BMF sulla teoria della separazione modificata in caso di corrispettivo parziale

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Il BMF recepisce la teoria della separazione modificata nei trasferimenti parzialmente onerosi

Il Bundesministerium der Finanzen (BMF, Ministero federale delle Finanze) ha preso posizione, con circolare del 20 ottobre 2026, sull’applicazione della teoria della separazione modificata ai trasferimenti parzialmente onerosi di singoli beni aziendali. La circolare reca il riferimento IV C 6 – S 2241/00066/022/040 ed è stata pubblicata ufficialmente con l’oggetto “Applicazione della teoria della separazione modificata”.

Il motivo è la sentenza del Bundesfinanzhof (BFH, Corte tributaria federale) dell’11 dicembre 2025 – IV R 17/23. Il BFH ha modificato la propria precedente giurisprudenza sulla determinazione del reddito in caso di trasferimenti parzialmente onerosi ai sensi del § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG (Einkommensteuergesetz, legge tedesca sull’imposta sul reddito) e ha respinto la teoria della separazione rigorosa fino ad allora applicata dall’amministrazione finanziaria. La precedente circolare BMF del 12 settembre 2013 – IV C 6 – S 2241/10/10002, BStBl I S. 1164 – è integralmente abrogata dalla nuova circolare.

Decisione del BFH sull’abbandono della teoria della separazione rigorosa

Precedente orientamento amministrativo

Secondo la teoria della separazione rigorosa finora sostenuta dall’amministrazione finanziaria, le riserve latenti venivano disvelate proporzionalmente in caso di trasferimenti parzialmente onerosi. Era determinante il rapporto tra il corrispettivo pagato e il valore venale del bene trasferito.

Il BFH non segue più tale impostazione per la fattispecie aziendale di cui al § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG. In base alla decisione, deve invece applicarsi la teoria della separazione modificata. Secondo tale teoria, il valore contabile viene attribuito proporzionalmente fino a concorrenza del corrispettivo parziale.

Controversia dinanzi al BFH

Il giudice di grado precedente nel procedimento era il Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale tributario della Renania-Palatinato) con sentenza del 14 giugno 2023 – 2 K 1826/20. La controversia riguardava il trasferimento di un terreno edificato dal patrimonio aziendale speciale di un coimprenditore al patrimonio comune di una società di persone consorella, la C-KG. Oggetto del procedimento era l’avviso di accertamento separato 2017 dell’11 agosto 2020.

Il Finanzamt (ufficio delle imposte) e il Finanzgericht avevano assunto, secondo la teoria della separazione rigorosa, una quota unitaria di onerosità pari all’89,51 % per terreno e fabbricato. Il BFH ha modificato l’avviso di accertamento separato nel senso che l’utile aziendale speciale accertato per l’interveniente viene ridotto di 96.530,76 EUR. Il calcolo è stato demandato al Finanzamt; le spese dell’intero procedimento sono state poste a carico del convenuto.

Impostazione motivazionale del BFH

Il IV Senato del BFH non ha ravvisato alcun motivo per rimettere la questione al Großer Senat des BFH (Grande Senato della Corte tributaria federale). Ha inoltre respinto la variante di una teoria della separazione modificata con quota di perdita, poiché, a suo avviso, essa contrasta con il tenore letterale del § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG e con il criterio del valore contabile ivi previsto.

Secondo la seconda massima ufficiale, sono determinanti il senso e la finalità del § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG. La norma mira a consentire ristrutturazioni nell’ambito di società di persone fiscalmente trasparenti mediante trasferimento di singoli beni senza imposizione sul reddito. La teoria della separazione modificata si applica pertanto anche quando, con riguardo alla parte gratuita, sussiste un prelievo.

Il BFH ha distinto espressamente la fattispecie aziendale dal patrimonio privato assoggettato a vincolo fiscale. Per quest’ultimo continua ad applicarsi, secondo giurisprudenza costante, tra l’altro nei procedimenti IX R 15/23 e IX R 17/24, la teoria della separazione rigorosa. La sentenza IV R 17/23 è stata pubblicata il 19 febbraio 2026 ed è documentata, tra l’altro, nella banca dati specialistica dell’IWW con il n. di consultazione 252607 nonché in Der Betrieb 2026, pag. 567.

Nuova formulazione della disciplina amministrativa

Trasferimento parzialmente oneroso

Con la circolare BMF viene riformulato il numero marginale 15 della circolare BMF dell’8 dicembre 2011 – IV C 6 – S 2241/10/10002, BStBl I S. 1279. Secondo tale formulazione, un trasferimento è parzialmente oneroso quando la controprestazione è inferiore al valore venale del bene trasferito.

Come controprestazione rilevano in particolare:

  • pagamenti in denaro,

  • assunzione di passività,

  • attribuzione di diritti societari,

  • riduzione di diritti societari.

Nella misura in cui il trasferimento avviene a titolo oneroso, si configura una cessione. Nella misura in cui avviene a titolo gratuito, deve essere mantenuto il valore contabile. Le riserve latenti vengono disvelate solo nella misura in cui la controprestazione, che non consiste in diritti societari, eccede il valore contabile.

Adeguamento relativo al § 6 Abs. 5 EStG

Anche il numero marginale 38 della circolare BMF viene adeguato. Secondo tale modifica, il § 6 Abs. 5 EStG non è applicabile nella misura in cui riserve latenti vengano disvelate proporzionalmente o integralmente.

In tal modo l’amministrazione finanziaria adegua la propria posizione alla nuova giurisprudenza del BFH. Resta decisivo se e in quale misura il corrispettivo parziale ecceda il valore contabile.

Nessuna realizzazione di perdite in caso di valore venale inferiore

Se il valore venale del bene trasferito è inferiore al valore contabile, la teoria della separazione modificata non comporta, per il cedente, la realizzazione di una perdita. Secondo l’orientamento amministrativo, all’acquirente vengono trasferite tutte le riserve latenti attribuibili al corrispettivo parziale. Di conseguenza, anche gli oneri latenti passano proporzionalmente all’acquirente.

La delimitazione è particolarmente rilevante nei casi in cui corrispettivo parziale, valore contabile e valore venale divergano. Occorre distinguere tra trasferimento parzialmente oneroso e trasferimento interamente oneroso.

Esempi del BMF sul nuovo trattamento

Esempio 1: Assunzione di una passività

A e B partecipano ciascuno al 50 % alla AB-OHG. A detiene nella propria impresa individuale un’autovettura con valore contabile di 1.000 EUR. Il valore venale dell’autovettura è pari a 10.000 EUR. Inoltre, A ha una passività verso la banca del produttore dell’autovettura pari a 3.000 EUR.

Senza attribuzione di diritti societari, A trasferisce il veicolo nel patrimonio comune della AB-OHG. La AB-OHG assume contestualmente anche il finanziamento.

Secondo la soluzione del BMF, sussiste un trasferimento parzialmente oneroso dell’autovettura. Nell’impresa individuale di A vengono disvelate riserve latenti pari a 2.000 EUR. Tale importo risulta dalla passività assunta di 3.000 EUR al netto del valore contabile di 1.000 EUR. La AB-OHG iscrive l’autovettura nell’attivo del patrimonio comune per 3.000 EUR e iscrive al passivo la passività parimenti per 3.000 EUR.

Esempio 2: Corrispettivo parziale inferiore al valore contabile

Alla AB-OHG A e B partecipano ciascuno per metà, con una quota del 50 %. Nell’impresa individuale di A rientra un’autovettura con valore contabile di 1.000 EUR. Il valore venale dell’autovettura è pari a 10.000 EUR. A trasferisce l’autovettura nel patrimonio comune della AB-OHG, senza tuttavia attribuire diritti societari. La AB-OHG paga a tal fine 900 EUR.

Il BMF qualifica l’operazione come trasferimento parzialmente oneroso. Poiché il corrispettivo di 900 EUR è inferiore al valore contabile di 1.000 EUR, nell’impresa individuale di A non vengono disvelate riserve latenti. Lo storno dell’autovettura dall’impresa individuale di A avviene senza effetti sul risultato.

Per l’importo della differenza tra valore contabile e corrispettivo parziale sussiste un prelievo pari a 100 EUR. La AB-OHG deve continuare a iscrivere l’autovettura per 1.000 EUR. Tale importo si compone di costi di acquisto per 900 EUR e di un conferimento di 100 EUR derivante dal trasferimento gratuito.

Esempio 3: Valore venale inferiore al valore contabile

A e B partecipano ciascuno al 50 % alla AB-OHG. Nella propria impresa individuale A detiene un’autovettura con valore contabile di 1.000 EUR. Il valore venale dell’autovettura è pari a 500 EUR. A trasferisce l’autovettura nel patrimonio comune della AB-OHG senza attribuzione di diritti societari. La AB-OHG paga a tal fine 400 EUR.

Secondo il BMF, la soluzione corrisponde al trattamento del secondo esempio. Per l’importo della differenza tra valore contabile e corrispettivo parziale sussiste un prelievo pari a 600 EUR. La AB-OHG iscrive l’autovettura per 1.000 EUR. Tale importo è costituito da costi di acquisto pari a 400 EUR e da un conferimento di 600 EUR derivante dal trasferimento gratuito.

Esempio 4: Trasferimento interamente oneroso in caso di valore venale inferiore

I fatti corrispondono al terzo esempio; tuttavia, la AB-OHG paga 500 EUR per l’autovettura.

Secondo la soluzione del BMF, in questo caso sussiste un trasferimento interamente oneroso. Il § 6 Abs. 5 EStG non è applicabile. A realizza una perdita da cessione pari alla differenza tra valore contabile e valore venale, ossia 500 EUR. La AB-OHG iscrive l’autovettura con costi di acquisto pari a 500 EUR.

Ambito di applicazione e disciplina transitoria

La circolare BMF del 20 ottobre 2026 si applica a tutti i casi pendenti. Per i trasferimenti parzialmente onerosi avvenuti prima del 19 febbraio 2026, la circolare prevede tuttavia una disciplina transitoria. Il 19 febbraio 2026 è il giorno della pubblicazione della sentenza BFH IV R 17/23.

Per tali operazioni precedenti, cedente e acquirente possono chiedere congiuntamente e irrevocabilmente di continuare ad applicare la teoria della separazione rigorosa. L’istanza deve essere presentata al Finanzamt territorialmente competente per il cedente.

La nuova disciplina riguarda quindi in particolare il trattamento fiscale dei trasferimenti di singoli beni aziendali tra patrimonio aziendale speciale e patrimonio comune, nonché fattispecie comparabili nell’ambito di applicazione del § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG. Per imprese, società di persone fiscalmente trasparenti, investitori e persone fisiche con patrimoni rilevanti, la corretta qualificazione di tali operazioni può avere notevole importanza ai fini della determinazione del reddito imponibile. MTR Legal Rechtsanwälte fornisce consulenza in relazione a ristrutturazioni, trasferimenti fiscali e qualificazione di operazioni ai sensi del § 6 Abs. 5 EStG nell’ambito della consulenza legale in diritto tributario.