L’Europäische Gerichtshof (EuGH, Corte di giustizia dell’Unione europea – CGUE) ha precisato i requisiti applicabili alle indicazioni sulla salute nella commercializzazione degli integratori alimentari (EuGH, sentenza del 17 settembre 2026 – C-721/24). Secondo la Corte, anche le affermazioni relative alla frequenza di assunzione o alle modalità di somministrazione possono costituire un’indicazione sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Corte si è inoltre pronunciata sulle informazioni obbligatorie da fornire in presenza di indicazioni relative alla riduzione del rischio di malattia.
Controversia sulla pubblicità degli integratori alimentari
Il procedimento pregiudiziale traeva origine da una controversia tra, da un lato, la società V. e, dall’altro, le società L. e B. Le società coinvolte commercializzano, tra l’altro, integratori alimentari e sono tra loro concorrenti.
La controversia riguardava affermazioni pubblicitarie relative a due prodotti commercializzati da V. Gli annunci erano apparsi su riviste destinate agli operatori sanitari.
Affermazioni relative all’assunzione e alla somministrazione
Uno dei prodotti era pubblicizzato, tra l’altro, facendo riferimento a «livelli plasmatici stabili». Annunci successivi contenevano affermazioni secondo cui l’assunzione quotidiana di vitamina D sarebbe preferibile rispetto alla somministrazione in un’unica volta di una dose più elevata. Tale concetto era espresso con la formulazione «meglio ogni giorno che in bolo».
Inoltre, la somministrazione sublinguale era indicata come modalità di assunzione preferibile. Rispetto all’assunzione per via orale, le venivano attribuiti diversi vantaggi, tra cui un assorbimento più rapido nonché l’elusione dell’effetto di primo passaggio epatico e della degradazione enzimatica nello stomaco. Secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, ulteriori annunci avrebbero suggerito che l’assunzione del prodotto potesse evitare un aumento del rischio di mortalità; la valutazione sotto il profilo del diritto della concorrenza non è stata ancora definita con decisione passata in giudicato e spetta all’Appellationshof Brüssel (Corte d’appello di Bruxelles).
Affermazione relativa al livello di colesterolo
L’altro integratore alimentare era pubblicizzato con l’affermazione «la soluzione per tenere sotto controllo il livello di colesterolo». Al contempo, l’annuncio segnalava che il prodotto conteneva steroli vegetali.
I convenuti nel procedimento principale sostenevano che le affermazioni violassero, tra l’altro, l’art. 10 e l’art. 14, par. 2, del regolamento n. 1924/2006. Il 9 giugno 2021 proposero un’azione inibitoria. Il französischsprachige Unternehmensgericht von Brüssel (Tribunale francofono delle imprese di Bruxelles) accolse la domanda con sentenza del 6 aprile 2022.
A seguito di ulteriori annunci fu proposta una seconda azione inibitoria. Con sentenza del 5 aprile 2023, il giudice qualificò diverse affermazioni come indicazioni sulla salute non consentite e vietò a V., a pena di sanzione pecuniaria coercitiva, di continuare a utilizzarle e di impiegare affermazioni analoghe. V. impugnò entrambe le sentenze. L’Appellationshof Brüssel riunì i procedimenti e sottopose all’EuGH alcune questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione. A seguito della pronuncia pregiudiziale, spetta al giudice del rinvio decidere la controversia.
Disposizioni rilevanti del regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute
Il regolamento n. 1924/2006 si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute formulate nelle comunicazioni commerciali relative all’etichettatura, alla presentazione o alla pubblicità degli alimenti destinati a essere forniti al consumatore finale. Tra tali alimenti rientrano anche gli integratori alimentari.
Ai sensi dell’art. 2, par. 2, punto 1, del regolamento, per «indicazione» si intende qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatori che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche. L’art. 2, par. 2, punto 5, definisce come indicazione sulla salute qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.
Ai sensi dell’art. 2, par. 2, punto 6, si configura un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia quando si afferma, suggerisce o sottintende che il consumo di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio per lo sviluppo di una malattia umana.
Ai fini della controversia risultavano pertanto decisive, in particolare, tre questioni:
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Le affermazioni relative alla frequenza di assunzione o alle modalità di somministrazione possono costituire indicazioni sulla salute?
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L’avvertenza prevista dall’art. 14, par. 2, del regolamento n. 1924/2006 deve riprodurre letteralmente il testo del regolamento?
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Tale avvertenza deve comparire anche in una pubblicità scritta qualora sia già riportata sulla confezione?
Nozione ampia di indicazione sulla salute
Le particolari caratteristiche non sono limitate agli ingredienti
Secondo l’EuGH, le «particolari caratteristiche» di un alimento non si limitano alla sua composizione o al suo contenuto. La nozione può comprendere anche le modalità di consumo, purché la rappresentazione dia l’impressione che tali modalità siano rilevanti per le caratteristiche attribuite al prodotto.
Pertanto, indicazioni quali «meglio ogni giorno che in bolo» o un riferimento alla somministrazione sublinguale possono attribuire particolari caratteristiche a un integratore alimentare. A tal fine non è necessaria un’affermazione esplicita. È sufficiente che possa formarsi una simile impressione nel consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
È determinante il rapporto con la salute
Secondo la decisione, il rapporto tra un alimento e la salute, rilevante ai fini dell’art. 2, par. 2, punto 5, deve essere interpretato in senso ampio. Esso non comprende soltanto le affermazioni che prospettano un miglioramento dello stato di salute attraverso il consumo. Possono rientrarvi anche le affermazioni secondo cui effetti negativi sulla salute non si verificherebbero o si manifesterebbero in misura minore.
Le indicazioni relative alla frequenza di assunzione o alle modalità di somministrazione rientrano quindi nella nozione di indicazione sulla salute quando la loro presentazione stabilisce un rapporto con un effetto benefico per la salute oppure con l’assenza o la riduzione di conseguenze negative per la salute.
Da tali indicazioni devono essere distinte le informazioni di natura meramente pratica. Se un’affermazione si limita alle modalità di consumo senza richiamare, espressamente o implicitamente, effetti sulla salute, essa non costituisce, sotto tale profilo, un’indicazione sulla salute.
L’EuGH ha motivato tale interpretazione anche alla luce degli obiettivi del regolamento. Quest’ultimo mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un elevato livello di tutela dei consumatori e della salute. In linea di principio, le indicazioni sulla salute devono essere autorizzate soltanto a seguito di una valutazione scientifica del massimo livello possibile, che deve essere effettuata in modo uniforme dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Avvertenza relativa a più rischi di malattia
In presenza di indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia, l’art. 14, par. 2, del regolamento n. 1924/2006 richiede una dichiarazione supplementare. Da essa deve risultare che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di tali fattori può avere o no un effetto benefico.
Non è necessaria una riproduzione letterale
Secondo l’EuGH, la dichiarazione non deve riprodurre senza modifiche il testo del regolamento. A differenza di altre disposizioni del regolamento, nell’art. 14, par. 2, il legislatore dell’Unione non ha imposto una formulazione specifica e vincolante.
È tuttavia necessario che i consumatori siano informati in modo corretto, chiaro e facilmente comprensibile su entrambi gli aspetti. La dichiarazione deve quindi fare riferimento sia alla pluralità dei fattori di rischio sia alla circostanza che l’intervento su un singolo fattore può avere o no un effetto benefico.
L’informazione obbligatoria è finalizzata a ridimensionare la portata di un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia. In tal modo si intende evitare che i consumatori la interpretino come una promessa terapeutica. L’alimentazione è soltanto uno dei diversi fattori che possono influenzare l’insorgenza di una malattia.
Nel caso concreto, l’EuGH, che nell’ambito del procedimento pregiudiziale si limita a interpretare il diritto dell’Unione, ha ritenuto, fatta salva la verifica da parte dell’Appellationshof Brüssel, che l’avvertenza secondo cui livelli elevati di colesterolo costituiscono un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari non fosse idonea a comunicare in modo corretto, chiaro e facilmente comprensibile le informazioni richieste dall’art. 14, par. 2; la valutazione definitiva dei fatti e del diritto spetta all’Appellationshof Brüssel e non è stata finora definita con decisione passata in giudicato.
Nessuna ripetizione nella pubblicità scritta se l’avvertenza è presente sulla confezione
L’EuGH ha limitato l’esame della terza questione alla pubblicità scritta, poiché il procedimento principale riguardava annunci pubblicati su riviste destinate agli operatori sanitari. Secondo la sua interpretazione, la dichiarazione prescritta dall’art. 14, par. 2, deve comparire prioritariamente nell’etichettatura del prodotto interessato. Soltanto in mancanza di etichettatura deve essere riportata nella presentazione o nella pubblicità.
La nozione di etichettatura comprende tutte le diciture, indicazioni, immagini o segni che si riferiscono all’alimento e che figurano sulla sua confezione o sui documenti di accompagnamento. Le informazioni riportate sulla confezione rientrano pertanto nell’etichettatura.
Se la dichiarazione prevista dall’art. 14, par. 2, è già riportata sulla confezione dell’integratore alimentare, secondo la sentenza non deve essere ripetuta anche in una pubblicità scritta finalizzata a promuoverne le vendite. A tale riguardo, la Corte ha fatto riferimento alla funzione dell’etichettatura: le informazioni obbligatorie devono essere messe a disposizione dei consumatori prima della loro decisione di acquisto.
Nel dispositivo l’EuGH non ha formulato un’analoga constatazione per il sito web. La sua risposta si riferisce al caso in cui la dichiarazione richiesta sia già riportata sulla confezione dell’integratore alimentare.
Principi fondamentali affermati dall’EuGH
La Corte ha sintetizzato l’interpretazione delle disposizioni rilevanti essenzialmente nei seguenti termini:
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Le indicazioni relative alla frequenza di assunzione o alle modalità di somministrazione di un integratore alimentare costituiscono indicazioni sulla salute quando la loro presentazione stabilisce un rapporto con un effetto benefico per la salute oppure con l’assenza o la riduzione di effetti negativi sulla salute.
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La dichiarazione prevista dall’art. 14, par. 2, del regolamento n. 1924/2006 non deve corrispondere letteralmente al testo del regolamento. Deve tuttavia informare i consumatori in modo corretto, chiaro e facilmente comprensibile su entrambi gli aspetti prescritti.
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Una pubblicità scritta contenente un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia non deve riportare anche la dichiarazione qualora quest’ultima sia già presente sulla confezione dell’integratore alimentare.
L’Appellationshof Brüssel decide sulle spese del procedimento principale. Le spese sostenute dagli altri soggetti per presentare osservazioni dinanzi all’EuGH non sono rimborsabili.
Rilevanza per il diritto della concorrenza
La decisione chiarisce che la qualificazione di un’affermazione pubblicitaria non dipende esclusivamente dal suo tenore letterale. È altresì determinante l’impressione complessiva che l’affermazione relativa all’assunzione, all’uso o agli effetti di un integratore alimentare suscita nei consumatori. Al contempo, l’EuGH precisa il contenuto e la collocazione dell’informazione obbligatoria in presenza di indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia.
Per le questioni giuridiche concernenti la valutazione, sotto il profilo del diritto della concorrenza, della pubblicità recante indicazioni sulla salute, MTR Legal assiste le imprese nell’ambito della consulenza legale in materia di diritto della concorrenza.