Il diritto d’uso sul logo dell’associazione non termina con l’uscita dell’autore

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Diritti d’uso gratuiti sui loghi associativi: effetti alla cessazione della titolarità d’autore

La Corte d’Appello di Francoforte sul Meno, con una decisione di grande rilievo (sentenza del 04.07.2023, Az. 11 U 6/22), ha esaminato la portata del diritto d’uso secondo la legge sul diritto d’autore relativo a un logo di associazione, chiarendo questioni centrali sulla connessione con l’appartenenza associativa dell’autore creativo. L’analisi seguente illustra i presupposti giuridici, le particolarità strutturali nel contesto associativo e le conseguenti implicazioni per la pratica organizzativa.

Importanza dei diritti d’uso secondo il diritto d’autore sui loghi associativi

Attività creativa e tutela del diritto d’autore

Creazioni come i loghi delle associazioni possono essere tutelate come opere d’arte applicata ai sensi della legge sul diritto d’autore, purché rappresentino una propria creazione intellettuale ai sensi del § 2 comma 1 n. 4 UrhG. La creazione di un logo da parte di un socio conferisce pertanto normalmente diritti d’autore su questo segno. Il diritto d’autore comprende sia il diritto esclusivo all’utilizzo sia il diritto di trasferire o concedere i diritti d’uso a terzi.

Portata e trasferibilità dei diritti d’uso

Nell’ambito dell’attività associativa accade spesso che i membri forniscano prestazioni creative che vengono messe a disposizione dell’associazione per essere utilizzate. Ciò assume particolare rilievo nei casi in cui sorgano controversie su se e in quale misura l’associazione possa continuare a utilizzare l’opera, qualora il membro che ha realizzato la creazione esca dall’associazione o altri fattori pongano fine alla sua appartenenza.

Decisione della Corte d’Appello di Francoforte e la sua portata

Fatti e svolgimento del processo

Nel caso di specie, un membro aveva progettato il logo ufficiale dell’associazione. Dopo la fine della propria iscrizione, la persona affermava che, con la cessazione dell’appartenenza, anche il diritto dell’associazione di utilizzare il logo fosse estinto. Si chiedeva l’immediata cessazione di ogni ulteriore utilizzo dell’opera.

Il tribunale di primo grado aveva inizialmente accolto la posizione dell’autore; tuttavia, con il ricorso, il caso fu portato davanti alla Corte d’Appello di Francoforte. Qui si decise che, attraverso la concessione del logo per l’uso associativo, era sorto un semplice diritto d’uso che non si estingue con la cessazione della qualità di socio.

Valutazione e inquadramento giuridico

Il tribunale ha chiarito che un’opera creata da un socio – salvo diversa pattuizione contrattuale – può essere concessa all’associazione per un uso permanente. Il conferimento di un semplice diritto d’uso comporta quindi l’autorizzazione a utilizzare l’opera a prescindere dalla permanenza della qualità di socio dell’autore. La sola cessazione dell’appartenenza non costituisce motivo per l’estinzione di un diritto d’uso già concesso.

Tale considerazione si basa in particolare sulla finalità dell’associazionismo: attività creative vengono spesso realizzate per e nell’interesse di un’attività associativa duratura. Sarebbe incompatibile con il funzionamento pratico di un’associazione se, a ogni cambiamento di membri, la base per l’uso delle identità centrali dell’associazione – come i loghi – venisse meno.

Particolarità nella strutturazione dei diritti d’uso nel contesto associativo

Assenza di accordi espliciti

In molti casi non esistono accordi scritti o chiaramente documentati circa la natura e la portata dei diritti d’uso sulle opere creative. Rilevante è allora la probabile volontà delle parti al momento della creazione e della concessione dell’opera. La Corte d’Appello di Francoforte sottolinea che, sulla base della finalità della disposizione e delle circostanze, si può normalmente concludere che venga conferito un semplice diritto d’uso all’associazione.

Diritti di revoca e revocabilità

La revoca dei diritti d’uso concessi è possibile solo in presenza di condizioni restrittive, ad esempio in situazioni insostenibili secondo il § 42 UrhG. Questo non sussisteva nel caso deciso; in particolare, non è stato illustrato alcun motivo grave che giustificasse il ritiro della concessione d’uso all’associazione.

Conseguenze per l’attività associativa e i rapporti giuridici

Sicurezza di pianificazione per le associazioni

La decisione rafforza la certezza giuridica per le associazioni registrate e organizzazioni simili. In caso di trasferimento regolare dei diritti d’uso su creazioni come i loghi, queste possono presumere che, anche a seguito di un cambio di personale, il loro utilizzo sia garantito e quindi la continuità dell’immagine esterna dell’associazione sia preservata.

Rilevanza per gli autori

Per gli autori dei loghi associativi – siano essi membri o esterni – è importante considerare che il conferimento del logo all’associazione comporta normalmente la concessione permanente dei diritti d’uso. Chi intende prevedere limitazioni diverse deve concordarle in modo chiaro e inequivocabile per iscritto.

Accordi chiari come soluzione

Per motivi giuridici è quindi consigliata la documentazione e la strutturazione proattiva della cessione dei diritti. In assenza di un accordo scritto espresso, l’interpretazione si basa sulle circostanze, la volontà presunta e consuetudini della vita associativa.

Conclusioni e prospettive

La giurisprudenza della Corte d’Appello di Francoforte sul Meno fornisce stabilità nella gestione dei diritti d’uso secondo il diritto d’autore relativi ai loghi associativi. I diritti d’uso essenzialmente concessi permangono anche dopo la cessazione della relativa appartenenza, salvo diversa espressa pattuizione. Si crea così una base sia pratica sia giuridicamente sicura per lo sviluppo organizzativo e creativo delle associazioni.

Per domande ulteriori o specifiche relative alla concessione e all’utilizzo di segni e opere protetti dal diritto d’autore nel contesto associativo, gli avvocati di MTR Legal sono a disposizione.

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