Quando un amministratore deve presentare istanza di apertura della procedura d’insolvenza? E può ancora rispondere dei danni che insorgono solo dopo la cessazione dalla carica? Di tali questioni si è occupato il Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia tedesca) nella sua sentenza dell’8 luglio 2025 (Az. II ZR 165/23). La decisione precisa i presupposti della responsabilità personale per ritardata richiesta di insolvenza e mostra che un avvicendamento nella gestione non pone necessariamente fine a una situazione di pericolo già creata.
Investimenti di capitale falliti
La controversia traeva origine da diversi contratti di investimento relativi a investimenti in container per il trasporto marittimo. L’attore aveva concluso complessivamente nove contratti con diverse società di distribuzione appartenenti a un gruppo societario che promuoveva investimenti in container.
Il successivo de cuius era stato amministratore, tra febbraio 2013 e luglio 2016, di complessivamente quattro società di tale gruppo. Dopo la sua revoca, la direzione delle imprese interessate venne assunta di volta in volta da un altro amministratore.
L’investitore concluse sei dei suoi contratti tra maggio 2013 e novembre 2015, quindi durante il mandato del successivo de cuius. Altri tre contratti furono conclusi solo dopo la sua cessazione dalla carica di amministratore.
Nel marzo e nell’aprile 2018 le società di distribuzione presentarono istanze di insolvenza. Il 24 luglio 2018 furono aperte le procedure d’insolvenza per incapacità di pagamento e sovraindebitamento. L’ex amministratore era già deceduto il 13 giugno 2018.
L’investitore chiede il risarcimento del danno
L’investitore agì nei confronti della sua erede universale per il risarcimento del danno. Fondò le proprie pretese, tra l’altro, sulla violazione dell’obbligo di presentare istanza di insolvenza ai sensi del § 823 Abs. 2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Codice civile tedesco) in combinato disposto con il § 15a InsO (Insolvenzordnung, legge tedesca sull’insolvenza), nonché su un danno doloso contrario ai buoni costumi ai sensi del § 826 BGB.
Il Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco I) accolse parzialmente la domanda. L’Oberlandesgericht München (Corte d’appello regionale superiore di Monaco) confermò in sostanza una responsabilità per ritardata richiesta di insolvenza in relazione ai contratti conclusi durante il mandato dell’amministratore. Per i contratti conclusi successivamente negò invece una responsabilità corrispondente. Con la cessazione della qualità di organo sarebbe venuto meno anche l’obbligo dell’ex amministratore di presentare istanza di insolvenza.
Entrambe le parti proposero ricorso per Revision.
Decisione del BGH
Il Bundesgerichtshof annullò la sentenza d’appello e rinviò la causa all’Oberlandesgericht per una nuova trattazione e decisione.
Al centro vi era la questione se un amministratore cessato possa rispondere dei danni derivanti da contratti di investimento conclusi solo dopo la sua cessazione dalla carica.
Il BGH ha chiarito che una simile responsabilità non è esclusa per il solo fatto che l’amministratore in questione, al momento della conclusione del contratto, non fosse più in carica. Decisivo è piuttosto se la situazione di pericolo creata dal suo comportamento sussistesse ancora al momento della conclusione dei contratti successivi e se il danno fatto valere rientri nello scopo di protezione della norma violata.
Il mero intervallo temporale tra la fine della qualità di organo e la successiva conclusione del contratto, di regola, non è sufficiente a interrompere il nesso di imputazione.
In tal modo il II. Zivilsenat (Seconda sezione civile del BGH) prosegue la propria decisione guida del 23 luglio 2024 (Az. II ZR 206/22), nella quale aveva già affermato la responsabilità degli amministratori cessati per danni subiti da nuovi creditori in presenza di una situazione di pericolo, derivante dal ritardo nella richiesta di insolvenza, ancora produttiva di effetti.
Tuttavia, ciò non significa una responsabilità temporalmente illimitata degli ex amministratori. Il BGH sottolinea piuttosto la necessità di una valutazione ponderata del caso concreto.
Per la responsabilità ai sensi del § 826 BGB, nel caso di specie era determinante che l’amministratore avesse avviato o gestito uno schema piramidale.
Persistenza della situazione di pericolo e obbligo di presentare istanza di insolvenza
Ai sensi del § 15a InsO, i rappresentanti legali di una persona giuridica, al verificarsi di una causa di insolvenza, devono presentare tempestivamente istanza di insolvenza. La norma non serve soltanto a tutelare il patrimonio sociale. Essa mira anche a impedire che imprese già insolventi continuino a partecipare ai rapporti commerciali e mettano così in pericolo nuovi creditori.
Il BGH evidenzia che l’obbligo di presentare istanza di insolvenza serve in particolare a proteggere i creditori dalle conseguenze della prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante lo stato di insolvenza.
Se una società insolvente continua a concludere contratti, nuovi creditori possono compiere disposizioni patrimoniali senza poter valutare correttamente la situazione economica dell’impresa. La responsabilità per ritardata richiesta di insolvenza mira a prevenire tali danni.
La cessazione dalla carica non pone necessariamente fine all’imputazione della responsabilità
È vero che l’obbligo organico di presentare istanza di insolvenza termina, in linea di principio, con la cessazione della qualità di organo. Da ciò, tuttavia, non deriva automaticamente che venga meno anche ogni responsabilità civile per danni che si verificano successivamente.
Il BGH distingue, a tale riguardo, tra l’obbligo organico di presentare l’istanza e la questione se una precedente condotta contraria ai doveri continui a essere causalmente rilevante per un danno successivo.
Se l’amministratore cessato ha creato una situazione di pericolo che sussiste ancora al momento della successiva conclusione del contratto, il danno che ne deriva può continuare a essergli imputato. Un amministratore successivo può a sua volta essere tenuto a presentare tempestivamente istanza di insolvenza. La sua eventuale violazione di doveri, tuttavia, non elimina senz’altro la responsabilità dell’ex amministratore.
Diversamente avviene, ad esempio, se dopo la cessazione dell’ex amministratore la società si risana economicamente in modo duraturo e solo in seguito diviene nuovamente insolvente. In tal caso la situazione di pericolo originariamente creata può essere cessata. Se una responsabilità per danni successivi continui a sussistere dipende quindi dalle circostanze concrete.
Nessuna responsabilità illimitata per tutti i rischi
Il BGH limita al contempo la responsabilità attraverso lo scopo di protezione della norma violata.
Non ogni rischio connesso alla prosecuzione di un’attività d’impresa rientra nella protezione dell’obbligo di presentare istanza di insolvenza. Determinanti sono piuttosto i pericoli specifici che derivano dal fatto che una società già insolvente continui a partecipare ai rapporti giuridici.
Nel caso deciso, pertanto, non era sufficiente che il modello di business del gruppo societario funzionasse eventualmente solo in caso di prosecuzione della distribuzione. Ai fini della responsabilità, doveva invece essere accertato se nei danni fatti valere si fosse concretizzato proprio il pericolo dal quale il § 15a InsO intende proteggere.
La responsabilità di un ex amministratore non può essere fondata soltanto sul fatto che una sua tempestiva istanza di insolvenza avrebbe eventualmente determinato l’arresto dell’intero modello di business.
Quando un amministratore deve presentare istanza di insolvenza?
La decisione offre l’occasione per richiamare i presupposti di legge dell’obbligo di presentare istanza di insolvenza.
Cause di insolvenza: incapacità di pagamento e sovraindebitamento
Ai sensi del § 15a Abs. 1 InsO, i membri dell’organo di rappresentanza di una persona giuridica devono presentare istanza di insolvenza senza colpevole ritardo quando si sia verificata l’incapacità di pagamento o il sovraindebitamento.
L’incapacità di pagamento sussiste, ai sensi del § 17 Abs. 2 InsO, quando l’impresa non è in grado di adempiere le proprie obbligazioni di pagamento scadute. Una mera temporanea crisi di liquidità deve essere distinta da una effettiva incapacità di pagamento. Nella prassi rilevano in particolare la pianificazione della liquidità, le passività scadute e i mezzi di pagamento disponibili a breve termine.
Il sovraindebitamento è disciplinato dal § 19 InsO. Esso sussiste, in linea di principio, quando il patrimonio dell’impresa non copre più le passività esistenti, salvo che la prosecuzione dell’impresa nei successivi dodici mesi sia prevalentemente probabile. Nell’esame occorre rispettare le prescrizioni di legge relative alla prognosi di continuità aziendale e alla valutazione del patrimonio.
Entrambe le cause di insolvenza sono autonome. L’obbligo di presentare istanza di insolvenza può quindi sorgere già in ragione di un sovraindebitamento, anche se l’impresa è ancora in grado di pagare le fatture correnti.
Quali termini si applicano?
Secondo la versione vigente del § 15a Abs. 1 InsO, l’istanza deve essere presentata senza colpevole ritardo. I termini massimi sono:
-
Tre settimane dal verificarsi dell’incapacità di pagamento
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Sei settimane dal verificarsi del sovraindebitamento
Questi termini non costituiscono un periodo generale di tolleranza durante il quale un amministratore possa senz’altro attendere.
L’istanza di insolvenza deve piuttosto essere presentata, in linea di principio, immediatamente. Il termine massimo può essere utilizzato integralmente solo se sussistono prospettive fondate di eliminare in modo duraturo la causa di insolvenza entro tale periodo. In caso di incapacità di pagamento, rileva in particolare se esista una prospettiva realistica di colmare tempestivamente il deficit di liquidità. In caso di sovraindebitamento, è decisivo se il sovraindebitamento possa essere eliminato in modo duraturo.
Mere speranze di risanamento, impegni di finanziamento non vincolanti o la prospettiva di ricavi futuri non sono senz’altro sufficienti.
Il termine decorre dal verificarsi della rispettiva causa di insolvenza. Un amministratore non può quindi limitarsi a sostenere di essere venuto a conoscenza della crisi economica solo in un momento successivo. I membri degli organi devono, nell’ambito della loro responsabilità gestionale, procurarsi mediante adeguati sistemi informativi e di controllo un quadro sufficientemente chiaro della situazione economica dell’impresa.
Che cosa si rischia in caso di istanza di insolvenza tardiva?
Una violazione colposa dell’obbligo di presentare istanza di insolvenza può avere conseguenze rilevanti.
Sul piano civile vengono in considerazione, in particolare, pretese risarcitorie. Il § 823 Abs. 2 BGB in combinato disposto con il § 15a InsO può fondare una responsabilità personale se sono soddisfatti i presupposti della rispettiva pretesa. Per i nuovi creditori si tratta in particolare dei danni che sorgono perché essi, confidando nella capacità operativa della società, concludono contratti sebbene questa sia già insolvente.
Inoltre, in presenza dei presupposti di legge, possono profilarsi conseguenze penali ai sensi del § 15a Abs. 4 e 5 InsO. Accanto a ciò occorre esaminare ulteriori fattispecie di responsabilità, in particolare in relazione a pagamenti effettuati dopo il verificarsi dello stato di insolvenza.
Conseguenze pratiche per amministratori e creditori
La decisione chiarisce che gli amministratori non devono limitarsi a osservare le crisi economiche, ma devono valutarle tempestivamente sul piano giuridico. Non appena vi siano indizi concreti di incapacità di pagamento o di sovraindebitamento, sono necessari una pianificazione della liquidità affidabile e un esame fondato della situazione sotto il profilo del diritto dell’insolvenza.
La decisione è significativa anche per gli amministratori uscenti. È vero che il loro obbligo organico di presentare l’istanza termina, in linea di principio, con la fine della qualità di organo. Tuttavia, una responsabilità personale per danni derivanti da una situazione di pericolo precedentemente creata può continuare a sussistere. Un mero avvicendamento nella gestione non offre quindi una protezione sicura contro successive pretese risarcitorie.
Per i creditori danneggiati, la sentenza apre la possibilità di esaminare in modo differenziato pretese nei confronti di ex amministratori. Decisivi sono in particolare il momento in cui si è verificato lo stato di insolvenza, la qualità di organo allora ricoperta, la concreta violazione di doveri, la perdurante esistenza della situazione di pericolo creata e il nesso tra violazione del dovere e danno.
Conclusione
Con la sua sentenza dell’8 luglio 2025, il BGH rafforza il significato dell’obbligo di presentare istanza di insolvenza quale strumento di tutela dei creditori. Un amministratore non può sottrarsi a ogni responsabilità per danni sopravvenuti semplicemente cessando dalla carica.
Al contempo, la decisione non fonda una responsabilità successiva illimitata. Resta decisivo se nel danno fatto valere si sia concretizzato proprio il pericolo la cui prevenzione è lo scopo del § 15a InsO.
Per la prassi ne deriva quanto segue: in presenza di segnali di una crisi economica, gli amministratori dovrebbero disporre immediatamente un esame affidabile dello stato di insolvenza e documentarne i risultati. I creditori e i loro consulenti legali, nell’azionare pretese risarcitorie, dovrebbero considerare anche la responsabilità di precedenti membri degli organi e verificare se una situazione di pericolo da essi creata sia perdurata fino alla conclusione del contratto produttivo di danno. MTR Legal assiste amministratori, consigli di gestione e organi direttivi nella consulenza legale in materia di insolvenza.