Obbligo di fatturazione elettronica dal 2025 e termini transitori
Con il Wachstumschancengesetz (legge tedesca sulle opportunità di crescita) in Germania è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di documentare determinate operazioni tra imprenditori stabiliti nel territorio nazionale mediante una fattura elettronica strutturata. Sono comprese le operazioni imponibili che non sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del § 4 Nr. 8 bis 29 UStG (Umsatzsteuergesetz, legge tedesca sull’IVA).
L’introduzione della fattura elettronica è accompagnata da disposizioni transitorie. La disciplina transitoria generale per l’emissione e la trasmissione termina allo scadere del 31 dicembre 2026. Solo per le imprese il cui fatturato nel 2026 non ha superato 800.000 euro si applica, ai sensi del § 27 Abs. 38 UStG (Umsatzsteuergesetz, legge tedesca sull’IVA), un regime transitorio prorogato fino al 31 dicembre 2027.
La facoltà di emettere una fattura elettronica spetta esclusivamente all’emittente della fattura. Indipendentemente dal fatto che un imprenditore effettui personalmente operazioni imponibili e soggette a imposta, dal 1° gennaio 2025 deve essere in grado di ricevere fatture elettroniche e di conservarle correttamente in formato elettronico.
Fondamenti della fatturazione elettronica secondo l’UStG
Dati obbligatori invariati nella fattura
I contenuti formali della fattura ai sensi del § 14 Abs. 4 Satz 1 UStG (Umsatzsteuergesetz, legge tedesca sull’IVA) restano invariati. Le indicazioni richieste dalla legge devono essere contenute nella parte strutturata della fattura elettronica. Poiché l’attuazione tecnica comporta difficoltà in alcuni ambiti della prassi, l’amministrazione finanziaria ha previsto a tale riguardo regole transitorie e di non contestazione ampliate.
Ambito di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica
La fatturazione mediante fattura elettronica è obbligatoria quando una prestazione imponibile nel territorio nazionale è effettuata da un imprenditore nazionale a un altro imprenditore nazionale ai sensi del § 14 Abs. 2 Satz 3 UStG e tale prestazione non è esente da imposta ai sensi del § 4 Nr. 8 bis 29 UStG.
La fattura elettronica deve essere redatta in un formato elettronico strutturato conforme alla serie di norme EN 16931. È ammesso sia un file XML puro sia una fattura ibrida, ad esempio una fattura ZUGFeRD con file PDF leggibile dall’uomo e file XML incorporato. ZUGFeRD a partire dalla versione 2.0.1 si basa, ad eccezione dei profili MINIMUM e BASIC-WL, sulla EN 16931 e rientra quindi tra i formati ammessi.
La fattura deve essere emessa, trasmessa, ricevuta e archiviata in questo formato strutturato. Il destinatario della prestazione deve poter procedere a un’elaborazione elettronica successiva; tale elaborazione non è tuttavia obbligatoria.
Nessun obbligo di comunicazione aggiuntivo fino al 2030
Attualmente non sussistono ulteriori obblighi di comunicazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Dal 1° luglio 2030 dovrebbero tuttavia essere introdotti obblighi aggiuntivi di comunicazione elettronica.
Altre fatture ed eccezioni
Le fatture in altri formati sono considerate altre fatture. Vi rientrano le fatture cartacee, così come le fatture elettroniche prive di formato strutturato, ad esempio fatture via telefax o semplici fatture PDF senza file XML integrato.
Per prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2026, gli imprenditori possono, in deroga alle nuove disposizioni di legge, continuare a fatturare mediante altra fattura. Ciò corrisponde alla disciplina transitoria generale di cui al § 27 Abs. 38 Satz 1 Nr. 1 UStG. Gli imprenditori il cui fatturato complessivo nel 2026 non ha superato 800.000 euro possono emettere altre fatture anche per prestazioni fino al 31 dicembre 2027, § 27 Abs. 38 Satz 1 Nr. 2 UStG.
Le fatture di modico importo fino a un importo complessivo di 250 euro ai sensi del § 33 UStDV (Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung, regolamento tedesco di esecuzione dell’IVA) e i titoli di viaggio ai sensi del § 34 UStDV possono continuare a essere emessi come altre fatture, indipendentemente dalle disposizioni transitorie. Qualora ricorrano i presupposti generali per una fattura elettronica, anche in questi casi è tuttavia possibile emettere una fattura elettronica. Anche i piccoli imprenditori non sono tenuti a emettere fatture elettroniche per le loro prestazioni.
Tutti gli imprenditori devono poter ricevere e archiviare elettronicamente fatture elettroniche dal 1° gennaio 2025. Ciò vale anche per i piccoli imprenditori e per gli imprenditori che effettuano esclusivamente operazioni esenti da imposta che escludono la detrazione dell’imposta assolta a monte, ad esempio imprenditori con sola locazione abitativa esente da imposta o con sola attività sanitaria. A tal fine non è necessario il consenso del destinatario della prestazione.
Terza circolare ufficiale del BMF del 15 ottobre 2026
Inquadramento dell’istruzione amministrativa
Il Bundesministerium der Finanzen (BMF, Ministero federale tedesco delle finanze) si era già espresso sui principi della fatturazione elettronica con due circolari pubblicate ufficialmente. La prima circolare del 15 ottobre 2024 è stata pubblicata nel Bundessteuerblatt (BStBl, Gazzetta tributaria federale tedesca) 2024 I, pagina 1320, e riguardava l’introduzione della fatturazione elettronica. La seconda circolare del 15 ottobre 2025, BStBl 2025 I, pagina 1806, riferimento III C 2 – S 7287-a/00019/007/243, serviva ad adeguare l’Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE, circolare applicativa tedesca in materia di IVA).
Il 15 ottobre 2026 il BMF ha pubblicato una terza circolare ufficiale con il riferimento III C 5 – S 7287-a/00019/021/017. Essa reca il titolo “Einführung der obligatorischen elektronischen Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern ab dem 1. Januar 2025 – Ergänzende Regelungen” ed è pubblicata in PDF sul sito del Bundesfinanzministerium. Anche NWB-Verlag conferma la data, il riferimento e le relative modifiche dell’Umsatzsteuer-Anwendungserlass.
La circolare riassume contenuti essenziali di precedenti comunicazioni ad associazioni non pubblicate ufficialmente e contiene inoltre ulteriori determinazioni. Erano state precedute in particolare da comunicazioni del 23 febbraio 2026, tra gli altri, allo Zentralverband des Deutschen Handwerks, del 2 luglio 2026 al Verband der Automobilindustrie e. V. con riferimento III C 5 – S 7287-a/00019/015/057, del 21 luglio 2026, tra gli altri, al DIHK con riferimento III C 5 – S 7287-a/00019/008/166, nonché del 1° settembre 2026, tra gli altri, al DIHK con riferimento III C 5 – S 7287-a/00019/015/071.
Secondo la rappresentazione pubblicata, con la circolare ufficiale del 15 ottobre 2026 l’amministrazione finanziaria resta in parte al di sotto delle affermazioni contenute nelle comunicazioni ad associazioni non pubblicate ufficialmente. Nella misura in cui tali comunicazioni riguardavano singole questioni pratiche sulla fatturazione elettronica, le relative affermazioni non sono quindi state recepite integralmente nella circolare ufficiale.
Regole specifiche del BMF sulla fatturazione elettronica
Fatture di acconto, pagamenti anticipati, stati di avanzamento e fatture finali
Se sono state emesse fatture di acconto, di pagamento anticipato o di stato di avanzamento con separata indicazione dell’IVA, l’IVA ivi indicata non può essere nuovamente esposta separatamente nella fattura finale. Essa deve essere considerata nella fattura finale o detratta in modo trasparente.
L’amministrazione finanziaria ha inserito le diverse modalità di rappresentazione nell’Abschn. 14.8 Abs. 8 UStAE. Poiché la detrazione esposta separatamente dell’IVA indicata nelle fatture di acconto non può essere rappresentata tecnicamente in ogni caso nella parte strutturata della fattura elettronica, l’amministrazione finanziaria prevede fino al 30 giugno 2030 una regola di non contestazione.
Secondo tale regola, la detrazione dei corrispettivi parziali già incassati ai sensi del § 14 Abs. 5 UStG può avvenire nella parte strutturata come somma tramite il campo BT-113 “Paid amount”. I dettagli sui corrispettivi parziali possono essere inseriti tramite il campo di testo libero BT-22 “Invoice note”.
In alternativa, la detrazione dei corrispettivi parziali incassati in una fattura finale emessa come fattura elettronica può avvenire in un allegato incorporato non strutturato, se questo soddisfa i requisiti dell’Abschn. 14.8 Abs. 8 Nr. 2 UStAE. Nella parte strutturata della fattura elettronica deve allora essere fatto espresso rinvio all’allegato. Una possibilità corrispondente era già contenuta nella circolare BMF del 15 ottobre 2024, ma con un termine di non contestazione fino al 31 dicembre 2027.
Obbligo di emissione di una fattura elettronica
In presenza degli ulteriori presupposti, l’obbligo di emettere una fattura elettronica sussiste in linea di principio solo se il destinatario della prestazione è un imprenditore e riceve la prestazione per la propria impresa. L’amministrazione finanziaria chiarisce che una violazione di tale obbligo non sarà contestata se l’imprenditore prestatore non era a conoscenza della qualità di imprenditore del destinatario della prestazione e non poteva riconoscerla neppure applicando la diligenza del buon commerciante.
In operazioni di massa con rapporti obbligatori di durata e una struttura di clientela mista, ad esempio forniture di energia da parte di un gestore, secondo l’orientamento amministrativo è sufficiente un chiarimento all’inizio del contratto o in caso di modifica contrattuale. Non sono necessarie richieste ripetute durante la durata del contratto.
Se per l’emittente della fattura sussiste un obbligo di fattura elettronica ed egli emette invece un’altra fattura, l’amministrazione finanziaria non vi ravvisa un illecito amministrativo ai sensi del § 26a Abs. 2 Nr. 1 UStG.
Dati obbligatori nella parte strutturata
Tutti i dati obbligatori ai sensi del § 14 Abs. 4 Satz 1 UStG e, in casi particolari, ai sensi del § 14a UStG devono essere contenuti nella parte strutturata della fattura elettronica. Per l’assegnazione delle singole informazioni ai campi previsti, l’amministrazione finanziaria rinvia alle tabelle di corrispondenza pubblicate dalla Koordinierungsstelle für IT-Standards e dal Forum elektronische Rechnung Deutschland.
In caso di contenuti prestazionali estesi, l’inserimento completo nella fattura elettronica strutturata risulta talvolta difficoltoso. Già nel febbraio 2026 il BMF aveva affermato, per le prestazioni edilizie, che fino al 30 giugno 2030 non sarà contestato se nella parte strutturata sono contenute solo somme per singole categorie di lavori, a condizione che un allegato leggibile dall’uomo contenga una scomposizione dettagliata secondo l’elenco delle prestazioni e che nella parte strutturata vi sia un rinvio chiaro a tale allegato.
Al contempo, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che un mero rinvio ad allegati non strutturati o a documenti esterni non soddisfa i requisiti di una fattura elettronica. La parte strutturata deve contenere le informazioni in misura tale da consentire la funzione di controllo della fattura elettronica.
La descrizione della prestazione deve pertanto consentire un’identificazione univoca delle prestazioni fatturate e del loro trattamento ai fini IVA. Un mero rinvio a un contratto non è sufficiente. Nella parte strutturata dovrebbero essere contenuti in modo univoco, in particolare, il tipo di prestazione, l’entità della prestazione, il contenuto della prestazione ed eventualmente il luogo della prestazione, così da rendere possibile una determinazione astratta delle restanti basi imponibili e la verifica della detrazione dell’imposta assolta a monte.
Indicazioni ulteriori, ad esempio una scomposizione più dettagliata dei prospetti orari non necessaria per la funzione di controllo, non devono essere inserite nella parte strutturata. Possono essere trasmesse in un allegato incorporato. L’incorporazione di un contratto è possibile, ma non necessaria ai fini dell’IVA.
Fatture elettroniche per prestazioni edilizie
Il modello dati di base non consente attualmente una rappresentazione completa della prestazione edilizia eseguita secondo l’elenco delle prestazioni. L’amministrazione finanziaria pertanto al momento non contesta se nella parte strutturata della fattura elettronica, quale descrizione della prestazione, compaiono solo le singole categorie di lavori con le relative somme.
Il presupposto è che un allegato incorporato leggibile dall’uomo contenga una scomposizione dettagliata secondo l’elenco delle prestazioni. A tale allegato deve essere fatto chiaro riferimento nella parte strutturata. Inoltre, l’elenco delle prestazioni può essere trasmesso anche come file strutturato, ad esempio secondo lo standard GAEB.
Accordi di sconto, bonus e sconti per pagamento anticipato
Se tra l’imprenditore prestatore e il destinatario della prestazione esiste un accordo su riduzioni del corrispettivo, ad esempio bonus, sconti per pagamento anticipato o sconti, la fattura deve farvi riferimento ai sensi del § 14 Abs. 4 Nr. 7 UStG. Ciò vale anche quando l’ammontare della riduzione del corrispettivo non è ancora determinato.
Il BMF chiarisce che un riferimento generale a un accordo scritto di riduzione del corrispettivo non sarà contestato. Il presupposto è che i documenti relativi alla riduzione del corrispettivo siano presentabili entro breve tempo come parte delle registrazioni ai sensi del § 22 UStG e possano essere verificati in modo agevole e univoco. Se un accordo concluso prima dell’emissione della fattura cambia dopo l’emissione, non è necessaria una rettifica della fattura.
Tale chiarimento è stato recepito anche nell’Abschn. 14.5 Abs. 19 Satz 6 e 7 UStAE.
Fatture a prezzo lordo
In linea di principio, in una fattura l’IVA deve essere calcolata partendo dal prezzo netto. L’importo dell’imposta deve essere indicato al centesimo e arrotondato secondo criteri commerciali.
Il modello dati di base della fattura elettronica attualmente non consente una rappresentazione che parta da un importo lordo, ad esempio nel caso della fornitura di un libro a prezzo vincolato. Se non viene utilizzato un altro formato di fattura interoperabile, l’amministrazione finanziaria non contesta se, nelle fatture elettroniche conformi a EN 16931, basate su prezzi lordi ed emesse fino al 31 dicembre 2027, nella parte strutturata sono contenuti, invece di una descrizione completa della prestazione con singole voci, solo determinati dati complessivi.
Sono allora necessarie le somme complessive dei corrispettivi suddivisi per aliquote d’imposta e singole esenzioni, la rispettiva aliquota d’imposta e il corrispondente importo dell’imposta oppure un riferimento all’esenzione. Inoltre, un allegato incorporato leggibile dall’uomo deve contenere una descrizione regolare della prestazione con singole voci, dalla quale risultino le somme complessive nella parte strutturata. A tale allegato deve essere fatto chiaro riferimento nella parte strutturata.
Rettifica della fattura e validazione
Rettifica di una fattura elettronica
Se sussiste l’obbligo di emissione di una fattura elettronica, anche una rettifica ai sensi del § 31 Abs. 5 UStDV deve avvenire come fattura elettronica. A tal fine deve essere utilizzato il tipo di fattura previsto per una rettifica. Non esiste una prescrizione tecnica definitiva sul fatto che la rettifica avvenga in modo sostitutivo, cumulativo o mediante nota di credito commerciale.
Le fatture possono in linea di principio continuare a essere rettificate, indipendentemente dal fatto che si tratti di altre fatture o di fatture elettroniche. In caso di modifiche connesse alla prestazione eseguita, dalla visione complessiva della fattura originaria e di quella rettificata non deve sorgere alcun dubbio sulla quantità e sul tipo dei beni forniti o sull’entità e sul tipo dell’altra prestazione.
Non sono state inserite nella circolare ufficialmente pubblicata indicazioni specifiche relative a determinati settori. In precedenza, il BMF aveva richiamato per alcuni ambiti, in particolare il settore edilizio, il cosiddetto Rotstiftverfahren. In tale procedura, le fatture vengono verificate dal destinatario della fattura o da un incaricato e adeguate mediante cancellazioni. Se l’emittente della fattura fa proprie tali modifiche, ciò era finora riconosciuto dall’amministrazione finanziaria come rettifica della fattura, cosicché presso l’emittente non si configurava un’indicazione d’imposta inesatta ai sensi del § 14c Abs. 1 UStG.
Nell’ambito dell’adeguamento dell’UStAE alla fatturazione elettronica, questa possibilità di correzione è stata limitata alle altre fatture. Il BMF ribadisce che cancellazioni o modifiche comparabili nella fattura originaria da parte del destinatario della prestazione sono possibili solo per altre fatture. Nel caso di fatture elettroniche, secondo l’opinione del BMF, ciò comporterebbe una sovrascrittura del contenuto originario, rendendo non più leggibili i contenuti sovrascritti.
In tali casi, il destinatario della prestazione può rettificare la fattura originaria mediante una nota di credito. Il presupposto è che la nota di credito faccia riferimento in modo univoco alla fattura rettificata e che tra imprenditore prestatore e destinatario della prestazione sia stato concordato che la correzione possa avvenire mediante nota di credito.
Validazione e categorie di errori
La validazione di una fattura elettronica non costituisce un requisito giuridico per la sua validità. Essa funge da strumento ausiliario per verificare il rispetto dei requisiti formali e poterlo dimostrare nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Il BMF non offrirà alcuno strumento statale di validazione e non raccomanderà neppure applicazioni specifiche. Già nella circolare del 15 ottobre 2025 l’amministrazione finanziaria si era espressa sulle categorie di errori. Tale circolare distingue errori di formato, errori di regole di business ed errori di contenuto, tra l’altro nei Rz. 6a, 6b e 35a nonché nell’Abschn. 14b.1 Abs. 5 UStAE.
La circolare del 15 ottobre 2026 chiarisce nuovamente che tale inquadramento avviene dal punto di vista del diritto IVA. Un errore di regola di business conduce a un errore di contenuto solo se riguarda un dato obbligatorio ai fini IVA.
Non ogni errore segnalato in sede di validazione comporta quindi che la fattura elettronica non debba essere riconosciuta ai fini dell’IVA. Conseguenze nel diritto IVA, in particolare per la detrazione dell’imposta assolta a monte, possono derivare quando l’errore riguarda un dato obbligatorio previsto dal diritto IVA.
Pubblica amministrazione e fatturazione elettronica
Anche la pubblica amministrazione è vincolata ai principi della fatturazione elettronica nella misura in cui svolge attività imprenditoriale. Inoltre, da altre fonti giuridiche possono derivare obblighi di emettere fatture in un formato dati strutturato.
Ciò può comportare che una disposizione preveda una facoltà di scelta per una fattispecie, mentre un’altra disposizione limiti di fatto tale libertà di scelta. Ciò riguarda, ad esempio, diversi importi soglia o modalità di trasmissione. In un caso del genere, per soddisfare entrambe le discipline è determinante la prescrizione più rigorosa.
Se in un provvedimento viene fatturata sia una prestazione imprenditoriale sia una prestazione sovrana non imprenditoriale, il provvedimento deve essere emesso sotto forma di fattura elettronica. Se la fattura ai fini IVA viene redatta separatamente, occorre evitare che l’IVA sia indicata due volte e che ne derivi un’indebita esposizione d’imposta ai sensi del § 14c Abs. 2 UStG.
A causa di limitazioni tecniche, gli obblighi IVA nell’emanazione di un provvedimento che al contempo costituisce fattura ai sensi dell’UStG non possono attualmente essere adempiuti, o possono esserlo solo in condizioni più difficili. L’amministrazione finanziaria pertanto non contesta, per provvedimenti relativi a tributi di diritto pubblico emanati fino al 30 giugno 2030, che essi siano emessi e trasmessi, in deroga alle disposizioni di legge, come altre fatture.
Applicazione delle regole integrative
I principi si applicano, fatte salve le disposizioni transitorie di legge di cui al § 27 Abs. 38 UStG, a tutte le operazioni effettuate dopo il 31 dicembre 2024. Ai fini della detrazione dell’imposta assolta a monte, non sarà contestato se una fattura elettronica emessa fino al 31 dicembre 2026 soddisfa le prescrizioni delle prime due circolari BMF, ma non ancora le prescrizioni aggiuntive della circolare del 15 ottobre 2026.
L’emissione di una fattura elettronica può inoltre considerarsi adempiuta se l’imprenditore redige una fattura elettronica e dimostra di essersi adoperato per una trasmissione regolare, ad esempio mediante un protocollo di invio. Tale affermazione riguarda la questione dell’emissione e della trasmissione e non sostituisce gli altri requisiti di legge della fattura.
Rilevanza pratica per le imprese
Stato di attuazione dopo due anni
Le disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano dal 2025. Tuttavia, a causa delle regole transitorie, l’attuazione in alcune parti della prassi non è ancora completa. Al più tardi dal 2027, l’obbligo di fatturazione elettronica assumerà maggiore rilievo per molte fattispecie interessate.
Dopo le circolari del 15 ottobre 2024 e del 15 ottobre 2025, l’amministrazione finanziaria ha affrontato ulteriori questioni anche il 15 ottobre 2026. La nuova circolare fornisce chiarimenti in vari punti, ma lascia ancora aperte singole questioni rilevanti per la prassi o non recepisce integralmente affermazioni contenute in comunicazioni non pubblicate ufficialmente.
Altra fattura invece della fattura elettronica richiesta
Una questione di rilievo pratico riguarda la detrazione dell’imposta assolta a monte da parte del destinatario della prestazione quando, invece di una fattura elettronica richiesta dalla legge, viene emessa solo un’altra fattura. Nei casi di cui al § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, la detrazione dell’imposta assolta a monte presuppone in linea di principio una fattura completa e regolare, se l’imprenditore prestatore è debitore dell’IVA per la prestazione.
Per fatture emesse fino al 31 dicembre 2026 ciò non presenta di norma difficoltà, poiché trova applicazione la disciplina transitoria generale. Se l’imprenditore prestatore nel 2026 non ha conseguito un fatturato complessivo superiore a 800.000 euro, il termine transitorio si proroga fino al 31 dicembre 2027. In tal caso, il destinatario della prestazione non deve richiedere particolari prove all’imprenditore prestatore; se la soglia di fatturato sia stata superata deve essere valutato secondo la diligenza del buon commerciante.
Dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, una fattura cartacea o un’altra fattura elettronica non costituisce in linea di principio una fattura regolare se è richiesta una fattura elettronica. In una comunicazione non pubblicata ufficialmente del 21 luglio 2026, tuttavia, l’amministrazione finanziaria aveva affermato che, nel singolo caso, anche in presenza di una fattura formalmente non regolare può essere possibile una detrazione dell’imposta assolta a monte, se dalla fattura risultano tutti i presupposti necessari a tal fine.
Secondo la prospettiva amministrativa, tale questione non può essere risolta in via generale, ma dipende dalle circostanze del singolo caso. Per i periodi transitori 2025 e 2026, la detrazione dell’imposta assolta a monte non sarà di norma contestata solo a causa di un formato di fattura errato, purché il destinatario potesse ritenere, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che l’emittente della fattura si avvalesse della disciplina transitoria.
Disciplina transitoria ai sensi del § 27 Abs. 38 UStG
Per l’attuazione pratica della disciplina transitoria, la circolare ufficiale del 15 ottobre 2026 non contiene un’affermazione espressa su un’ulteriore questione specifica. Tuttavia, in una comunicazione non pubblicata ufficialmente al settore energetico del 12 ottobre 2026 con riferimento III C 5 – S 7287-a/00019/015/077, il BMF ha preso posizione al riguardo.
Secondo il tenore letterale della legge, una fattura può essere trasmessa fino al 31 dicembre 2026 per un’operazione effettuata dopo il 31 dicembre 2024 e prima del 1° gennaio 2027 su carta oppure, con il consenso del destinatario, in un formato elettronico che non corrisponde al § 14 Abs. 1 Satz 6 UStG. In particolare per forniture successive, ad esempio conguagli annuali per elettricità, gas o acqua, è controverso se una prestazione eseguita entro il 31 dicembre 2026 possa essere fatturata ancora nel 2027 mediante altra fattura.
Nella comunicazione non pubblicata ufficialmente, il BMF ha confermato l’orientamento secondo cui una fattura relativa a un’operazione effettuata dopo il 31 dicembre 2024 e prima del 1° gennaio 2027 può continuare a essere emessa come altra fattura anche se viene emessa o trasmessa solo nel 2027. La motivazione è che il § 27 Abs. 38 UStG collega espressamente i termini transitori all’esecuzione dell’operazione e non all’emissione o alla trasmissione della fattura.
Tale affermazione è rilevante per la prassi e dovrebbe essere pertinente in modo corrispondente anche per la disciplina transitoria prorogata ai sensi del § 27 Abs. 38 Satz 1 Nr. 2 UStG. Al contempo va considerato che il tenore letterale della disciplina di legge è oggetto di valutazioni critiche, poiché fa espressamente riferimento a un’emissione entro il 31 dicembre 2026. La posizione sostenuta dal BMF è quindi comprensibile dal punto di vista pratico, ma si pone in tensione con il tenore letterale della legge.
Punti essenziali in sintesi
-
L’obbligo di fatturazione elettronica si applica dal 1° gennaio 2025 a determinate operazioni tra imprenditori nazionali.
-
La disciplina transitoria generale termina allo scadere del 31 dicembre 2026.
-
Per imprenditori con fatturato complessivo massimo di 800.000 euro nel 2026 si applica una disciplina transitoria prorogata fino al 31 dicembre 2027.
-
Tutti gli imprenditori devono poter ricevere e archiviare elettronicamente fatture elettroniche dal 1° gennaio 2025.
-
La circolare BMF del 15 ottobre 2026 riassume contenuti di diverse comunicazioni ad associazioni non pubblicate ufficialmente e stabilisce regole integrative.
-
Gli errori in sede di validazione non comportano in ogni caso il mancato riconoscimento di una fattura elettronica ai fini IVA.
-
Per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2026 non sarà contestato, anche ai fini della detrazione dell’imposta assolta a monte, se esse non sono ancora conformi alle prescrizioni aggiuntive della circolare del 15 ottobre 2026.
Domande frequenti
Circolare BMF del 15.10.2026 sulla fatturazione elettronica: che cosa è stato disciplinato?
La terza circolare ufficiale del BMF del 15 ottobre 2026 con riferimento III C 5 – S 7287-a/00019/021/017 contiene regole integrative sulla fatturazione elettronica obbligatoria. Essa riassume punti essenziali di precedenti comunicazioni ad associazioni non pubblicate ufficialmente e adegua in singoli punti l’Umsatzsteuer-Anwendungserlass.
Fatturazione elettronica dal 2025: quali conseguenze pratiche comporta per le imprese?
Dal 1° gennaio 2025 gli imprenditori devono poter ricevere e archiviare elettronicamente fatture elettroniche. Per l’emissione si applicano disposizioni transitorie che, in linea di principio, si estendono fino al 31 dicembre 2026 e, per determinate imprese più piccole, fino al 31 dicembre 2027.
Detrazione dell’imposta assolta a monte in caso di formato errato: che cosa vale secondo le disposizioni transitorie sulla fatturazione elettronica?
Entro i periodi transitori, la detrazione dell’imposta assolta a monte non sarà di norma contestata solo a causa di un formato di fattura errato, se il destinatario, sulla base delle informazioni disponibili, poteva presumere l’applicazione della disciplina transitoria. Dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, qualora scatti l’obbligo di fatturazione elettronica, è in linea di principio necessaria una fattura nel corretto formato elettronico.
Inquadramento per questioni di diritto tributario
Le regole integrative del BMF sulla fatturazione elettronica riguardano numerose questioni di dettaglio in materia di IVA, dai dati obbligatori alle rettifiche delle fatture fino alle regole transitorie e di non contestazione. Per imprese, investitori e privati con patrimoni rilevanti può essere particolarmente importante distinguere tra obbligo di legge, disciplina transitoria e non contestazione da parte dell’amministrazione. MTR Legal Rechtsanwälte assiste nelle questioni di diritto tributario connesse alla fatturazione elettronica e ad altri temi IVA; maggiori informazioni sono disponibili alla pagina consulenza legale in diritto tributario.