Quando si parla di birra, non si scherza più

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Violazione del diritto della concorrenza tramite dichiarazioni ingannevoli

Per quanto riguarda la birra, il Tribunale regionale di Monaco non accetta scherzi. Almeno non quando sull’etichetta della bottiglia non vengono riportate con precisione le informazioni relative all’origine e alla neutralità climatica della birra. Le indicazioni errate sono fuorvianti per il consumatore e costituiscono quindi una violazione del diritto della concorrenza, ha stabilito il Tribunale regionale di Monaco con la sentenza dell’8 dicembre 2023, vietando la pubblicità in questione (Az.: 37 O 2041/23).

Con le indicazioni geografiche, si possono creare nel consumatore idee specifiche sulla qualità e sul gusto di un prodotto, influenzandone così la decisione d’acquisto. Il consumatore non deve quindi essere ingannato riguardo all’origine geografica di un prodotto, secondo lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte, che consiglia, tra l’altro, nel diritto IP e nel diritto della concorrenza.

Inganno del consumatore con informazioni errate sull’origine

Una tale ingannevolezza sull’origine è stata però vista dal LG Monaco nel caso in questione. Qui, un’azienda commerciale aveva indicato sull’etichetta delle bottiglie di birra un indirizzo noto per le birrerie di Monaco. In realtà, a questo indirizzo si trova solo la sede amministrativa dell’azienda, mentre la birra non viene prodotta a Monaco. Questo ha infastidito un’associazione di concorrenza, che ha visto in ciò un’inganno sull’origine della birra. Inoltre, l’associazione si era opposta anche alla promozione della birra con attributi come “produzione climaticamente neutra” o “CO2 positiva”.

Il ricorso dell’associazione presso il LG Monaco ha avuto successo. L’indirizzo noto per le birrerie e indicato sull’etichetta della bottiglia è fuorviante per il consumatore, ha stabilito il tribunale. L’indirizzo trasmette l’impressione che la birra venga prodotta lì, mentre in realtà lì si trova solo la sede dell’azienda commerciale, ha affermato il LG Monaco. L’inganno sull’origine della birra è idoneo a influenzare il consumatore nella sua decisione d’acquisto.

Greenwashing – Le dichiarazioni sulla neutralità climatica devono essere adeguatamente documentate

Anche la pubblicità con le dichiarazioni “CO2 positivo” o “produzione climaticamente neutra” costituisce un inganno inammissibile dei consumatori, ha ulteriormente stabilito il tribunale. L’azienda avrebbe dovuto esporre in modo sufficientemente trasparente i criteri di valutazione per questa valutazione sull’etichetta. Questo però non è accaduto. Un codice QR che conduce a maggiori dettagli non è sufficiente. Anche nel contesto del cosiddetto “greenwashing”, l’azienda deve informare in maniera trasparente il consumatore su come la dichiarata neutralità climatica sia ottenuta. Questo non risulta evidente neppure attraverso le informazioni sul sito web dell’azienda, ha chiarito il LG Monaco.

La pubblicità è un crinale sottile e non deve ingannare il consumatore, come dimostra la sentenza del LG Monaco. Queste violazioni del diritto della concorrenza possono portare a diffide, cause per inibitorie e risarcimento danni. Pertanto, in caso di dubbio, si dovrebbe cercare la consulenza di un avvocato esperto.

MTR Legal Rechtsanwälte consiglia nel diritto IP e nel diritto della concorrenza.

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