OLG Francoforte sul Meno sulla considerazione delle proprie ricerche su Internet da parte di un tribunale arbitrale
La decisione della Corte d’Appello di Francoforte sul Meno del 26 marzo 2021 (Az.: 26 Sch 18/20) affronta la questione di quanto e a quali condizioni i tribunali arbitrali possono utilizzare nel lodo arbitrale le informazioni che ricercano autonomamente su Internet. La tematica ha un’importanza pratica significativa nel contesto dell’arbitrato, in particolare per le parti dell’ambito del diritto commerciale e societario, che attribuiscono particolare importanza a un procedimento arbitrale efficiente e affidabile.
Contesto della procedura
L’oggetto della decisione era la questione se e in che misura un tribunale arbitrale possa basarsi su informazioni ottenute al di fuori della presentazione effettiva delle parti, in particolare attraverso ricerche autonome su Internet, nella sua decisione. Nel caso di base, una parte aveva contestato che il tribunale arbitrale avesse raggiunto risultati tramite ricerche su Internet senza un’audizione esplicita o possibilità di commento e li avesse usati per la sua decisione.
L’OLG Francoforte sul Meno doveva valutare in particolare se tale approccio violasse il diritto all’udienza legale (§ 1036 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 1042 ZPO) e il principio fondamentale di un procedimento equo, e quali criteri si applicassero per l’inclusione di tali fonti di conoscenza.
L’inclusione delle proprie attività investigative da parte del tribunale arbitrale
Principio di autonomia procedurale e diritto delle parti di essere ascoltate
I tribunali arbitrali hanno generalmente il diritto di strutturare il procedimento in gran parte indipendentemente. Tuttavia, questa autonomia procedurale trova il suo limite nei principi procedurali obbligatori, in particolare il diritto di ogni parte di essere ascoltata e rispettare il principio del contraddittorio.
L’OLG sottolinea che le parti devono avere sempre la possibilità di commentare tutti i fatti e argomenti rilevanti per la decisione. Questo vale in linea di principio anche per le informazioni e i fatti che il tribunale arbitrale non prende dalla presentazione delle parti, ma che raccoglie autonomamente – ad esempio mediante ricerche su Internet. Il criterio in particolare è il § 1042 Abs. 1 ZPO, che stabilisce i principi fondamentali del diritto di essere ascoltati anche per l’arbitrato.
Ammissibilità e limiti delle ricerche autonome basate su Internet
Nel caso specifico, l’OLG ha chiarito che condurre ricerche proprie da parte del tribunale arbitrale è in generale ammissibile, purché le informazioni ottenute siano messe a disposizione delle parti in tempo utile e venga data loro la possibilità di esprimersi. È fondamentale che le parti non siano limitate nei loro diritti processuali da indagini sorprendenti o considerate unilateralmente.
In particolare, le circostanze rilevanti per la decisione che non sono già state introdotte attraverso le dichiarazioni delle parti non possono essere considerate senza preavviso alle parti e senza una possibilità di commento. Il tribunale arbitrale non deve basare il proprio giudizio su fatti ai quali le parti non hanno potuto rispondere.
Nel caso presente, il tribunale arbitrale ha agito in modo più trasparente e ha comunicato adeguatamente i risultati delle sue ricerche, per cui l’OLG non ha potuto riscontrare una violazione procedurale significativa.
Valutazione e rilevanza pratica per l’arbitrato
Significato per l’autonomia delle parti e l’equità del procedimento
La decisione chiarisce che la flessibilità dell’arbitrato lascia spazio a proprie indagini, ma questo margine è limitato da salvaguardie procedurali fondamentali. Una violazione del diritto all’udienza comporta l’impugnabilità o il rifiuto dell’esecutività di un lodo arbitrale ai sensi del § 1059 Abs. 2 Nr. 1 b) ZPO.
Se i risultati delle ricerche sono ottenuti autonomamente, trasparenza e tempestive informazioni alle parti sono obbligatorie. L’enfasi su questi principi favorisce l’accettazione e l’affidabilità delle decisioni arbitrali sia a livello nazionale sia internazionale.
Osservazioni sui procedimenti arbitrali internazionali
La tematica merita particolare attenzione nel contesto degli arbitrati internazionali. I requisiti per il rispetto dei principi procedurali e in particolare del diritto di essere ascoltati devono essere osservati anche in contesti internazionali. Le violazioni possono mettere a rischio il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale, ad esempio ai sensi della Convenzione di New York.
Conseguenze per la pratica
La presente decisione rafforza l’equità formale delle procedure arbitrali e delimita la portata dell’indagine autonoma sui fatti. Le parti devono seguire attentamente gli sviluppi processuali e assicurarsi di sfruttare completamente le loro possibilità di reazione.
In particolare nel contesto aziendale di una pratica procedurale sempre più digitalizzata, la decisione dimostra quanto sia importante il rispetto dei principi fondamentali dello stato di diritto anche nell’arbitrato.
Per aziende, investitori e privati che partecipano ad arbitrati nazionali o internazionali o si occupano di questioni procedurali, si raccomanda un attento monitoraggio della giurisprudenza attuale. Per ulteriori domande riguardanti le questioni esposte, gli avvocati di MTR Legal, con profonda esperienza nel settore dell’arbitrato, sono disponibili a fornire assistenza.