CGUE sull’esenzione retroattiva dalla ritenuta alla fonte

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CGUE sulla direttiva interessi e canoni

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nella causa C-828/24, Erdrich Umformtechnik, sull’interpretazione della direttiva 2003/49/CE. Oggetto del procedimento era il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Al centro vi era la questione se un’esenzione fiscale potesse essere presa in considerazione anche per periodi anteriori alla presentazione dell’attestazione richiesta e delle informazioni supplementari, nonché anteriori alla decisione dell’amministrazione finanziaria.

La decisione riguarda la portata dell’art. 1, par. 12, della direttiva 2003/49/CE. La CGUE ha chiarito che l’esenzione fiscale prevista da tale disposizione può essere concessa anche per periodi precedenti. Secondo la sentenza, la direttiva non contiene né un termine per la presentazione dell’attestazione e delle informazioni supplementari, né una limitazione temporale che stabilisca fino a quanto indietro nel tempo un’esenzione possa essere considerata retroattivamente.

Procedimento principale in Repubblica Ceca

Parti e iter procedurale

La causa reca il nome Erdrich Umformtechnik. Le parti del procedimento principale erano Erdrich Umformtechnik GmbH e l’Odvolací finanční ředitelství ceco, la direzione finanziaria d’appello. Erdrich Umformtechnik GmbH ha sede a Renchen, nel Baden-Württemberg, e produce componenti stampati e parti di telaio per l’industria automobilistica.

Il giudice del rinvio era il Nejvyšší správní soud ceco, la Corte amministrativa suprema. La lingua processuale dinanzi alla CGUE era il ceco. L’ordinanza del giudice ceco era datata 26 novembre 2024 ed era registrata con il numero di ruolo nazionale 2 Afs 140/2022-43.

La domanda è pervenuta alla Corte il 4 dicembre 2024. La comunicazione nella Gazzetta ufficiale è avvenuta il 14 febbraio 2025; è stata pubblicata come C/2025/1218 nella Gazzetta ufficiale C del 3 marzo 2025. La CGUE ha deciso il 5 marzo 2026; il procedimento è concluso. La comunicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale è datata 11 maggio 2026.

Osservazioni scritte nel procedimento

Nel procedimento dinanzi alla Corte sono state depositate osservazioni scritte. Esse provenivano da:

  • la direzione finanziaria d’appello il 1° aprile 2025,

  • la Repubblica Ceca il 31 marzo 2025,

  • la Commissione europea.

Nella panoramica del procedimento non risultavano conclusioni di un avvocato generale.

Canoni e ritenuta alla fonte nel caso controverso

Diritti d’uso su proprietà intellettuale

Nel caso alla base della controversia, Erdrich Umformtechnik, con sede in Germania, aveva concesso a una società ceca consociata diritti d’uso su proprietà intellettuale. Per tale utilizzo erano stati versati canoni. I pagamenti riguardavano gli anni dal 2014 al 2018.

I canoni sono stati assoggettati in Repubblica Ceca a una ritenuta alla fonte del 15 per cento. È sorta controversia sulla questione se, e con quale portata temporale, dovesse essere concessa un’esenzione da tale ritenuta alla fonte.

Domanda di esenzione e diniego per gli anni precedenti

La domanda di esenzione è stata presentata nel giugno 2019 per i periodi d’imposta dal 2014 al 2018. L’amministrazione finanziaria ceca ha concesso l’esenzione solo per gli anni 2017 e 2018. Per gli anni dal 2014 al 2016 ha negato l’esenzione a causa della scadenza di un presunto termine biennale.

Oggetto della controversia era il recepimento ceco nel § 38nb della legge ceca sull’imposta sul reddito. Secondo tale disposizione, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte presuppone una previa decisione dell’amministrazione finanziaria.

Contesto giuridico della direttiva 2003/49/CE

Regime comune per società consociate

La direttiva 2003/49/CE riguarda i pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Essa mira a un trattamento fiscale comune di tali pagamenti transfrontalieri all’interno dell’Unione europea. Nel procedimento C-828/24 si discutevano i presupposti e l’ambito di applicazione temporale dell’esenzione.

La CGUE doveva interpretare in particolare l’art. 1, par. 12, della direttiva 2003/49/CE. Tale disposizione è connessa alla possibilità di richiedere determinate prove e informazioni prima dell’applicazione di un’esenzione fiscale.

Nessun termine nella direttiva

Secondo la decisione della CGUE, la direttiva non prevede alcun termine per la presentazione dell’attestazione e delle informazioni supplementari. Parimenti, non contiene alcuna autonoma limitazione temporale in merito a quanto indietro possano risalire i periodi per i quali un’esenzione fiscale può essere presa in considerazione.

Pertanto, l’esenzione ai sensi dell’art. 1, par. 12, della direttiva 2003/49/CE poteva essere concessa anche per periodi anteriori alla presentazione dell’attestazione e delle informazioni supplementari, nonché anteriori all’adozione della decisione di esenzione.

Inquadramento della prassi amministrativa ceca

Precedente impostazione biennale

Prima dell’investitura della CGUE, in Repubblica Ceca vigeva una prassi fondata sulla decisione del Nejvyšší správní soud con numero di ruolo 3 Afs 250/2016-40. Secondo tale prassi, un’esenzione retroattiva era in linea di principio possibile solo per un periodo di due anni.

Il Tribunale municipale di Praga aveva desunto un corrispondente termine biennale dall’efficacia diretta dell’art. 1, par. 15, della direttiva, poiché il diritto ceco non conteneva un termine proprio. Contro tale impostazione si dirigeva il ricorso per cassazione della società.

Indicazione D-59 e termine per l’accertamento fiscale

L’amministrazione finanziaria ceca consentiva, nell’indicazione D-59, un’esenzione retroattiva per i periodi per i quali il termine di accertamento fiscale non era ancora scaduto. Tale termine è regolarmente di tre anni. Il procedimento dinanzi alla CGUE riguardava quindi anche il rapporto tra esenzione fiscale di diritto dell’Unione, diritto processuale tributario nazionale e prassi applicativa dell’amministrazione.

Decisione della CGUE

Esenzione possibile anche per periodi precedenti

La CGUE ha deciso che l’esenzione fiscale ai sensi dell’art. 1, par. 12, della direttiva 2003/49/CE può essere concessa anche per periodi che precedono la presentazione dell’attestazione e delle informazioni supplementari, nonché l’adozione della decisione di esenzione. Secondo la decisione, dalla direttiva non è ricavabile una limitazione temporale contraria.

La decisione non riguarda quindi la questione se, nel singolo caso, sussistano tutti i presupposti sostanziali dell’esenzione. Essa chiarisce piuttosto il quadro di diritto dell’Unione entro il quale stabilire se l’esenzione possa essere esclusa per periodi precedenti solo in ragione del momento della presentazione o della successiva decisione amministrativa.

Nessun termine decadenziale di diritto dell’Unione

Dalla decisione consegue che la direttiva 2003/49/CE non contiene essa stessa alcun termine decadenziale per la presentazione dell’attestazione determinante e delle informazioni supplementari. Parimenti, essa non limita espressamente i periodi pregressi per i quali l’esenzione fiscale può venire in considerazione.

La Corte distingue così tra i presupposti sostanziali dell’esenzione fiscale e i requisiti temporali che non risultano dal tenore letterale della direttiva. Per le normative nazionali e la prassi amministrativa, tale distinzione può essere rilevante nella misura in cui riguarda il meccanismo di esenzione previsto dal diritto dell’Unione.

Conseguenze per il procedimento principale

Reazione della Corte amministrativa suprema ceca

A seguito della sentenza della CGUE, la Corte amministrativa suprema ceca ha abbandonato la propria precedente interpretazione. Ha deciso che la domanda volta a ottenere una decisione di esenzione non è soggetta ad alcun termine. Secondo la menzionata evoluzione processuale, ciò vale sia per i canoni sia per gli interessi.

La decisione riguarda quindi non solo il caso concreto relativo ai canoni, ma anche l’inquadramento di pagamenti comparabili nell’ambito della direttiva 2003/49/CE. Resta determinante che siano soddisfatti i rispettivi presupposti della normativa applicabile.

Rilevanza per le società consociate

Per le società consociate con pagamenti transfrontalieri di interessi o canoni all’interno dell’Unione europea, la decisione è significativa soprattutto per la componente temporale. La CGUE nega l’esistenza di un termine, derivante dalla direttiva stessa, per la presentazione dell’attestazione e delle informazioni supplementari, nonché di un limite di diritto dell’Unione per i periodi di esenzione pregressi.

La decisione non sostituisce tuttavia l’esame del diritto processuale tributario nazionale di volta in volta applicabile e dei concreti presupposti dell’esenzione fiscale. Essa interpreta il quadro di diritto dell’Unione entro il quale le autorità e i giudici nazionali devono applicare la direttiva.

Domande frequenti

CGUE C-828/24 Erdrich Umformtechnik: di che cosa si trattava nella ritenuta alla fonte sui canoni?

Il procedimento riguardava canoni che una società ceca consociata versava a Erdrich Umformtechnik, con sede in Germania. Tali pagamenti per gli anni dal 2014 al 2018 sono stati assoggettati in Repubblica Ceca a una ritenuta alla fonte del 15 per cento.

Direttiva 2003/49/CE: esiste un termine per l’attestazione relativa all’esenzione fiscale?

Secondo la decisione della CGUE, la direttiva non contiene né un termine per la presentazione dell’attestazione e delle informazioni supplementari, né una limitazione temporale per periodi pregressi. L’esenzione fiscale può quindi, ai sensi dell’art. 1, par. 12, della direttiva, comprendere anche periodi precedenti.

Sentenza della CGUE sull’esenzione dalla ritenuta alla fonte: quali conseguenze pratiche ha la decisione per le imprese?

Per le imprese con pagamenti transfrontalieri di interessi o canoni tra società consociate, la decisione può essere rilevante per l’inquadramento temporale di un’esenzione fiscale. La CGUE ha chiarito che la direttiva stessa non prevede un corrispondente termine decadenziale.

Inquadramento fiscale dei pagamenti transfrontalieri

La decisione C-828/24 mostra quanto possa essere importante, nel diritto tributario, la precisa delimitazione tra presupposti di esenzione previsti dal diritto dell’Unione e norme procedurali nazionali. Proprio nel caso di pagamenti di interessi e canoni tra società consociate, oltre alla direttiva 2003/49/CE occorre considerare con attenzione anche le norme nazionali di recepimento e il rispettivo diritto processuale tributario. MTR Legal Rechtsanwälte assiste imprese, investitori e persone fisiche con patrimoni rilevanti in questioni fiscali transfrontaliere e nell’inquadramento delle disposizioni di diritto tributario dell’UE. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina consulenza legale in diritto tributario.