Contesto: Pubblicità dei prezzi e tutela dei consumatori nell’Unione Europea
Le indicazioni sui prezzi, in particolare sotto forma di pubblicità con presunti sconti, sono al centro dei requisiti normativi nell’Unione Europea. Sia il diritto dei consumatori che quello della concorrenza pongono limiti chiari a chi fa pubblicità, al fine di escludere l’inganno e garantire una concorrenza leale. Particolarmente rilevante è la pratica pubblicitaria di utilizzare un prezzo “precedente” come riferimento per prodotti presuntamente scontati. Con la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 29 giugno 2024, causa C-330/23), è stata nuovamente fornita un’importante precisazione in materia di trasparenza e correttezza nella pubblicità dei prezzi.
Decisione della CGUE: requisiti per il confronto dei prezzi
Caso di partenza e questioni pregiudiziali
Un’azienda commerciale aveva indicato in opuscoli pubblicitari un prezzo “scontato” rispetto a un prezzo “precedente”. Tuttavia, il prezzo indicato come “precedente” non corrispondeva sempre all’ultimo prezzo effettivamente richiesto; in parte, il nuovo prezzo pubblicizzato era addirittura allo stesso livello o superiore. Un’associazione di tutela dei consumatori si è opposta a ciò e ha portato il caso, esaurendo i rimedi nazionali, fino alla CGUE. La questione centrale era se, in una pubblicità dei prezzi all’interno dell’Unione Europea, il presunto vantaggio per il consumatore dovesse essere oggettivamente verificabile o se fosse sufficiente un confronto puramente formale dei prezzi.
Requisiti chiari della Corte di giustizia
La CGUE ha stabilito che un prezzo “scontato” pubblicizzato deve essere in linea di principio inferiore a quello immediatamente precedente richiesto e effettivamente pagato dal commerciante. In caso contrario, ai consumatori viene suggerito un vantaggio di prezzo che in realtà non esiste. La scelta consapevole di un prezzo “precedente” anche solo identico o addirittura superiore è quindi ingannevole e incompatibile con le disposizioni della direttiva sulle indicazioni dei prezzi (Direttiva (UE) 2019/2161 nonché Direttiva 2005/29/CE).
Principali basi giuridiche
Pratiche commerciali sleali e divieto di inganno
Secondo la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), nell’Unione Europea vige un divieto rigoroso di qualsiasi azione ingannevole nei confronti dei consumatori. Le aziende devono quindi garantire che tutti i prezzi menzionati negli annunci commerciali si basino su condizioni di mercato reali e attuali. Se viene pubblicizzato un prezzo presumibilmente ridotto, il riferimento deve essere effettivamente esistente. L’indicazione di “prezzi gonfiati” viola chiaramente tali disposizioni e comporta un rischio significativo di conseguenze legali quali richieste di cessazione o di risarcimento danni.
Attuazione nel diritto nazionale e nella prassi
Con l’attuazione della direttiva sulle indicazioni dei prezzi – recentemente rafforzata dalla Direttiva Omnibus – sussiste l’obbligo di indicare sempre come prezzo di riferimento più recente il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (§§ 11 PAngV n.F.). Queste normative nazionali attuano esplicitamente le disposizioni europee e le concretizzano. Le aziende sono chiamate a strutturare i processi interni in modo tale che vengano fatte solo dichiarazioni pubblicitarie sui prezzi basate su dati reali e verificabili.
Implicazioni e importanza per la pratica aziendale
Sotto esame: ammissibilità della pubblicità dei prezzi
La decisione della Corte di giustizia mostra che la pubblicità dei prezzi con presunti sconti è soggetta a un controllo più rigoroso e che gli operatori di mercato sono sottoposti a verifiche costanti da parte di concorrenti e associazioni di consumatori. Per le aziende, ciò comporta in particolare nei settori di marketing e vendita un aumento del rischio di contestazioni legali in caso di pubblicità dei prezzi errata o poco chiara.
Bilanciamento nel contesto transfrontaliero
Per le imprese che operano a livello internazionale si aggiunge il fatto che le disposizioni europee si applicano direttamente in tutti gli Stati membri. I requisiti circa le indicazioni dei prezzi e la loro trasparenza sono armonizzati in tutta l’Unione. Una pratica poco chiara o ingannevole in un paese può quindi avere ripercussioni e rischi reputazionali di ampia portata nel commercio europeo.
Sviluppi futuri e questioni aperte
Indicazione su procedimenti pendenti e interpretazione
La giurisprudenza attuale della CGUE fornisce un parametro vincolante, ma resta aperta su singole questioni specifiche in termini di valutazione complessiva. In particolare, la precisa determinazione del prezzo “immediatamente precedente” richiesto e le possibili eccezioni richiedono ancora verifica e applicazione da parte dei tribunali nazionali. Nella pratica, è dunque richiesta una sensibilità giuridica quando si preparano campagne pubblicitarie o adeguamenti dei prezzi.
Conclusione
La sentenza più recente della Corte di giustizia dell’Unione europea fornisce chiarezza sulla gestione della pubblicità dei prezzi e definisce regole uniformi per proteggere i consumatori da sconti puramente fittizi e comunicazioni ingannevoli. Le aziende sono vivamente consigliate a monitorare costantemente le proprie pratiche pubblicitarie per garantire la conformità a tali disposizioni, poiché le violazioni possono comportare significative conseguenze di natura civile e, in determinate circostanze, anche di natura amministrativa.
Qualora insorgano ulteriori domande in merito all’ammissibilità della pubblicità dei prezzi, all’attuazione delle attuali disposizioni normative o alla valutazione dei rischi relativi agli sconti, i Rechtsanwalt di MTR Legal sono a disposizione per la valutazione di casi specifici e per lo sviluppo di soluzioni su misura.