CGUE su cotoletta vegana e logo biologico

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Decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Az. C-438/23 e C-240/23

Un’azzecca, una cotoletta o una salsiccia possono essere anche vegetariane o vegane e un prodotto a base vegetale può essere denominato in questo modo? Questa questione ha impegnato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con la sentenza del 4 ottobre 2024 (Az.: C-438/23), la Corte ha chiarito che anche gli alimenti puramente vegetali possono portare la denominazione di prodotti animali, purché non esista una denominazione legale prescritta per questi prodotti. Un divieto nazionale generale per la denominazione di prodotti vegetariani o vegani, ad esempio come steak, non è ammissibile, secondo i giudici di Lussemburgo.

La denominazione degli alimenti è un punto di contesa frequente nel diritto concorrenziale. In linea di principio, non devono essere pubblicizzati in un modo che potrebbe indurre in errore il consumatore. Un steak vegano può rappresentare una contraddizione, se il consumatore ne viene fuorviato è un’altra questione, secondo lo studio legale MTR Legal, che tra l’altro consiglia nel diritto concorrenziale.

Divieto francese all’attenzione della Corte di Giustizia dell’UE

La situazione di partenza per il procedimento davanti alla Corte di Giustizia dell’UE era un decreto francese che vietava l’uso di termini come “salsiccia”, “steak” o “cotoletta” per prodotti vegetali. Il divieto si applicava anche se i prodotti erano chiaramente contrassegnati come “vegan” o “vegetariani” sulla confezione.

Contro questo decreto si sono opposte varie organizzazioni e aziende, che si sono viste limitate nella loro libertà imprenditoriale e nelle loro opportunità concorrenziali. Hanno quindi richiesto che il decreto venisse dichiarato nullo. Il Consiglio di Stato francese ha quindi coinvolto la Corte di Giustizia dell’UE. Al centro della questione vi era se fosse conforme al diritto dell’UE – in particolare con il regolamento (UE) n. 1169/2011 – che uno Stato membro riservi l’uso di determinati termini esclusivamente ai prodotti di origine animale, anche quando la denominazione viene completata da una nota chiarificatrice come “vegetale” o “vegan”.

Divieto generale non ammissibile

La Corte di Giustizia dell’UE ha deciso che un divieto generale dell’uso di termini carnei per prodotti vegetali è in contrasto con il diritto dell’Unione, a meno che non esistano denominazioni specifiche prescritte dal diritto dell’Unione. Una normativa nazionale che riserva in modo generale determinati termini esclusivamente ai prodotti a base di carne di origine animale non è ammissibile. Inoltre, si può presumere che le informazioni fornite ai sensi del regolamento assicurino una protezione sufficiente per il consumatore, secondo i giudici di Lussemburgo.

Se uno Stato membro dell’UE non ha introdotto una denominazione prescritta dalla legge, il produttore di alimenti vegani o vegetariani non deve essere ostacolato da un divieto generale nell’uso di denominazioni usuali, ha ulteriormente spiegato la Corte di Giustizia dell’UE.

Uso del logo biologico dell’UE

In un altro caso, la Corte di Giustizia dell’UE ha deciso anch’essa con sentenza del 4 ottobre 2024 sull’uso del logo biologico dell’UE (Az.: C-240/23). Il procedimento riguardava una bevanda che conteneva ingredienti bio nonché vitamine e minerali aggiunti. Le autorità tedesche hanno vietato al produttore l’uso del logo biologico dell’UE su questo prodotto, poiché tali additivi sono consentiti secondo il regolamento UE 2018/848 solo se sono prescritti dalla legge. Ma in questo caso non lo erano.

Il produttore ha contestato questa decisione. Secondo il suo punto di vista, vi era una discriminazione rispetto a un prodotto comparabile importato dagli Stati Uniti. Il contesto è che gli Stati Uniti sono considerati come un paese terzo le cui norme di produzione e controllo sono giudicate equivalenti a quelle dell’UE. Questo significa che i prodotti conformi alle norme USA per i prodotti ecologici o biologici possono essere commercializzati anche all’interno dell’UE.

Svantaggio anticoncorrenziale

La Corte di Giustizia dell’UE ha condiviso per lo più la valutazione del produttore tedesco e ha riscontrato uno svantaggio anticoncorrenziale. Ha chiarito che il logo biologico dell’UE può essere utilizzato su alimenti importati solo se questi rispettano completamente i requisiti di produzione dell’UE per la certificazione con il logo biologico dell’UE. Il mero riconoscimento dell’equivalenza degli standard di un paese terzo non è sufficiente. Altrimenti esiste il rischio di indurre in errore i consumatori e una distorsione della concorrenza nel mercato interno.

La Corte di Giustizia dell’UE ha però limitato che ciò riguarda l’uso del logo biologico dell’UE. Se un paese terzo ha una propria certificazione per prodotti ecologici/biologici, questa può essere utilizzata anche nell’UE, a condizione che non si crei l’impressione che il prodotto rispetti le norme dell’UE.

Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE mostrano che le aziende devono continuare a curare attentamente le loro denominazioni di prodotti e informare in modo trasparente sugli ingredienti e sul metodo di produzione.

MTR Legal Rechtsanwälte consiglia nella protezione della proprietà industriale e nel diritto della concorrenza.

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