Rimborso delle spese di riscossione nel recupero crediti del gruppo possibile

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Eleggibilità del rimborso delle spese di recupero crediti nel recupero crediti di gruppo: Nuovi standard grazie alla recente giurisprudenza del BGH

La Corte Federale di Giustizia (BGH), con sentenza del 20 febbraio 2024 (riferimento: VIII ZR 138/23), ha stabilito che le richieste di rimborso delle spese in relazione ai servizi di recupero crediti all’interno di un gruppo possono essere generalmente ammesse. La decisione stabilisce importanti direttive per la gestione dei crediti delle aziende affiliate e chiarisce i requisiti per l’eleggibilità del rimborso delle spese di recupero crediti nel contesto dei servizi interni al gruppo.

Punto di partenza: Distinzione tra servizi di recupero crediti esterni e interni

Tradizionalmente, i costi di recupero crediti sono considerati rimborsabili solo quando un’azienda affida a un’impresa di servizi esterna la riscossione di un credito e richiede commissioni adeguate ai sensi del § 280 BGB in combinazione con le disposizioni di mora. La questione se e in che misura i fornitori di servizi interni al gruppo – ad esempio, un ufficio di recupero crediti interno a un gruppo societario – possano essere considerati un “terzo” ai sensi di queste disposizioni non è stata finora chiarita legalmente. In pratica, spesso si obietta che le prestazioni interne al gruppo sono soggette al cosiddetto “divieto di danno auto-inflitto” e quindi non costituiscono spese rimborsabili.

Decisione del BGH: Criteri determinanti per l’eleggibilità del rimborso

Il BGH, nella sua attuale decisione, ha illustrato in modo dettagliato che la semplice esistenza di un gruppo aziendale non esclude in linea di principio l’eleggibilità del rimborso delle spese di recupero crediti. Piuttosto, si deve verificare se il servizio di recupero crediti interno al gruppo sia effettivamente remunerato separatamente e corrisponda a una posizione di costo economicamente indipendente attribuibile al creditore.

Indipendenza economica e trasparenza dei costi

Secondo il tribunale, l’eleggibilità del rimborso sussiste in particolare quando l’azienda di recupero crediti interna al gruppo opera in modo economicamente indipendente, cioè a pagamento e in base a relazioni di servizio definite esternamente. In questo contesto giocano un ruolo cruciale le regolamentazioni contrattuali, le modalità di fatturazione e la tracciabilità dei costi calcolati. Se all’interno del gruppo vengono sostenuti costi dimostrabili e usuali per i servizi, questi possono essere rivendicati, a determinate condizioni, come danno da ritardo rimborsabile.

Limitazioni e precisazioni

Nonostante l’ammissibilità di principio, il BGH ha sottolineato che l’eleggibilità del rimborso deve essere verificata caso per caso. Non ogni prestazione interna al gruppo genera automaticamente un diritto al rimborso. Rilevante rimane il fatto che vi sia effettivamente uno svantaggio finanziario per il creditore, che non può essere direttamente attribuito al debitore in mora.

Importanza per le aziende e la gestione dei crediti

La decisione conferisce una notevole sicurezza legale alla gestione dei crediti interni al gruppo. Le aziende hanno ora la possibilità di rivendicare diritti di rimborso nei confronti dei debitori morosi anche nei processi di recupero crediti interni al gruppo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di un servizio economicamente indipendente e con contabilità trasparente.

Impatto sulle strutture di gruppo e sulla redazione dei contratti

Per la pratica aziendale, ciò apre la possibilità di organizzare in modo più efficiente le strutture di servizio interne e allo stesso tempo di proteggere efficacemente gli interessi di liquidità del gruppo. Allo stesso tempo, i gruppi devono assicurarsi che le condizioni contrattuali e organizzative riflettano l’indipendenza economica dell’ufficio di recupero crediti e che esistano contabilità trasparenti. Solo su questa base il rischio di controversie sull’eleggibilità del rimborso può essere minimizzato.

Nuove sfide sorgono soprattutto per quanto riguarda la documentazione: Le aziende dovrebbero essere in grado di dimostrare la reale prestazione del servizio e l’adeguatezza della ripartizione dei costi. Altrimenti, vi è il rischio che i diritti di rimborso possano fallire in tribunale.

Inserimento nel contesto giurisprudenziale attuale

La decisione si inserisce in un’evoluzione in cui i servizi interni al gruppo sono trattati sempre più come servizi esterni, a condizione che siano strutturati di conseguenza dal punto di vista giuridico ed economico. Il BGH precisa così la linea della giurisprudenza precedente sull’eleggibilità del rimborso delle spese nel gruppo e chiarisce che il rapporto di gruppo di per sé non costituisce una vicinanza dannosa tra creditore e fornitore di servizi.

Nota pratica: Rilevanza per procedimenti correnti e futuri

La portata della decisione si estende a numerosi settori in cui è affermato il factoring o il recupero crediti interno al gruppo. Essa riguarda rapporti contrattuali correnti e futuri, apre opzioni di azione nell’organizzazione interna della gestione dei crediti e può influenzare la tattica processuale riguardo ai danni da mora.

Conclusione

Con la sentenza della Corte Federale di Giustizia, le linee guida sull’eleggibilità del rimborso delle spese di recupero crediti nei servizi interni al gruppo sono state ridefinite. Rimane determinante l’indipendenza economica, la trasparenza dei costi e il reale onere finanziario del creditore. Le aziende che, nell’ambito delle strutture interne al gruppo, esigono crediti, possono basarsi – con un’attenta stipulazione delle relazioni di servizio – su una situazione giuridica consolidata.

Se vi sono ancora questioni aperte in fase di implementazione o revisione delle strutture di recupero crediti interne al gruppo, nella valutazione dei concetti di fatturazione o nell’applicazione delle relative richieste, gli avvocati di MTR Legal sono a disposizione per chiarire le domande legali individuali.