Scostamenti nella procedura: Vincolo ai termini tra udienza orale e decisione nei procedimenti arbitrali
Il Tribunale Superiore Regionale di Francoforte sul Meno, con una recente decisione (Ordinanza del 22 aprile 2021, n. 26 Sch 12/21), ha precisato l’ambito di applicazione dei termini previsti dalla legge nel processo civile nei confronti dei procedimenti arbitrali. L’obbligo di rispettare un determinato periodo tra la conclusione dell’udienza orale e il momento della pronuncia di una decisione giudiziaria è chiaramente normato dal diritto processuale per i tribunali statali. Per i tribunali arbitrali, invece, manca una regolamentazione corrispondente — e ciò non senza motivo.
Principi per la formazione della decisione nei tribunali statali
Ai sensi dell’art. 310, comma 1, ZPO (Codice di procedura civile), i tribunali statali sono obbligati a pronunciare o notificare le loro sentenze, in linea di principio, al più tardi entro tre settimane dalla conclusione dell’udienza orale. Questo termine serve a rendere la formazione della decisione comprensibile, trasparente e chiaramente delimitata nel tempo per le parti. Inoltre, un intervallo di tempo adeguato previene che emozioni emerse nel dibattimento finale influenzino in modo inammissibile la formazione della decisione. Questi termini soddisfano l’esigenza di certezza del diritto e trasparenza dei procedimenti statali.
Procedimenti arbitrali: Regime processuale autonomo senza vincolo legale ai termini
Al contrario, i procedimenti arbitrali sono essenzialmente caratterizzati dall’autonomia privata delle parti. Ai sensi dell’art. 1042, comma 4, ZPO, le parti – salvo diverso accordo – sono libere di modellare autonomamente il procedimento davanti al tribunale arbitrale. Questo riguarda anche lo svolgimento e la fissazione delle scadenze. Un termine minimo, previsto appositamente per i procedimenti giudiziari statali, tra l’ultima udienza orale e la decisione non si applica all’arbitrato, salvo diverso accordo tra le parti.
Decisione dell’OLG Francoforte sul Meno
Nel caso in questione, una parte si è opposta a un lodo arbitrale sostenendo che la decisione fosse stata presa prematuramente dopo la chiusura dell’udienza orale, e quindi non rispondesse agli standard minimi dello stato di diritto. Il Tribunale Superiore Regionale di Francoforte sul Meno ha respinto questa tesi, chiarendo che i tribunali arbitrali non sono vincolati ai termini previsti dall’art. 310, comma 1, ZPO. Tali requisiti non possono essere dedotti dalla normativa sull’arbitrato.
Il legislatore ha piuttosto volutamente rinunciato a una fissazione rigida dei termini, soprattutto nei procedimenti arbitrali, nell’interesse della flessibilità e dell’efficienza. L’autonomia delle parti e l’esigenza di riservatezza e rapida risoluzione delle controversie sono qui in primo piano.
Costituzionalità e requisiti dello stato di diritto
Il tribunale ha ricordato che i procedimenti stabiliti autonomamente dalle parti o previsti dal regolamento arbitrale sono generalmente sufficienti per garantire l’osservanza del diritto di essere ascoltati e del giusto processo. Una violazione dei principi dello stato di diritto sussiste solo se il procedimento appare arbitrario o se vengono violate garanzie procedurali fondamentali. Tali circostanze non sono state rilevate nel caso da decidere.
Significato pratico: Margini di manovra e certezza del diritto
La decisione dell’OLG Francoforte sul Meno chiarisce che le parti di un accordo arbitrale non rinunciano affatto alla tutela della trasparenza procedurale fondamentale. Sono, anzi, messe in condizione di stabilire gli standard appropriati per la propria controversia, a condizione che siano rispettati i diritti procedurali fondamentali. Tuttavia, i tribunali arbitrali sono comunque tenuti a garantire il diritto di essere ascoltati e un procedimento equo – non sussiste però un vincolo totale al diritto processuale statale.
Scostamenti nell’arbitrato: Opportunità e sfide
In particolare nelle controversie commerciali e d’investimento internazionali, l‘arbitrato offre ampi margini di manovra. Per imprese, investitori e privati facoltosi, ciò comporta, da un lato, procedure più rapide e una maggiore riservatezza, ma, dall’altro, anche requisiti più elevati per la definizione contrattuale di termini e principi procedurali. La definizione accurata di un regolamento arbitrale può quindi avere un impatto decisivo sull’efficienza e la trasparenza di un procedimento arbitrale.
Conclusione
La giurisprudenza attuale dell’OLG Francoforte sul Meno sottolinea le peculiarità della procedura arbitrale, in particolare riguardo alla sua flessibilità nella pianificazione delle udienze e nei termini di pronuncia della decisione. L’allontanamento dal diritto processuale statale non rappresenta qui una mancanza, ma è espressione della potestà normativa autonoma delle parti.
Se dovessero sorgere ulteriori domande sullo svolgimento, sulle possibilità di regolamentazione o sul controllo delle decisioni arbitrali, gli avvocati di MTR Legal sono sempre a disposizione, in modo riservato, per informazioni e valutazioni personalizzate.