Nessuna deduzione come onere speciale per il mantenimento nell’anno di separazione
Il Niedersächsische Finanzgericht (Tribunale tributario della Bassa Sassonia) ha deciso, con sentenza del 26 agosto 2026 (Az. 9 K 10/26, numero di ruolo), che le prestazioni di mantenimento al coniuge stabilmente separato non possono essere dedotte come oneri speciali nel periodo d’imposta della separazione ai sensi del § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG (German Income Tax Act). Il ricorso è rimasto infondato nel merito.
Secondo il giudice, la deduzione come onere speciale è esclusa in questa fattispecie, sebbene una corrispondente limitazione non risulti direttamente dal tenore letterale della disposizione. Determinanti sarebbero piuttosto la ratio e la finalità del § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG, nonché l’inquadramento sistematico della norma rispetto alle disposizioni sulla tassazione dei coniugi.
La decisione riguarda una questione finora non chiarita dalla giurisprudenza di legittimità. Il Niedersächsische Finanzgericht ha ammesso la Revision; il procedimento è pendente dinanzi al Bundesfinanzhof (BFH, Federal Fiscal Court) con il numero di ruolo X R 26/26.
Finalità del § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG
Compensazione per il venir meno del beneficio dello splitting
Secondo la motivazione del Niedersächsische Finanzgericht, il § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG serve in misura essenziale ad attenuare le conseguenze fiscali derivanti dal venir meno del beneficio dello splitting. Secondo il giudice, tale finalità non rileva ancora nell’anno della separazione dei coniugi.
Nell’anno della separazione, per i coniugi sussiste ancora la possibilità di optare per l’accertamento congiunto. In tal modo possono continuare a beneficiare della tassazione secondo la tariffa di splitting. Finché tale diritto di opzione sussiste, il giudice non ravvisa spazio per considerare inoltre le prestazioni di mantenimento al coniuge stabilmente separato come oneri speciali ai sensi del § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG.
Il criterio decisivo della decisione è quindi la prevalenza della tassazione dei coniugi, finché nell’anno della separazione sia ancora possibile l’accertamento congiunto con applicazione della tariffa di splitting.
Inquadramento sistematico nel diritto dell’imposta sul reddito
Il Niedersächsische Finanzgericht fonda inoltre la propria decisione su considerazioni sistematiche. Secondo il giudice, le disposizioni sulla tassazione dei coniugi tengono già ampiamente conto della ripartizione dei redditi e degli oneri tra i coniugi.
Secondo la decisione, vi rientra anche la considerazione delle spese generali di mantenimento nell’ambito del sistema di tassazione dei coniugi. In tale contesto, la sistematica legislativa deporrebbe contro un’ulteriore deduzione come oneri speciali delle prestazioni di mantenimento nell’anno della separazione.
Le considerazioni essenziali del giudice possono essere riassunte come segue:
-
Secondo la decisione, il tenore letterale del § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG non contiene alcuna limitazione espressa per l’anno della separazione.
-
Secondo il giudice, la limitazione deriva dalla ratio e dalla finalità della disposizione.
-
La finalità della norma consiste nell’attenuare il venir meno del beneficio dello splitting.
-
Nell’anno della separazione permane il diritto di opzione per l’accertamento congiunto.
-
La tassazione dei coniugi tiene ampiamente conto della ripartizione dei redditi e degli oneri tra i coniugi.
Rimessione in termini in caso di mancato rispetto del termine per proporre ricorso
Avviso sulla mancata trasmissione elettronica
Oltre alla questione sostanziale relativa alla deduzione come onere speciale, il Niedersächsische Finanzgericht si è occupato anche della rimessione in termini per un termine di ricorso non rispettato. Ai sensi del § 56 Abs. 1 Satz 1 FGO (German Fiscal Court Code), a un ricorrente deve essere concessa, su istanza, la rimessione in termini se sono soddisfatti determinati presupposti.
Il giudice ha deciso che la rimessione in termini può venire in considerazione se, dopo la ricezione del ricorso, il giudice non ha segnalato al ricorrente, entro l’ordinario svolgimento dell’attività dell’ufficio, la mancanza della trasmissione elettronica. Decisiva era al riguardo la questione se un’omissione processuale del giudice possa superare una precedente colpa del ricorrente.
Riferimento alla giurisprudenza del Bundesfinanzhof
Il Niedersächsische Finanzgericht ha fatto riferimento, a tale riguardo, alla giurisprudenza del Bundesfinanzhof. Secondo tale giurisprudenza, una parte processuale può attendersi che errori manifesti siano riconosciuti dal giudice adito entro un termine ragionevole.
La giurisprudenza menziona, ad esempio, la mancanza di una firma quando essa è necessaria per il rispetto del termine. In tali casi, dal dovere processuale di assistenza del giudice deriva che, nell’ambito di un regolare svolgimento dell’attività dell’ufficio, siano adottate misure per evitare un’imminente decadenza dal termine.
Qualora un tale avviso non venga dato nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività dell’ufficio, secondo la giurisprudenza illustrata l’omissione del giudice può superare la precedente colpa del ricorrente. Di conseguenza, deve essere concessa la rimessione in termini.
Revision pendente dinanzi al Bundesfinanzhof
Il chiarimento da parte della giurisprudenza di legittimità è ancora pendente
Il Niedersächsische Finanzgericht ha ammesso la Revision. Secondo le informazioni disponibili, l’ammissione è avvenuta per la rilevanza fondamentale della questione giuridica e ai fini dell’evoluzione del diritto. Il procedimento di Revision è pendente dinanzi al Bundesfinanzhof con il numero di ruolo X R 26/26.
Non sussiste pertanto ancora una decisione definitiva della giurisprudenza di legittimità. La questione se le prestazioni di mantenimento a favore di un coniuge stabilmente separato siano deducibili come oneri speciali nell’anno della separazione resta, fino a una decisione del Bundesfinanzhof, non chiarita in sede di legittimità.
La decisione del Niedersächsische Finanzgericht reca il numero di ruolo 9 K 10/26 ed è datata 26 agosto 2026.
Rilevanza per le pianificazioni fiscali nell’anno della separazione
La decisione evidenzia che il trattamento fiscale delle prestazioni di mantenimento nell’anno della separazione dipende in misura essenziale dall’interazione tra deduzione come onere speciale e tassazione dei coniugi. Secondo l’opinione del Niedersächsische Finanzgericht, il perdurante accesso all’accertamento congiunto con tariffa di splitting osta, in tale periodo, alla deduzione come onere speciale ai sensi del § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG.
Per imprenditori, investitori e privati con patrimoni rilevanti, le questioni fiscali connesse a separazione, mantenimento e scelta del regime di accertamento possono avere una notevole importanza economica. MTR Legal Rechtsanwälte assiste i clienti in questioni di diritto tributario connesse a strutture patrimoniali private e imprenditoriali. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Consulenza legale in diritto tributario.