Protezione del diritto d’autore per opere di arte applicata

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La Corte di giustizia dell’UE rafforza la tutela del diritto d’autore – Sentenza del 24.10.2024 – C-227/23

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha rafforzato la tutela del diritto d’autore per le opere provenienti da Stati al di fuori dell’Unione Europea. Con la sentenza del 24 ottobre 2024, la Corte ha chiarito che le opere dei paesi terzi godono della stessa protezione del diritto d’autore delle opere provenienti dagli Stati membri dell’UE (Cas.: C-227/23).

Con questa decisione, la Corte di giustizia ha risolto l’importante questione se per la protezione del diritto d’autore all’interno dell’UE sia rilevante il paese di origine dell’opera. I giudici hanno negato tale rilevanza. Secondo la Direttiva UE 2001/29, la tutela del diritto d’autore si applica anche alle opere provenienti da paesi terzi al di fuori dell’UE. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, tale direttiva ha la precedenza sulla cosiddetta Convenzione di Berna del 1886, come ha osservato lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che offre consulenza nel diritto d’autore e in altre aree del diritto della proprietà intellettuale.

 

Controversia sul diritto d’autore per una sedia di design

 

La Corte di giustizia dell’UE ha dovuto decidere in una controversia sul diritto d’autore tra una società svizzera e un’azienda neerlandese. La società svizzera detiene il diritto d’autore su una sedia di design, originariamente proveniente dagli Stati Uniti. L’azienda neerlandese gestisce una catena di negozi di mobili nei Paesi Bassi e in Belgio e commercializza una sedia che ricorda fortemente la sedia di design originaria degli Stati Uniti, su cui la società svizzera detiene i diritti. Pertanto, la società ha richiesto la cessazione della commercializzazione della sedia. La controversia è arrivata alla Corte suprema dei Paesi Bassi, che ha coinvolto la Corte di giustizia dell’UE. I giudici di Lussemburgo dovevano chiarire se un’opera di arte applicata di un paese terzo, il cui autore non è cittadino dell’Unione europea, possa godere della stessa protezione del diritto d’autore di un’opera proveniente da uno Stato membro dell’UE.

Per rafforzare la protezione del diritto d’autore, già nel 1886, è stata istituita la cosiddetta Convenzione di Berna. Originariamente, essa serviva a proteggere le opere letterarie e artistiche all’estero, poiché al di fuori del paese in cui erano protette dal diritto d’autore, potevano essere imitate e diffuse liberamente. Nel corso degli anni, la Convenzione di Berna è stata più volte rivista.

 

Protezione del diritto d’autore tramite la Convenzione di Berna

 

In sintesi, la Convenzione di Berna stabilisce che i creatori provenienti dagli Stati che hanno sottoscritto le sue disposizioni godono negli Stati firmatari degli stessi diritti dei creatori nazionali. Tuttavia, questo non vale indiscriminatamente per le opere di arte applicata, come ad esempio i mobili di design. Qui si applica la clausola della cosiddetta reciprocità materiale. Pertanto, opere che nei loro paesi di origine sono protette solo come modelli o disegni, ma non riconosciute come opere d’arte, non possono rivendicare protezione del diritto d’autore nei paesi firmatari.

La Corte di giustizia dell’UE ha ora stabilito che questa clausola della reciprocità materiale non si applica quando si tratta di opere provenienti da paesi terzi. Ha spiegato che l’applicazione della clausola minerebbe l’obiettivo della Direttiva UE 2001/29 di armonizzare il diritto d’autore nel mercato interno. Applicando la clausola, opere di arte applicata con origine in paesi terzi potrebbero essere trattate in modo diverso dai Stati membri dell’UE. Tuttavia, la Direttiva 2001/29 prevede che tutte le opere che richiedono protezione nell’UE devono essere trattate allo stesso modo, a prescindere dal loro paese di origine.

 

Clausola della reciprocità materiale non applicabile

 

I singoli Stati membri non possono autonomamente limitare i diritti concessi dalla direttiva invocando la Convenzione di Berna, ha aggiunto la Corte di giustizia dell’UE. Pertanto, uno Stato membro non può, in deroga al diritto dell’Unione, applicare la clausola della reciprocità materiale per le opere provenienti da paesi terzi come gli Stati Uniti, hanno reso chiaro i giudici di Lussemburgo. Un diritto nazionale che incide sulla protezione del diritto d’autore di queste opere non può, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, essere applicato.

Inoltre, la Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che i diritti di proprietà intellettuale sono protetti anche dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (GRCh) e che ogni limitazione di tali diritti deve essere prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

 

In caso di controversie legali in diritto d’autore o altri argomenti di diritto della proprietà intellettuale, MTR Legal Rechtsanwälte è il vostro referente competente.

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