La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha respinto l’impugnazione proposta da due imprese siderurgiche turche contro la conferma di un dazio antidumping definitivo (CGUE, sentenza del 3 settembre 2026 – C‑498/24). Al centro della controversia vi erano le rettifiche effettuate nel confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, la qualificazione di una società di distribuzione collegata e la considerazione delle coperture valutarie. Oltre alle proprie spese, le imprese devono sostenere anche quelle della Commissione europea.
Dazio antidumping sui prodotti piatti laminati a caldo
Il procedimento riguardava le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, originari della Turchia. L’impresa C. produce ed esporta tali prodotti. B. è una società turca di commercio ed esportazione collegata a C.
Il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha avviato un’inchiesta antidumping. Il periodo dell’inchiesta si estendeva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Ai fini dell’esame delle tendenze rilevanti per il pregiudizio è stato preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta.
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9, la Commissione ha inizialmente istituito un dazio antidumping provvisorio del 7,6% sulle esportazioni del prodotto interessato effettuate dalle due imprese. Il 5 luglio 2021 è seguito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100, che ha fissato un dazio antidumping definitivo del 7,3% sui prodotti fabbricati dalle imprese e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio.
Le misure sarebbero scadute regolarmente il 7 luglio 2026. Prima di tale data, con l’avviso C/2026/3536 del 6 luglio 2026, è stato avviato un riesame in previsione della scadenza.
Procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea
Il 29 settembre 2021 C. e B. hanno proposto un ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione, nella parte in cui riguardava i loro prodotti. Con sentenza dell’8 maggio 2024 nella causa T‑630/21, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto integralmente il ricorso.
Quattro motivi di ricorso contro il regolamento
Le imprese hanno fondato il loro ricorso essenzialmente su quattro punti:
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Esse contestavano la rettifica relativa alla commissione pagata a B. A loro avviso, la rettifica era andata oltre la commissione effettivamente corrisposta. Inoltre, B. avrebbe agito come reparto vendite interno e non come un agente operante sulla base di commissioni.
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Esse censuravano una rettifica ai sensi dell’art. 2, par. 10, lett. b), del regolamento (UE) 2016/1036, poiché, a loro avviso, una simile rettifica presupponeva il pagamento di dazi all’importazione.
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Esse contestavano il rifiuto di calcolare il margine di dumping su base mensile o trimestrale.
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Esse contestavano il fatto che la Commissione non avesse incluso nella rettifica gli utili e le perdite derivanti dalle coperture valutarie.
Il Tribunale non ha accolto tali obiezioni. Contro questa decisione le imprese hanno proposto impugnazione dinanzi alla CGUE.
Criterio per il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione
Ai sensi dell’art. 2, par. 10, del regolamento (UE) 2016/1036, il prezzo all’esportazione e il valore normale devono essere confrontati in modo equo. In linea di principio, il confronto deve essere effettuato allo stesso stadio commerciale e sulla base di vendite realizzate in date il più possibile ravvicinate.
In assenza di comparabilità, su richiesta possono essere effettuate rettifiche per tenere conto delle differenze che incidono comprovabilmente sui prezzi e, quindi, sulla loro comparabilità. Devono essere evitate duplicazioni delle rettifiche.
Commissioni e maggiorazioni analoghe
L’art. 2, par. 10, lett. i), del regolamento riguarda le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in questione. È considerata commissione anche la maggiorazione ricevuta da un operatore commerciale del prodotto o di un prodotto simile, qualora tale operatore svolga funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni.
Se un produttore invoca una determinata rettifica, spetta in linea di principio a quest’ultimo illustrare e dimostrare che ne ricorrono i presupposti. Qualora, invece, le istituzioni dell’Unione intendano rettificare al ribasso il prezzo all’esportazione a causa dell’attività di una società di distribuzione collegata, esse devono quantomeno fornire indizi concordanti del fatto che tale società svolga funzioni proprie di un agente operante sulla base di commissioni.
Rettifica per i servizi prestati
C. e B. contestavano che la Commissione avesse preso in considerazione, ai fini del prezzo all’esportazione, la commissione pagata a B. Esse sostenevano che il pagamento avesse coperto esclusivamente spese generali e amministrative indirette. Tali spese non sarebbero state detratte dal prezzo all’esportazione neppure se fossero state sostenute direttamente da C.
Contenuto dell’accordo tra le imprese
Secondo gli accertamenti del Tribunale, tra C. e B. esisteva un accordo che attribuiva a B., in particolare, i seguenti compiti:
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B. verificava le lettere di credito.
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La società preparava i documenti per lo sdoganamento e il carico e ne curava la successiva elaborazione.
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Dopo il carico, redigeva i necessari documenti di esportazione.
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Espletava procedure connesse all’esportazione, come l’incasso relativo ai prodotti.
Per i prodotti venduti da B. per l’esportazione era prevista una commissione di un dollaro statunitense per tonnellata. B. tratteneva gli utili derivanti da tale remunerazione.
Il Tribunale ha ricondotto i compiti assunti ad attività normalmente svolte da un agente nell’esportazione dei prodotti fabbricati dal produttore. Tali funzioni non avevano avuto alcun corrispondente nella determinazione del valore normale. La commissione non veniva applicata alle vendite sul mercato interno.
La CGUE ha confermato tale valutazione. Il Tribunale non si era basato esclusivamente sull’esistenza di una commissione, ma ne aveva considerato la finalità, il contenuto dell’accordo e i compiti effettivamente assunti. Aveva quindi ritenuto, senza commettere errori di diritto, che la Commissione potesse effettuare la rettifica ai sensi dell’art. 2, par. 10, lett. i).
Nessuna entità economica unica tra CM e ÇOTAŞ
Una rettifica ai sensi dell’art. 2, par. 10, lett. i), è esclusa qualora un produttore stabilito in un paese terzo e il distributore incaricato delle esportazioni verso l’Unione costituiscano un’entità economica unica. In tal caso, il distributore può essere assimilato a un reparto vendite interno e non a un agente operante sulla base di commissioni.
Valutazione complessiva dei rapporti economici
Secondo la CGUE, l’esistenza di un’entità economica unica dipende da una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti. È determinante la realtà economica del rapporto. Occorre verificare, in particolare, se il produttore eserciti un controllo economico sul distributore e gli affidi compiti normalmente svolti da un reparto vendite interno.
L’importanza dei singoli fattori non può essere stabilita in astratto. È invece necessario esaminare le circostanze di ciascun caso concreto.
La Commissione e il Tribunale hanno preso in considerazione, tra l’altro:
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l’accordo relativo al pagamento di una commissione,
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le vendite dirette all’esportazione di C.,
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le vendite dirette di C. sul mercato interno,
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la partecipazione del 99,98% detenuta da C. in B.,
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l’assenza di acquisti effettuati da B. presso fornitori indipendenti e
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l’ubicazione di entrambe le società nello stesso edificio.
Vendite dirette da parte del produttore
C. non aveva effettuato vendite dirette del prodotto interessato nell’Unione. Tuttavia, aveva realizzato vendite dirette all’esportazione verso altri paesi e vendite dirette di altri prodotti sia all’esterno sia all’interno dell’Unione.
Secondo la CGUE, il Tribunale poteva prendere in considerazione tali vendite come uno dei diversi fattori rilevanti. Esso non aveva considerato soltanto la loro esistenza, ma anche la loro entità. Le vendite dirette da parte del produttore possono indicare che il distributore collegato non svolge la funzione di un reparto vendite integrato nell’organizzazione del produttore.
Anche il fatto che C. gestisse integralmente le vendite sul mercato interno senza il coinvolgimento di un distributore poteva confluire nella valutazione complessiva. Tale circostanza deponeva a favore dell’esistenza, presso C., di una propria struttura interna di vendita. Insieme alle vendite dirette all’esportazione, ciò poteva essere considerato un indizio contrario all’esistenza di un’entità economica unica con riferimento all’attività di esportazione.
Trattenimento degli utili derivanti dalla commissione
La CGUE ha inoltre confermato che il trattenimento degli utili derivanti dalle commissioni poteva essere considerato un indizio dell’autonomia economica di B. Il fatto che tale elemento non fosse stato espressamente considerato in decisioni precedenti non ne precludeva l’inclusione.
I principi in materia di prezzi di trasferimento a fini fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico non conducevano a una diversa valutazione. Essi riguardano la tassazione degli utili delle imprese collegate. Ai fini dell’art. 2, par. 10, lett. i), rileva invece la realtà economica delle funzioni esercitate dal produttore e dal distributore.
Anche le censure relative alla valutazione delle prove sono rimaste senza esito. In parte, le imprese non avevano indicato con precisione quali passaggi dei documenti prodotti sarebbero stati snaturati. Per il resto, secondo la CGUE, le loro argomentazioni miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non ammessa nell’ambito del procedimento di impugnazione.
Determinazione mediante calcolo di una commissione adeguata
Un ulteriore punto controverso riguardava l’importo della commissione da detrarre dal prezzo all’esportazione. Le imprese contestavano l’applicazione, alla quantificazione di una rettifica ai sensi dell’art. 2, par. 10, lett. i), del criterio previsto dall’art. 2, par. 9, del regolamento.
L’art. 2, par. 9, consente di costruire il prezzo all’esportazione mediante calcolo qualora esso non sia attendibile a causa dell’esistenza di un’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore, l’importatore o un terzo.
Differenza tra presupposto di applicazione e importo della rettifica
La CGUE ha distinto tra due questioni. In primo luogo, occorre stabilire se il distributore collegato agisca come un agente operante sulla base di commissioni e se, pertanto, sia applicabile l’art. 2, par. 10, lett. i). Separatamente, deve essere determinato l’importo della rettifica necessaria.
Per quanto riguarda la prima questione, non esiste alcuna presunzione secondo cui le imprese collegate non operino in modo indipendente. La Commissione deve dimostrare che il distributore svolge le corrispondenti funzioni di agente.
Tuttavia, una volta accertata l’applicabilità della disposizione, il rapporto societario può essere preso in considerazione nella determinazione di un importo adeguato della commissione. In caso contrario, secondo la CGUE, l’art. 2, par. 10, lett. i), potrebbe perdere il proprio effetto utile.
La presunzione che una commissione concordata tra imprese collegate possa non essere attendibile è confutabile. Il produttore interessato può presentare prove del fatto che il compenso effettivamente corrisposto sia adeguato.
Rispettato il diritto di essere ascoltati
Le imprese sostenevano inoltre che solo nel regolamento definitivo fosse stato fatto riferimento a un’applicazione per analogia dell’art. 2, par. 9. Per tale ragione, esse non avrebbero potuto presentare adeguatamente le proprie osservazioni.
La CGUE non ha condiviso tale argomentazione. Già il regolamento provvisorio aveva consentito di comprendere che la Commissione avrebbe detratto dal prezzo all’esportazione le spese generali, amministrative e di vendita del distributore collegato, nonché un margine di profitto determinato sulla base di altri dati.
Le imprese erano quindi state informate tempestivamente del fondamento e del metodo della rettifica. Il successivo riferimento all’applicazione per analogia dell’art. 2, par. 9, non aveva modificato né la natura né l’importo della rettifica. Non sussisteva pertanto alcuna violazione del diritto di essere ascoltati.
Copertura valutaria senza effetti sulla conversione
Le vendite all’esportazione erano state concluse in euro. Ai fini del confronto con le vendite sul mercato interno, la Commissione aveva convertito direttamente gli importi da euro in lire turche.
Le imprese avevano stipulato contratti di copertura che fissavano un tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense. Esse sostenevano che il tasso così determinato dovesse essere preso in considerazione ai sensi dell’art. 2, par. 10, lett. j).
È determinante la conversione effettivamente necessaria
Ai sensi dell’art. 2, par. 10, lett. j), quando è necessaria una conversione valutaria, in linea di principio è determinante il tasso di cambio del giorno della vendita. Se un’operazione di vendita di valuta a termine è direttamente collegata alla vendita all’esportazione, deve invece essere utilizzato il tasso di cambio applicabile all’operazione a termine.
Secondo la CGUE, la disposizione disciplina le modalità di determinazione del tasso di cambio applicabile. Tuttavia, non stabilisce in quale valuta debba essere effettuata la conversione. Nella scelta di tale valuta, la Commissione dispone di un margine di valutazione soggetto a un controllo giurisdizionale limitato.
Un contratto di copertura non deve soltanto essere direttamente collegato all’operazione di esportazione. Deve inoltre riguardare la valuta nella quale la Commissione converte i prezzi ai fini dell’equo confronto.
Poiché la Commissione aveva effettuato la conversione direttamente da euro in lire turche, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense fissato nei contratti di copertura non era rilevante per tale operazione di conversione. La CGUE ha pertanto confermato il rigetto di questo motivo di impugnazione.
Nessun margine di dumping mensile o trimestrale
Le imprese contestavano inoltre il fatto che la Commissione non avesse calcolato un margine di dumping mensile o trimestrale. Esse invocavano variazioni dei costi di produzione e differenze nella distribuzione temporale delle vendite.
La CGUE ha confermato, quanto al risultato, la valutazione del Tribunale. In presenza di determinate circostanze di fatto, può essere necessario effettuare un calcolo sulla base di più periodi di durata inferiore, qualora le differenze nei momenti in cui sono state effettuate le vendite compromettano la comparabilità. Tuttavia, il Tribunale aveva esaminato le argomentazioni delle imprese e, nell’ambito della propria valutazione dei fatti, le aveva considerate insufficienti.
Le censure di snaturamento sollevate nell’impugnazione erano in parte irricevibili, poiché gli elementi di prova o i passaggi che sarebbero stati valutati erroneamente non erano stati indicati con sufficiente precisione. Per il resto, dai documenti richiamati non emergeva alcuno snaturamento manifesto.
È rimasta quindi ferma la constatazione secondo cui la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione mantenendo il calcolo di un margine di dumping annuale.
Impugnazione integralmente respinta
Nessuno dei sei motivi di impugnazione ha comportato l’annullamento della sentenza del Tribunale. La CGUE ha confermato, in particolare, quanto segue:
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La commissione corrisposta a B. poteva essere presa in considerazione nella rettifica del prezzo all’esportazione.
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C. e B. non dovevano essere qualificate come un’entità economica unica per le vendite all’esportazione in questione.
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Il rapporto societario poteva essere preso in considerazione nella determinazione mediante calcolo di un importo adeguato della commissione.
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Il diritto delle imprese di essere ascoltate era stato rispettato.
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I contratti di copertura tra euro e dollaro statunitense non erano rilevanti ai fini della conversione diretta da euro in lire turche.
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Nelle circostanze accertate, la Commissione non era tenuta a calcolare il margine di dumping su base mensile o trimestrale.
L’impugnazione è stata pertanto integralmente respinta. Oltre alle proprie spese, C. e B. devono sostenere anche quelle della Commissione europea nel procedimento di impugnazione.
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