Pubblicità ingannevole con ‘amica della pelle’

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Violazione del Regolamento sui biocidi – Sentenza della Corte di Giustizia UE del 20.06.2024, C-296/23

 

La pubblicità per prodotti biocidi come i disinfettanti quale pelle amichevole è ingannevole e quindi inammissibile. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 20 giugno 2024 (Az.: C-296/23).

I prodotti biocidi possono presentare un certo potenziale di rischio per la salute e l’ambiente. Nel Regolamento sui biocidi è quindi stabilito che la pubblicità di questi prodotti non deve essere ingannevole, i rischi non devono essere taciuti o minimizzati. Una tale pubblicità viola il Regolamento sui biocidi e la legge sulla concorrenza. Possono seguire diffide, azioni inibitorie e richieste di risarcimento danni, afferma lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che consiglia, tra gli altri, nel diritto della concorrenza.

 

Disinfettante “pelle amichevole”

 

Nel procedimento davanti alla Corte di Giustizia UE si trattava di un prodotto biocida, più specificamente di un disinfettante offerto da una catena di drogherie. Sull’etichetta del prodotto venivano utilizzati attributi come “pelle amichevole” o “bio”. Il Centro tedesco per la lotta alla concorrenza sleale considerava queste indicazioni una pubblicità ingannevole e una violazione del Regolamento sui prodotti biocidi.

Nell’articolo 72 del Regolamento sui biocidi è stabilito che il prodotto non deve essere presentato in modo tale da risultare ingannevole per quanto riguarda i rischi per la salute dell’uomo o degli animali, per l’ambiente o per la sua efficacia. La pubblicità di un prodotto biocida non deve in alcun caso contenere indicazioni come “non tossico”, “rispettoso dell’ambiente”, “amico degli animali” e “biocida a basso potenziale di rischio” o “indicazioni simili”.

 

I rischi non devono essere minimizzati

 

Il disinfettante oggetto del contenzioso è stato pubblicizzato con il termine “pelle amichevole”. Il Centro tedesco per la lotta alla concorrenza sleale considerava anche questo termine un’indicazione inammissibile e ha proseguito la sua azione di inibizione fino alla Corte federale di giustizia. La BGH ha coinvolto la Corte di Giustizia dell’UE. La Corte di Giustizia dell’UE doveva chiarire se l’indicazione “pelle amichevole” rientrasse tra “indicazioni simili” che sono vietate secondo il Regolamento sui biocidi.

 

Corte di Giustizia UE: Indicazione ingannevole e inammissibile

 

La Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che per l’inammissibilità della pubblicità non è determinante se un’indicazione abbia un carattere generale o meno, o sia più concreta e meno generalizzante. Secondo il Regolamento sui biocidi, è compreso tra “indicazioni simili” ogni indicazione nella pubblicità che si riferisca all’assenza o alla minimizzazione dei rischi, oppure all’attribuzione di certe proprietà positive dei prodotti, risultando quindi ingannevole. Ciò può avvenire sia tramite un’indicazione generale che specifica.

Tali indicazioni ingannevoli potrebbero portare a un uso improprio del prodotto. Con l’indicazione “pelle amichevole” si potrebbe associare un effetto positivo e mettere in secondo piano i rischi. L’indicazione potrebbe minimizzare gli effetti collaterali dannosi del prodotto e dare l’impressione ingannevole che l’uso del prodotto abbia un effetto positivo sulla pelle. Pertanto, l’indicazione è ingannevole e quindi inammissibile.

 

Le indicazioni non devono necessariamente avere un carattere generale

 

La Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che secondo l’art. 72 par. 3 secondo comma del Regolamento sui biocidi il termine indicazioni simili comprende ogni indicazione nella pubblicità per i prodotti biocidi che – come le indicazioni menzionate in questa disposizione – presenta questi prodotti in un modo che risulta ingannevole per quanto riguarda i rischi per la salute dell’uomo o degli animali o per l’ambiente o per la loro efficacia, minimizzando o addirittura negando questi rischi, senza però essere obbligatoriamente di carattere generale.Dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’UE è chiaro che le indicazioni proibite non devono necessariamente avere un carattere generale, ma anche indicazioni più concrete possono essere proibite.

La pubblicità non deve indurre in errore i consumatori. Se lo fa, c’è una violazione del diritto della concorrenza. Tali violazioni possono portare a diffide, azioni inibitorie e richieste di risarcimento danni. Pertanto, in caso di dubbi, dovrebbe essere cercato il consiglio esperto di un avvocato.

MTR Legal Rechtsanwälte consiglia nel diritto della concorrenza e nella difesa o attuazione dei diritti.

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