poteva quindi aver consapevolmente violato una limitazione di questo tipo.
Nessun danno dimostrato
A ciò si aggiungeva che non era stato dimostrato alcun danno subito dalla convenuta a causa del contratto di consulenza. Era pacifico che l’attore avesse regolarmente fornito le prestazioni di consulenza concordate. La convenuta non aveva né esposto in modo concreto né provato di aver subito uno svantaggio a causa del contratto.
Il tribunale ha inoltre tenuto conto del fatto che la convenuta aveva dato esecuzione per un periodo prolungato al rapporto contrattuale esistente dal 2019. Aveva usufruito delle prestazioni di consulenza e le aveva pagate senza contestare in linea di principio il rapporto contrattuale. Secondo il tribunale, il solo fatto che potesse risultare difficile distinguere l’attività dell’attore quale amministratore da quella svolta come consulente non costituiva una prova sufficiente dell’esistenza di un danno.
Rilevanza giuridica della sentenza
La decisione chiarisce i limiti delle regole organizzative interne al gruppo e delle riserve di approvazione. Una società controllante non può, mediante le proprie disposizioni interne, limitare senz’altro il potere di rappresentanza degli amministratori di una controllata giuridicamente autonoma.
Se una riserva di approvazione deve applicarsi anche agli amministratori di una GmbH controllata, essa deve essere validamente attuata sul piano societario a livello di tale controllata. A tal fine possono venire in considerazione, in particolare, un’apposita disposizione dell’atto costitutivo oppure una valida deliberazione dell’assemblea dei soci.
Al contempo, la sentenza chiarisce l’importanza di un valido esonero dal § 181 BGB. Un amministratore esonerato dai limiti di tale disposizione può, in linea di principio, concludere anche negozi giuridici tra la società e sé stesso. Un simile esonero non mette tuttavia al riparo da ogni possibile contestazione: l’abuso del potere di rappresentanza o una limitazione validamente introdotta su altro fondamento possono continuare ad assumere rilevanza giuridica.
Sul piano pratico, ciò significa che le società capogruppo non dovrebbero disciplinare i propri sistemi di compliance e approvazione esclusivamente a livello della controllante. Devono invece garantire che le relative prescrizioni si fondino, presso ciascuna controllata, su una valida base di diritto societario.
Conclusioni
Con la sentenza del 3 settembre 2026, il Landgericht Erfurt ha chiarito che il regolamento interno del consiglio di amministrazione di una AG controllante non limita automaticamente il potere di rappresentanza dell’amministratore di una GmbH controllata giuridicamente autonoma. A tal fine non sono sufficienti neppure una partecipazione di maggioranza e l’appartenenza a un gruppo di fatto.
Poiché l’attore era esonerato dai limiti del § 181 BGB, il suo potere di rappresentanza non era stato validamente limitato e le prestazioni di consulenza concordate erano state regolarmente eseguite, il tribunale ha riconosciuto il diritto al compenso.
La decisione sottolinea quindi l’autonomia societaria delle controllate e dimostra che le riserve di approvazione applicabili a tutto il gruppo devono essere validamente attuate a livello della società di volta in volta interessata.
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