Influenza dell’intelligenza artificiale nel diritto dei brevetti – BGH, Az. X ZB 5/22
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale – in breve IA – è sulla bocca di tutti. Ciò comporta anche questioni legali. La Corte federale di giustizia ha ora preso una decisione importante riguardo al diritto dei brevetti. Con decisione dell’11 giugno 2024, la BGH ha chiarito che un’IA non può essere un inventore ai sensi della legge sui brevetti (Az.: X ZB 5/22).
L’intelligenza artificiale penetra in sempre più settori della nostra vita. Però, l’avvento dell’IA solleva anche domande legali che riguardano sia il diritto d’autore sia il diritto dei brevetti, come spiegato dallo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che offre consulenza anche nella tutela della proprietà industriale.
Il procedimento davanti alla BGH si basava sulla richiesta di un brevetto per un’invenzione generata autonomamente da un’IA. L’invenzione riguardava un contenitore per cibi e bevande. L’IA doveva essere registrata come inventore del contenitore.
Ufficio brevetti respinge registrazione IA come inventore
L’Ufficio brevetti e marchi tedesco (DPMA) ha respinto la richiesta. Questa decisione è stata motivata dal fatto che solo una persona fisica può essere registrata come inventore. Contro tale decisione è stato presentato ricorso presso il Tribunale dei brevetti federali. Nella prima richiesta ausiliaria, il richiedente aveva infruttuosamente cercato di ottenere una dichiarazione che non fosse necessaria la denominazione dell’inventore. Con un’altra richiesta ausiliaria, il richiedente S. ha avuto successo. Pertanto, la formulazione doveva rispecchiare che S. aveva indotto l’intelligenza artificiale a generare l’invenzione.
Questa formulazione è stata accettata dal Tribunale dei brevetti federali poiché era conforme alle disposizioni relative alla denominazione dell’inventore secondo il § 7, par. 2 del Regolamento sui brevetti. Pertanto, il DPMA dovrebbe riconoscere la nomina dell’inventore come presentata in modo formale e tempestivo. Tuttavia, il presidente dell’Ufficio brevetti e marchi tedesco ha presentato ricorso.
Solo persone fisiche possono essere inventori
Il caso è infine arrivato alla BGH e i giudici di Karlsruhe hanno confermato la decisione del Tribunale dei brevetti. La BGH ha chiarito inizialmente che secondo l’attuale legislazione solo le persone fisiche possono essere nominate inventori e non le macchine. Con il diritto dell’inventore a essere riconosciuto con il nome, il legislatore ha riconosciuto il suo status o onore di inventore. Da ciò deriva che un’Intelligenza Artificiale non può essere nominata né come inventore né come co-inventore. Decisioni simili sono state prese anche in altri paesi.
La decisione del Tribunale dei brevetti di riconoscere la richiesta ausiliaria con la denominazione del richiedente non era contestabile. Qui viene nominata, come richiesto, una persona fisica, e si annota che l’inventore è anche il richiedente, secondo la BGH. Il riferimento aggiuntivo all’IA non viola il Regolamento sui brevetti.
Lo status di inventore comprende anche relazioni legali
La BGH ha ulteriormente spiegato che la posizione di inventore non comprende solo il ritrovamento di un nuovo insegnamento tecnico. In effetti include anche relazioni legali. Un inventore può avere il diritto a un brevetto. Inoltre, vi è anche il diritto alla personalità dell’inventore. Una persona fisica può essere nominata inventore anche se ha utilizzato un’intelligenza artificiale.
Per valutare se vi sia un contributo creativo che giustifichi lo status di inventore, secondo la giurisprudenza costante della BGH, non è necessario che tale contributo abbia un contenuto inventivo autonomo. È importante che il contributo umano influenzi in modo significativo il successo complessivo. Tuttavia, la natura e l’intensità del contributo umano non sono decisive.
Invenzione impossibile senza l’uomo
Anche se un’intelligenza artificiale ha dato un contributo significativo all’invenzione, ciò non contraddice l’affermazione secondo cui almeno una persona fisica, a causa del suo contributo, va considerata inventore. Non esiste, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, un sistema che cerchi insegnamenti tecnici senza alcun intervento umano, ha spiegato la BGH. Pertanto, è sempre possibile nominare una persona fisica come inventore.
La BGH ha chiarito con la sua decisione che in ogni invenzione l’essere umano è ancora determinante, anche se utilizza l’IA. Ciò potrebbe avere effetti anche su ulteriori decisioni nel diritto dei brevetti o nel diritto d’autore in relazione all’uso dell’intelligenza artificiale.
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