Riprese aeree di opere protette da copyright – Limitazioni della libertà di panorama presso l’OLG Hamm
Lo sfruttamento di riprese aeree che mostrano opere protette da copyright è spesso oggetto di intense discussioni legali. Con la sentenza del 27 giugno 2023 (Az.: I-4 U 247/21), l’Oberlandesgericht (OLG) Hamm ha ridefinito aspetti essenziali della cosiddetta libertà di panorama nel contesto delle riprese aeree, consentendo un’intensa riflessione sulla loro portata nell’era digitale.
Contesto della libertà di panorama
Fondamenti della regolamentazione delle limitazioni nel diritto d’autore
Ai sensi del § 59 della Legge sul diritto d’autore (UrhG), la libertà di panorama concede, sotto determinate condizioni, il diritto di riprodurre e diffondere opere che si trovano in modo permanente su vie, strade e piazze pubbliche. L’obiettivo della regolamentazione è consentire alla collettività di partecipare all’arte nello spazio pubblico senza dover ottenere un consenso separato dal titolare dei diritti per ogni immagine.
Tipiche configurazioni d’applicazione
Tradizionalmente, la libertà di panorama comprende fotografie, disegni e riprese filmiche realizzate dalla prospettiva di una persona su una strada o in uno spazio pubblico generalmente accessibile. Tuttavia, nella pratica è sorto spesso un dibattito sulla misura in cui le nuove tecniche di ripresa – come le immagini scattate da punti elevati o, in particolare, dall’aria con l’uso di droni – debbano essere incluse in questa regolamentazione.
La sentenza dell’OLG Hamm – Motivi principali della decisione
Fatti e oggetto della controversia
La controversia legale riguardava la diffusione di una fotografia realizzata con un drone e pubblicata su una piattaforma online. L’opera, un parco di sculture protetto da diritto d’autore, era stata ripresa da una prospettiva elevata. I titolari dei diritti hanno richiesto l’inibizione, sostenendo che questa realizzazione non fosse coperta dalla libertà di panorama.
Interpretazione giudiziale dell’accessibilità
L’OLG Hamm ha definito criteri centrali riguardo alla caratteristica “da strade, vie o piazze pubbliche”. Secondo il parere del tribunale, la libertà di panorama non è illimitata – in particolare, non concede l’autorizzazione a realizzare riprese da posizioni non generalmente accessibili al pubblico. La realizzazione dell’immagine dall’aria rappresenta una forma di esplorazione che supera chiaramente la situazione di percezione ordinaria e, pertanto, non rientra nella regolamentazione delle limitazioni. In particolare, l’uso di un drone apre una prospettiva artificiale, tecnicamente creata, che non corrisponde più all’accesso di un passante medio.
Conseguenze per l’utilizzo dell’opera
L’OLG Hamm ha chiarito che la realizzazione e lo sfruttamento di tali immagini aeree richiedono generalmente un consenso separato dei titolari dei diritti, a meno che non esista un’altra autorizzazione legale. La limitazione si applica solo se l’opera può essere riprodotta da un luogo aperto al traffico generale – almeno in linea di principio.
Significato legale e impatti
Distinzione rispetto alle tecnologie moderne
Con la sua decisione, l’OLG Hamm si posiziona chiaramente riguardo alle nuove potenzialità tecniche per l’utilizzo delle opere. Mentre in passato erano rilevanti principalmente fotografie classiche da prospettiva statica, oggi sono possibili numerose riprese con droni e immagini aeree che aprono nuovi assi visivi, connessioni e intuizioni. La specifica possibilità tecnica di accesso, secondo il tribunale, non deve ampliare la limitazione della libertà di panorama; piuttosto, ci si deve ancora riferire alla prospettiva di ogni partecipante al traffico.
Implicazioni per le istituzioni culturali e i detentori di diritti
La decisione tende a rafforzare la protezione delle opere protette da copyright nello spazio pubblico. Gli operatori di beni culturali, sculture pubbliche o monumenti architettonici sono dunque liberi di vietare lo sfruttamento di riprese da prospettive particolari – specialmente dall’aria – o di concederlo a pagamento tramite licenze. Essi ottengono maggiore controllo sul valore economico delle loro opere, anche in relazione alla commercializzazione di riproduzioni, souvenir o offerte digitali.
Sviluppo della giurisprudenza
In riferimento alla giurisprudenza della Corte Federale di Giustizia e di altri organi superiori, va notato che la linea dell’OLG Hamm impone requisiti elevati per l’accessibilità e la prospettiva delle riprese, ma rimangono necessarie decisioni caso per caso. Sviluppi tecnici futuri – come sistemi di telecamere autonomi o applicazioni di realtà aumentata – potrebbero generare ulteriori esigenze di revisione. Inoltre, deve essere considerato lo sviluppo del diritto d’autore europeo, in particolare della direttiva UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.
Necessità di intervento legislativo e questioni legali aperte
Decisioni come quella dell’OLG Hamm sollevano la questione se il legislatore debba precisare il § 59 UrhG in considerazione dei progressi tecnologici. L’interpretazione di quando è presente un “luogo pubblico” ai sensi della libertà di panorama rimane in molti casi ancora incerta. Anche gli aspetti internazionali – come la validità delle riprese aeree provenienti dall’estero e la loro diffusione all’interno del paese – sono finora regolamentati solo in parte.
Conclusione
La sentenza dell’OLG Hamm segna un punto significativo per lo sviluppo della libertà di panorama e le sue limitazioni nei confronti delle moderne tecnologie di ripresa. Per tutti coloro che desiderano utilizzare o sfruttare opere nello spazio pubblico, la decisione comporta notevoli margini di manovra e nuovi requisiti per la chiarificazione dei diritti.
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