Equal Pay: diritto alla differenza rispetto alla retribuzione mediana

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

Il Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (LAG Baden-Württemberg, Tribunale superiore del lavoro del Baden-Württemberg) ha riconosciuto a una lavoratrice, per gli anni dal 2018 al 2022, una retribuzione parzialmente più elevata (LAG Baden-Württemberg, decisione del 18 agosto 2026 – 2 Sa 14/24, numero di ruolo tedesco). La ricorrente non può tuttavia pretendere la piena equiparazione economica a un collega di sesso maschile indicato nominativamente. Le spetta però la differenza tra la propria retribuzione e la retribuzione mediana del gruppo maschile di confronto collocato al medesimo livello gerarchico aziendale.

Controversia sulla parità retributiva per un lavoro di pari valore

Uomini e donne hanno diritto alla stessa retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Se una lavoratrice percepisce una retribuzione inferiore rispetto a un collega di sesso maschile che svolge un lavoro uguale o di pari valore, ciò fonda di norma la presunzione che lo svantaggio sia dovuto al sesso.

Nel caso deciso, la ricorrente chiedeva al proprio datore di lavoro, con effetto retroattivo, una retribuzione più elevata per diverse componenti retributive. Fondava le proprie pretese sull’Entgelttransparenzgesetz (legge tedesca sulla trasparenza retributiva) e sul principio generale di parità di trattamento.

Domanda principale e domande subordinate della ricorrente

Le pretese della ricorrente si basavano su due diversi parametri di confronto:

  • In via principale chiedeva l’equiparazione economica a un determinato collega di sesso maschile.
  • In subordine chiedeva la differenza rispetto alla retribuzione mediana del gruppo maschile di confronto collocato al medesimo livello gerarchico.
  • Per quanto riguarda le azioni virtuali, chiedeva in subordine la differenza rispetto alle prestazioni mediamente riconosciute, senza distinzione di sesso, ai dipendenti appartenenti al suo gruppo di confronto.

La retribuzione mediana era indicata in un dashboard sulla trasparenza retributiva disponibile nell’intranet del datore di lavoro. Il collega indicato nominativamente dalla ricorrente aveva percepito, nel periodo dal 2018 al 2022, una retribuzione nettamente superiore alla mediana del gruppo maschile di confronto collocato al medesimo livello gerarchico.

Eccezioni del datore di lavoro contro le pretese

Il datore di lavoro contestava che la ricorrente e il collega indicato svolgessero un lavoro uguale o di pari valore. Inoltre, rilevava che il collega operava da molto più tempo al livello gerarchico determinante.

Il datore di lavoro riconduceva inoltre le differenze retributive a carenze di rendimento della ricorrente. Eccepiva altresì che i dati retributivi del collega fossero stati illecitamente ricavati da elenchi messi a disposizione del Betriebsrat (consiglio aziendale tedesco) per l’esercizio delle sue funzioni. Tali dati non avrebbero pertanto potuto essere utilizzati nel procedimento giudiziario.

Nessun diritto alla retribuzione del collega indicato

Il Landesarbeitsgericht ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha negato il diritto alla stessa retribuzione del collega di sesso maschile specificamente indicato.

Presunzione superata in questo confronto

Ai fini del proprio esame, il giudice ha presupposto sia l’utilizzabilità dei dati retributivi sia l’equivalenza delle attività e la sussistenza di una presunzione di discriminazione fondata sul sesso. Secondo il giudice, il datore di lavoro è tuttavia riuscito a superare tale presunzione nel confronto con il collega indicato.

A tal fine sono risultati determinanti, in una valutazione complessiva:

  • la struttura retributiva all’interno del gruppo maschile di confronto e
  • la permanenza notevolmente più lunga del collega al livello gerarchico in questione.

Secondo la valutazione del Landesarbeitsgericht, tali circostanze indicavano che la concreta differenza retributiva non fosse dovuta al sesso della ricorrente. Quest’ultima non ha quindi ottenuto la differenza rispetto alla retribuzione più elevata di tale collega.

Diritto alla differenza rispetto alla retribuzione mediana

Il giudice è giunto a una diversa conclusione nel confronto con la retribuzione mediana dei dipendenti di sesso maschile collocati al medesimo livello gerarchico. Sotto questo profilo, il datore di lavoro non è riuscito a superare la presunzione di discriminazione fondata sul sesso.

Per il periodo oggetto del ricorso, alla ricorrente spetta pertanto la differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e la retribuzione mediana del gruppo maschile di confronto. L’accoglimento del ricorso resta quindi limitato a tale parametro di confronto e non comprende la retribuzione del collega indicato nominativamente.

Valutazione separata delle azioni virtuali

Per la componente retributiva costituita dalle azioni virtuali, il Landesarbeitsgericht ha applicato il principio generale di parità di trattamento. In base a tale principio, la ricorrente può chiedere la differenza rispetto alle prestazioni mediamente riconosciute, senza distinzione di sesso, ai dipendenti appartenenti al suo gruppo di confronto.

Anche tale diritto è limitato alla rispettiva componente retributiva e al parametro di confronto stabilito dal giudice. Esso non comporta la piena equiparazione al collega di sesso maschile indicato.

Nuova decisione dopo il rinvio

La sentenza era stata preceduta da un procedimento dinanzi al Bundesarbeitsgericht (BAG, Corte federale del lavoro tedesca). Con sentenza del 23 ottobre 2025, quest’ultimo aveva annullato la prima decisione del Landesarbeitsgericht del 1° ottobre 2024 e rinviato la causa (BAG, sentenza del 23 ottobre 2025 – 8 AZR 300/24, numero di ruolo tedesco).

Dopo il rinvio, il Landesarbeitsgericht ha tenuto una nuova udienza il 14 luglio 2026. Il procedimento d’appello si è concluso con la decisione pronunciata il 18 agosto 2026. Il Landesarbeitsgericht non ha ammesso il ricorso per revisione dinanzi al Bundesarbeitsgericht.

Rilevanza del gruppo di confronto nell’Equal Pay

La decisione evidenzia che diversi livelli di confronto possono condurre a risultati differenti. Una lavoratrice può risultare soccombente nella domanda di equiparazione a un determinato collega di sesso maschile e ottenere comunque un accoglimento parziale se la sua retribuzione è inferiore alla retribuzione mediana del pertinente gruppo maschile di confronto.

Resta decisivo stabilire se il datore di lavoro sia in grado di superare, per ciascun confronto rilevante, la presunzione di discriminazione fondata sul sesso derivante dalla differenza retributiva. A tal fine devono essere valutati separatamente la specifica coppia di soggetti posti a confronto, la struttura retributiva del gruppo di confronto e le ragioni addotte dal datore di lavoro.

Le imprese e i lavoratori che necessitano di assistenza in materia di parità retributiva, Entgelttransparenzgesetz o esercizio e difesa da pretese relative alla retribuzione possono rivolgersi a MTR Legal Rechtsanwälte nell’ambito di una consulenza legale in diritto del lavoro.