Divorzio per circostanze eccezionali a causa di infedeltà coniugale

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OLG Zweibrücken: Solo il coniuge tradito può eventualmente invocare il caso di eccezionale gravità

Prima che un matrimonio possa essere sciolto, la coppia deve generalmente superare il periodo di separazione. Tuttavia, possono esserci eccezioni e in casi di eccezionale gravità si può rinunciare al periodo di separazione. L’infedeltà può essere un caso di eccezionale gravità. Tuttavia, solo il coniuge tradito può invocarlo e non chi ha una relazione extraconiugale, come dimostra una decisione dell’OLG Zweibrücken del 7 febbraio 2024 (Az.: 2 WF 26/24).

Il diritto di famiglia prevede che il divorzio di un matrimonio non debba avvenire prima del termine del periodo di separazione. Ciò per garantire che il matrimonio sia effettivamente fallito e non possa più essere salvato, spiega lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che consiglia anche clienti privati nel diritto di famiglia.

In caso di eccezionale gravità si può rinunciare al periodo di separazione

Si può rinunciare al periodo di separazione solo quando la continuazione del matrimonio non è più accettabile per un coniuge e si verifica un cosiddetto caso di eccezionale gravità. Esempi di tali casi sono, tra l’altro, la violenza coniugale, gravi insulti e violazioni della dignità, infedeltà continuata o quando il coniuge viene abbandonato prima o subito dopo la nascita del figlio comune. Se un caso di eccezionale gravità sussiste, deve sempre essere deciso dal tribunale nel singolo caso. L’infedeltà può essere una ragione per un tale caso di eccezionale gravità. Tuttavia, solo se il coniuge tradito desidera il divorzio.

Ciò è dimostrato anche da una decisione dell’OLG Zweibrücken del 7 febbraio 2024. In questo caso, la moglie aveva una relazione extraconiugale. Vive separata dal marito dall’agosto 2023 e poco dopo è rimasta incinta di un altro uomo. La nascita del bambino è prevista per giugno 2024, quindi prima del termine del periodo di separazione. La donna non voleva aspettare fino ad allora per il divorzio. Si appellò al § 1565 BGB. Secondo questo, un matrimonio può anche essere sciolto prima del termine del periodo di separazione se la continuazione del matrimonio rappresenta un’inaccettabile gravità.

Continuazione del matrimonio non più accettabile

La donna ha argomentato che c’era un tale caso di eccezionale gravità. Tuttavia, la continuazione del matrimonio non era accettabile non per lei, ma per il suo marito a causa della gravidanza. Inoltre, una continuazione del matrimonio non era accettabile anche a causa della sua condizione psicologica – la donna soffre, secondo le sue dichiarazioni, di depressione.

La donna aveva fatto domanda di assistenza legale, che il tribunale della famiglia competente ha però rifiutato. Il tribunale ha motivato questo diniego affermando che il divorzio previsto per un caso di eccezionale gravità non avrebbe prospettive di successo. Né la gravidanza né la malattia costituiscono infatti un caso di eccezionale gravità, ha chiarito il tribunale. Piuttosto, la causa del caso di eccezionale gravità ai sensi del § 1565 par. 2 BGB deve risiedere nella persona dell’altro coniuge.

La donna ha continuato a perseguire il suo obiettivo e ha argomentato che per un divorzio per caso di eccezionale gravità è sufficiente che il marito non sia il padre del bambino e non voglia essere considerato come tale.

OLG Zweibrücken respinge il ricorso

Il ricorso della donna non ha avuto successo davanti all’OLG Zweibrücken. L’OLG ha confermato la decisione del tribunale della famiglia, secondo cui i requisiti per un divorzio per caso di eccezionale gravità non esistono. Secondo il § 1565 par. 2 BGB, un matrimonio può essere sciolto prima del termine del periodo di separazione solo se la continuazione del matrimonio rappresenta un’inaccettabile gravità per il richiedente a causa di motivi risiedenti nella persona dell’altro coniuge. Sebbene il tradimento e la gravidanza della donna possano eventualmente consentire al marito di chiedere un divorzio per caso di eccezionale gravità, ciò non vale per la donna. La sua gravidanza non è una circostanza che si basa nella persona dell’altro coniuge, ha chiarito l’OLG.

Il fatto che le ragioni di un caso di eccezionale gravità debbano risiedere nel coniuge mira a impedire che il richiedente possa invocare le proprie lacune in caso di divorzio per caso di eccezionale gravità. Motivi che risiedono principalmente nella persona del richiedente sono irrilevanti fin dall’inizio. Pertanto, la donna non può nemmeno invocare la sua depressione, ha affermato l’OLG Zweibrücken.

 

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