Risarcimento danni per obiettivi fissati in ritardo

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Sentenza del Bundesarbeitsgericht del 19.02.2025 – 10 AZR 57/24

Oltre al salario fisso, nel contratto di lavoro possono essere concordate anche retribuzioni variabili, dipendenti dal raggiungimento di determinati obiettivi. Tuttavia, il datore di lavoro deve stabilire tempestivamente gli obiettivi che il dipendente deve raggiungere per ottenere la retribuzione variabile. Una definizione tardiva o mancante degli obiettivi può invece far sorgere pretese di risarcimento danni da parte del dipendente. Ciò è stato deciso dal Bundesarbeitsgericht (BAG) con la sentenza del 19 febbraio 2025 (Az.: 10 AZR 57/24).

Le retribuzioni variabili dovrebbero rappresentare per il dipendente un incentivo a raggiungere determinati obiettivi. Pertanto, è necessario che il dipendente conosca gli obiettivi di cui ci si aspetta il raggiungimento. Di conseguenza, il datore di lavoro deve esporre tempestivamente gli obiettivi da raggiungere, afferma lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che tra l’altro offre consulenza nel diritto del lavoro e rappresenta in modo coerente gli interessi della sua clientela sia in via extragiudiziale sia in tribunale.

Una definizione successiva degli obiettivi non può più adempiere la sua funzione motivazionale e di incentivo. Ciò può in linea di principio far sorgere un diritto del dipendente al risarcimento danni, come mostra la sentenza del BAG.

Definizione tardiva degli obiettivi da parte del datore di lavoro

Nel caso in questione, il dipendente attore aveva responsabilità dirigenziale e nel suo contratto di lavoro era prevista una retribuzione variabile. Nell’accordo aziendale era stabilito che la definizione degli obiettivi sarebbe dovuta avvenire entro il 1° marzo dell’anno solare. La definizione degli obiettivi doveva essere composta per il 70% da obiettivi aziendali e per il 30% da obiettivi individuali. L’importo della retribuzione variabile era orientato al raggiungimento degli obiettivi da parte del dipendente.

Nel 2019, l’azienda ha determinato gli obiettivi aziendali solo a ottobre. L’attore non ha ricevuto alcuna definizione di obiettivi individuali. Per l’anno 2019 ha infine ricevuto una retribuzione variabile di circa 15.500 euro.

Dipendente cita per risarcimento danni

L’attore ha contestato ciò. Ha avanzato pretese di risarcimento danni, poiché per l’anno 2019 non gli erano stati presentati obiettivi individuali e gli obiettivi aziendali erano stati presentati in ritardo. Con una definizione tempestiva degli obiettivi si ritiene che avrebbe raggiunto sia gli obiettivi individuali sia quelli aziendali. Di conseguenza, la retribuzione variabile era troppo bassa e l’attore ha avanzato un’opzione di risarcimento danni di circa 16.000 euro.

Il datore di lavoro sosteneva invece che la definizione degli obiettivi fosse avvenuta tempestivamente e in linea con i principi dell’equità. Pertanto, un diritto di risarcimento danni era escluso.

Il tribunale del lavoro competente aveva respinto l’azione. Tuttavia, il Tribunale Regionale del Lavoro di Colonia l’ha accolta in appello (Az. 4 Sa 390/23). Il datore di lavoro ha portato la disputa fino al Bundesarbeitsgericht. Tuttavia, il ricorso non ha avuto successo. La decima sezione del Bundesarbeitsgericht ha confermato la decisione del Tribunale Regionale di Colonia: L’attore aveva diritto a un risarcimento danni di circa 16.000 euro.

BAG: Il datore di lavoro ha violato il suo obbligo

A motivazione, il BAG ha spiegato che il datore di lavoro aveva colpevolmente violato l’obbligo derivante dall’accordo aziendale di definire gli obiettivi per l’anno 2019. Non aveva comunicato alcun obiettivo individuale al ricorrente e aveva presentato gli obiettivi aziendali in ritardo, ossia a ottobre, quando il periodo di riferimento per gli obiettivi era già passato per tre quarti. A quel punto non era più possibile un effetto motivazionale e d’incentivo tramite la definizione degli obiettivi, ha chiarito il BAG. Pertanto, non era possibile la determinazione giudiziaria ex post delle prestazioni relativamente agli obiettivi.

Nella determinazione dell’importo del risarcimento danni, si deve partire dall’entità della retribuzione variabile in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si può presumere che il ricorrente avrebbe raggiunto completamente, in base a un ragionevole apprezzamento, sia gli obiettivi aziendali sia quelli individuali. Non vi è alcuna circostanza particolare che possa escludere questa ipotesi, ha dichiarato il BAG.

Il ricorrente non deve prendersi alcuna colpa concorrente che limiti il suo diritto, poiché solo il datore di lavoro è responsabile degli obiettivi, ha deciso il BAG.

Difesa dei vostri interessi

Con la sua sentenza, il BAG ha creato trasparenza. I datori di lavoro dovrebbero assicurarsi di comunicare tempestivamente le definizioni degli obiettivi per evitare controversie legali.

Le controversie legali sul posto di lavoro non possono sempre essere evitate. MTR Legal Rechtsanwälte rappresenta gli interessi della clientela in maniera coerente sia tramite la risoluzione extragiudiziale delle controversie sia tramite conduzione processuale nel corso del procedimento.

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