Sentenza della LAG Colonia – Az. 6 Sa 606/23Il licenziamento senza preavviso del rapporto di lavoro può essere giustificato se un dipendente inoltra e-mail a un’azienda concorrente. Lo ha stabilito il tribunale del lavoro regionale di Colonia con sentenza del 6 giugno 2024 (Az.: 6 Sa 606/23).
Il licenziamento straordinario, spesso anche senza preavviso, del contratto di lavoro è possibile solo per motivi gravi. I motivi devono essere tali da rendere impossibile una continuazione del rapporto di lavoro per le parti, spiega la società di avvocati MTR Legal, che fornisce consulenza, tra l’altro, in materia di diritto del lavoro.
La LAG Colonia ha ora deciso che l’inoltro di e-mail dei clienti a un’azienda concorrente può costituire un motivo valido per il licenziamento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
Divieto di concorrenza concordato
Nel procedimento in questione, il ricorrente era impiegato dal 2014 come direttore vendite presso l’azienda convenuta nel settore della gestione dei rifiuti. Attraverso la sua attività, era in contatto con molte aziende e specialisti del settore. Pertanto, nel suo contratto di lavoro era stabilito, tra l’altro, che si asteneva da qualsiasi concorrenza nei confronti del suo datore di lavoro. Inoltre, si era impegnato contrattualmente a mantenere il riserbo su tutte le questioni riservate e su quanto appreso nello svolgimento della sua attività.
Nel maggio 2022, il ricorrente ha fondato insieme al fratello una S.r.l., detenendo il 30 percento del capitale sociale e il fratello il restante 70 percento. La S.r.l. operava in ambiti simili a quelli del datore di lavoro del ricorrente e gestiva un sito web con le principali informazioni per i clienti.
Inoltro di e-mail dei clienti
Successivamente, il ricorrente ha inoltrato più volte le e-mail dei clienti del suo datore di lavoro alla S.r.l. Il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza nel maggio 2023 e ha quindi licenziato il rapporto di lavoro straordinariamente e, in via subordinata, al 30 settembre 2023 dopo la scadenza del periodo di preavviso ordinario. A causa dell’attività di concorrenza non autorizzata, la fiducia nel dipendente è stata completamente distrutta, ha motivato il datore di lavoro il licenziamento senza preavviso.
Azione contro il licenziamento fallita
Contro questo, il ricorrente si è difeso con un’azione contro il licenziamento. Ha sostenuto che non c’era alcuna attività di concorrenza o violazione degli obblighi di riservatezza, poiché la S.r.l. che ha fondato con suo fratello non era ancora un’azienda concorrente rispetto al suo datore di lavoro, in quanto non era ancora operativa sul mercato. Non aveva ancora generato fatturato, realizzato profitti o emesso fatture. Anche tramite il sito web della S.r.l. non c’erano stati contatti commerciali. Inoltre, non aveva attivato il sito web. Questo era avvenuto su richiesta di suo fratello. Il suo piano era di separarsi dal suo datore di lavoro al 30 giugno 2023. Solo dopo la S.r.l. avrebbe iniziato a operare sul mercato. L’inoltro delle e-mail non era mai avvenuto con l’obiettivo di concludere affari con la S.r.l.
Con la sua argomentazione, però, non è riuscito a convincere la LAG Colonia. Il tribunale ha stabilito che il rapporto di lavoro è stato validamente concluso con il licenziamento straordinario senza preavviso.
Motivo importante per licenziamento straordinario
A sostegno della decisione, la LAG Colonia ha dichiarato che la S.r.l. fondata dal ricorrente con suo fratello rappresentava un’azienda concorrente per il datore di lavoro. Con l’attivazione del sito web, essa era già operativa sul mercato. Che l’attivazione fosse stata compiuta dal ricorrente o dal fratello era irrilevante. Con l’inoltro di diverse e-mail dei clienti alla S.r.l., il ricorrente aveva supportato la S.r.l. e pertanto violato le norme sulla concorrenza. Questa violazione della concorrenza costituisce anche un motivo importante per un licenziamento straordinario. Un avvertimento preliminare non era necessario.
Il ricorrente aveva inoltrato una quantità significativa di e-mail in violazione del contratto, distruggendo così il rapporto di fiducia in modo duraturo. Pertanto, anche il licenziamento senza preavviso era giustificato, ha confermato la LAG Colonia la decisione di primo grado del tribunale del lavoro di Bonn.
Continuazione del rapporto di lavoro insostenibile
Se il datore di lavoro dichiara il licenziamento senza preavviso, deve poter dimostrare motivi talmente gravi da rendere insostenibile la continuazione del rapporto di lavoro. Il tribunale ha giudicato l’inoltro delle e-mail come una grave violazione degli obblighi, tale da giustificare il licenziamento senza preavviso.
MTR Legal consiglia sui licenziamenti ordinari e straordinari nonché su altri aspetti del diritto del lavoro.
Vi invitiamo a sowie weiteren Themen des Arbeitsrechts.
Nehmen Sie gerne contattarci !