Sentenza della CGUE del 19.12.2024 – C-157/23
La CGUE, con sentenza del 19 dicembre 2024, ha inasprito l’applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Ca.: C-157/23). Di conseguenza, anche i fornitori possono essere ritenuti responsabili per prodotti difettosi se il loro nome o marchio coincide totalmente o almeno parzialmente con quello del produttore.
Con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il rischio di responsabilità per danno da prodotti difettosi si è notevolmente inasprito per fornitori ed altri partner distributivi, afferma lo studio legale MTR Legal Rechtsanwalte, che offre consulenza, tra l’altro, nel diritto commerciale.
Auto acquistata in Italia
Nel caso in esame, il consumatore aveva acquistato un’auto presso un concessionario autorizzato del produttore in Italia. Il veicolo era stato fabbricato in Germania e consegnato al concessionario tramite la filiale italiana del marchio automobilistico.
Pochi mesi dopo l’acquisto del veicolo, l’acquirente è stato coinvolto in un incidente in cui un airbag non si è aperto a causa di un difetto. Il consumatore ha quindi citato in giudizio il concessionario e la filiale italiana del produttore automobilistico per il risarcimento del danno.
Quest’ultimo ha sostenuto di aver solo consegnato il veicolo e di non averlo fabbricato. La costruzione dell’auto era avvenuta in Germania. Ciò sarebbe chiarito anche dalla fattura. Pertanto, non ricadrebbe nella responsabilità del produttore.
Anche il fornitore è responsabile
Questa argomentazione non è stata accolta dal tribunale competente di Bologna. Ha condannato l’azienda italiana per responsabilità extracontrattuale in relazione alla produzione difettosa dell’airbag. L’appello non ha avuto successo. La Corte d’appello ha chiarito che l’azienda italiana, in quanto fornitore del veicolo, ha la stessa responsabilità del produttore. Essa è “equiparabile al produttore non citato in giudizio.” Poiché l’imputata ha omesso di avvisare il produttore del contenzioso, non ha avuto diritto all’esonero.
Il caso è giunto infine alla Corte di Cassazione in Italia, che ha coinvolto la Corte di Giustizia Europea. La CGUE doveva chiarire se, secondo la direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore può essere considerato “persona che si presenta come produttore” già se non ha fisicamente apposto il suo nome, marchio commerciale o altro segno distintivo sul prodotto, ma utilizza il marchio, segno distintivo o nome del produttore apposto.
Responsabilità del produttore ampiamente definita
La CGUE ha chiarito che chi utilizza il nome e il logo di un produttore non può invocare, nei confronti dei consumatori, di non essere il vero produttore del prodotto difettoso.
A sostegno della decisione, la CGUE ha spiegato che, ai sensi dell’art. 1 della direttiva 85/374, il produttore è generalmente responsabile dei danni causati dai suoi prodotti difettosi. Tuttavia, l’art. 3 della direttiva precisa che anche le persone coinvolte nella fabbricazione e distribuzione del prodotto devono eventualmente assumersi la responsabilità. Ciò riguarda anche le persone che si presentano come produttori, apponendo il loro nome, marchio commerciale o altro segno distintivo sul prodotto. Non è quindi necessario che una persona che si presenta come produttore sia effettivamente coinvolta nel processo di fabbricazione per essere classificata come produttore, secondo la CGUE.
La CGUE rafforza la protezione dei consumatori
Pertanto, anche un’azienda che non produce direttamente i veicoli ma li acquista dal produttore per distribuirli in un altro stato membro può essere considerata un produttore ai sensi della direttiva, ha chiarito la CGUE. Non ha importanza se l’azienda ha fisicamente apposto il suo nome sul prodotto o se questo corrisponde al nome apposto del produttore. In quanto utilizza questa coincidenza per promuovere la qualità del prodotto e ispirare fiducia nel consumatore, il concetto di produttore deve essere ampiamente interpretato nell’interesse della protezione dei consumatori, sostiene la CGUE. La responsabilità di chi si presenta come produttore deve corrispondere a quella del produttore reale.
La decisione della CGUE interessa non solo le società di distribuzione nel settore automobilistico, ma anche in altri settori. La responsabilità del produttore è aumentata notevolmente per fornitori e partner di distribuzione a seguito della sentenza della CGUE. Le aziende coinvolte devono prepararsi a questo.
MTR Legal Rechtsanwälte offre consulenza sulle questioni relative alla responsabilità del prodotto e altre tematiche del diritto commerciale.
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