Gli aromi non bastano: in un prodotto etichettato come budino al caramello deve essere contenuto anche il caramello. Il Tribunale di Monaco ha deciso (Az.: 33 O 13261/21).
Ciò che è indicato sulle confezioni, deve anche essere presente. Altrimenti si tratta di una violazione del diritto della concorrenza. Se i prodotti suggeriscono con il loro nome un determinato ingrediente, questo deve anche essere effettivamente contenuto. Altrimenti può trattarsi di pubblicità sleale e inganno non ammissibile dei consumatori, spiega lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che ha un focus particolare sulla consulenza nel diritto della concorrenza.
Un esempio di tale inganno è stato il caso discusso presso il Tribunale di Monaco. Qui, il produttore di alimenti imputato aveva messo sugli scaffali dei supermercati un budino con il nome “Caramel Pudding”. In realtà, il budino non conteneva caramello e il gusto era generato solo da aromi. Oltre al nome del prodotto, erano stampate anche tre stelline che avrebbero dovuto fare riferimento agli ingredienti.
Un’associazione concorrente riteneva che questa presentazione fosse pubblicità non ammissibile. Il consumatore si aspetta che un prodotto così denominato contenga effettivamente caramello. Un semplice aroma di caramello non è sufficiente, anche perché non è stato indicato come tale, ma semplicemente come aroma.
L’azione legale ha avuto successo presso il Tribunale di Monaco. Con sentenza dell’11 ottobre 2022, il tribunale ha deciso che si trattava di una violazione della concorrenza ai sensi dell’art. 7 par. 2 del regolamento sulle informazioni sugli alimenti (LMIV). L’obiezione del produttore di alimenti imputato, secondo cui sull’imballaggio era posizionato in modo evidente l’indicazione “senza zuccheri aggiunti” e da qui era chiaramente evidente che il prodotto non potesse contenere caramello, non è stata accettata dal Tribunale di Monaco. Il consumatore capisce con questa indicazione che non è stato aggiunto zucchero.
Anche l’indicazione con le stelline non è stata ritenuta sufficiente. Un’indicazione con tre stelle non è intesa dal consumatore come riferimento a ulteriori informazioni, ma piuttosto come segno della buona qualità del prodotto.
La sentenza si inserisce nella giurisprudenza del BGH, che ha deciso in modo simile in merito a un prodotto con aroma di lampone e vaniglia. Se al consumatore viene suggerito tramite la presentazione del prodotto un determinato ingrediente, questo deve anche essere contenuto.
Avvocati esperti in diritto della concorrenza offrono consulenza presso MTR Legal Rechtsanwälte.