Mantenimento dei figli: Costi del doposcuola in caso di attività lavorativa del genitore

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Costi dell’assistenza al doposcuola per i genitori lavoratori e la loro classificazione nell’ambito del mantenimento dei figli

La questione se le spese per l’assistenza al doposcuola, che derivano dall’attività lavorativa di un genitore affidatario, possano essere rivendicate come un maggiore fabbisogno ai sensi del diritto al mantenimento, occupa da tempo i tribunali della famiglia. Il Tribunale di Pforzheim si è espresso nuovamente in merito con decisione del 4 marzo 2020 (Az.: 3 F 160/18) e ha precisato i criteri per la valutazione delle suddette spese di assistenza nell’ambito del diritto al mantenimento.

Basi del mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli è disciplinato dal Codice Civile tedesco (BGB), in particolare agli articoli § 1601 e seguenti BGB, e ha lo scopo di coprire il fabbisogno vitale del figlio avente diritto al mantenimento. Questo si compone generalmente del cosiddetto fabbisogno ordinario, che comprende tutte le esigenze usuali del figlio come cibo, abbigliamento, alloggio, istruzione e attività ricreative. I valori di riferimento sono indicati nella tabella di Düsseldorf, utilizzata come parametro per la determinazione del mantenimento dei figli a livello nazionale.

Il fabbisogno ordinario copre regolarmente i costi della gestione quotidiana della vita. Oltre al fabbisogno ordinario, possono essere richiesti, in casi particolari, un maggiore fabbisogno o un fabbisogno straordinario. Secondo il diritto al mantenimento, si parla di maggiore fabbisogno quando si tratta di un’esigenza continuativa, che si presenta regolarmente per un lungo periodo e comporta un impegno economico significativo, non coperto dal mantenimento tabellare.

Assistenza al doposcuola: distinzione tra fabbisogno ordinario e maggiore fabbisogno

Un aspetto spesso discusso riguarda la misura in cui i costi per l’assistenza al doposcuola possano essere considerati come maggiore fabbisogno. Questa questione assume rilievo soprattutto quando il genitore affidatario svolge un’attività lavorativa e si affida a un’assistenza esterna per il figlio. I costi per l’assistenza al doposcuola non nascono da particolari esigenze del figlio ma sono indirettamente motivati dall’attività lavorativa di uno dei genitori.

Nel caso in esame, l’assistenza al doposcuola è stata organizzata esclusivamente per permettere al genitore affidatario di svolgere la propria attività lavorativa. Il figlio assistito non aveva necessità della assistenza aggiuntiva per particolari circostanze o bisogni individuali.

Il Tribunale di Pforzheim ha chiarito che tali costi di assistenza, in questi casi, non sono da considerarsi come maggiore fabbisogno ai sensi dell’articolo § 1610 comma 2 BGB. Il Tribunale ha motivato che l’assistenza al doposcuola non rappresenta qui una prestazione riferita al figlio e superiore al fabbisogno ordinario, bensì è riconducibile alle condizioni personali ed economiche del genitore affidatario.

L’ulteriore onere economico derivante dall’assistenza al doposcuola, pertanto, non riguarda originariamente la situazione di bisogno del figlio, ma va ricondotto alla sfera privata del genitore affidatario. Le esigenze di assistenza sorte per l’attività lavorativa non comportano quindi che l’altro genitore debba sostenere una quota maggiore di mantenimento.

Classificazione giuridica e conseguenze pratiche

La sentenza del tribunale si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato, secondo il quale i costi per un’assistenza esterna resa necessaria dall’attività lavorativa non giustificano un’eccezione rispetto al fabbisogno classico del figlio. Un maggiore fabbisogno autonomo viene riconosciuto solo quando l’assistenza tramite il doposcuola sia direttamente nell’interesse e a favore dello sviluppo o di particolari necessità del figlio, ad esempio in caso di peculiari esigenze di supporto o di circostanze personali eccezionali.

Spese di assistenza che derivano dalla libera scelta professionale o economica del genitore affidatario vengono invece considerate come parte integrante del proprio fabbisogno vitale e, dal punto di vista del diritto al mantenimento, non devono essere ripartite sull’altro genitore. Il genitore non affidatario non è quindi generalmente obbligato a partecipare a tali costi aggiuntivi sotto la forma di maggiore fabbisogno.

Va comunque considerato che ogni singolo caso deve essere valutato individualmente. Qualora emergano, per particolari circostanze, aspetti valutativi differenti – ad esempio se il figlio ha specifiche necessità di sostegno o la frequenza al doposcuola serve all’integrazione – è possibile una distinta valutazione giuridica.

Conclusioni e prospettive

La recente decisione del Tribunale di Pforzheim chiarisce che le spese connesse all’assistenza al doposcuola, quando sono finalizzate esclusivamente a rendere possibile l’attività lavorativa del genitore affidatario, generalmente non vengono riconosciute come maggiore fabbisogno ai sensi del diritto al mantenimento dei figli. La classificazione giuridica si basa rigidamente sul principio secondo cui il fabbisogno del figlio è determinato da proprie necessità inerenti al benessere fisico e psichico e non dalla situazione lavorativa individuale del genitore affidatario.

Tuttavia, la decisione lascia spazio a considerare particolari situazioni individuali che possano richiedere una valutazione diversa. Nel caso di dubbi sul mantenimento dei figli e sull’inquadramento corretto delle spese di assistenza, è quindi raccomandabile cercare soluzioni personalizzate e avvalersi di una consulenza legale qualificata.

Per domande più approfondite e un’analisi precisa della vostra situazione, gli avvocati presso MTR Legal sono a vostra disposizione.

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