Pubblicità sleale con “noto da…”

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Violazione del diritto della concorrenza – Sentenza dell’OLG di Amburgo

Molte aziende promuovono i loro servizi con l’indicazione “noto da…”. Per questo tipo di pubblicità potrebbero valere regole più rigide, secondo una sentenza della Corte d’Appello Regionale Anseatica di Amburgo del 21 settembre 2023 (Az.: 15 U 108/22). Secondo la sentenza, è chiaro che non è sufficiente aver pubblicato annunci pubblicitari sul relativo mezzo di comunicazione. Invece, deve essere stato riportato editorialmente sull’azienda. Inoltre, deve essere fornita una fonte o un link corrispondente.

La pubblicità con la propria notorietà non è generalmente vietata. Chi però promuove con l’indicazione “noto da…” e cita il nome del mezzo di comunicazione, deve essere chiaro che non è sufficiente aver pubblicato un annuncio pubblicitario sul mezzo menzionato. In assenza di una copertura editoriale, questa forma di pubblicità inganna i consumatori e costituisce una violazione della legge contro la concorrenza sleale (UWG), spiega lo studio legale economico MTR Legal Rechtsanwälte, che, tra l’altro, fornisce consulenza in diritto della concorrenza.

“Noto da…” solo tramite reportage editoriali

Nel procedimento davanti all’OLG di Amburgo, la convenuta offriva sul suo sito web la mediazione tra venditori di immobili e agenti immobiliari. Inoltre, la convenuta pubblicizzava con l’indicazione “noto da…” e menzionava poi per nome i media di rilievo. Non erano forniti link o riferimenti. In realtà, l’azienda aveva solo pubblicato annunci pubblicitari sui media menzionati. Una copertura editoriale sull’azienda non era stata fatta nei media elencati.

Un’associazione del settore della concorrenza si oppose, ritenendo la pubblicità ingannevole. L’azione legale ha avuto successo nel procedimento d’appello all’OLG di Amburgo.

Quando un’azienda pubblicizza la sua notorietà in base a mezzi di comunicazione nominati, il consumatore presume che questa notorietà si basi su reportage editoriali e non su pubblicità pubblicata. Non è necessario che il reportage sia positivo, è sufficiente un reportage neutrale. Il consumatore, invece, non associa un reportage negativo con l’indicazione “noto da…”, ha chiarito l’OLG.

Necessità di indicare un link o una fonte

Inoltre, nella pubblicità con notorietà da media menzionati, deve essere fornita anche una fonte o un link. Solo in questo modo il consumatore può comprendere il motivo e la natura della copertura mediatica, ha spiegato ulteriormente la Corte d’Appello Regionale Anseatica. Senza l’indicazione di una tale fonte vi è una violazione del § 5a Abs. 1 UWG. Pertanto, la querelante ha diritto all’inibitoria, ha deciso la corte.

Le violazioni del diritto della concorrenza possono comportare ammonizioni o azioni legali per inibitoria. Per evitare tali conseguenze, è opportuno coinvolgere un avvocato esperto in diritto della concorrenza.

MTR Legal Rechtsanwälte fornisce consulenza nel diritto della concorrenza.

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