Diritto dei marchi – Mancata sufficiente capacità distintiva attraverso un ulteriore “E”

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Una “E” aggiuntiva non crea un sufficiente carattere distintivo nel diritto dei marchi. Questo è stato chiarito dal Tribunale di Monaco con la sentenza del 19 gennaio 2023 (n. di pratica: 1 HK O 13543/21).

I marchi rappresentano un bene prezioso per le aziende. È quindi importante registrarli e proteggerli in modo completo. Lo studio legale MTR Legal Rechtsanwälte ha posto un focus della sua consulenza sulla tutela della proprietà intellettuale e assiste i suoi clienti, tra l’altro, nel diritto dei marchi.

Affinché un segno possa essere registrato come marchio, deve possedere un sufficiente carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi di altre aziende. Inoltre, non deve esserci rischio di confusione con marchi già registrati. Una “E” aggiuntiva nel nome non fornisce il necessario carattere distintivo, come ha deciso il Tribunale di Monaco nella controversia sui marchi tra due costruttori automobilistici.

Nel caso in questione, il costruttore di automobili convenuto aveva pubblicizzato sul suo sito web due dei suoi modelli con il nome dell’azienda e l’aggiunta “es 6” o “es 8”, e pianificava di lanciare i modelli così denominati sul mercato tedesco. Un altro costruttore automobilistico ha ritenuto che ciò violasse i suoi diritti sui marchi registrati “S 6” e “S 8”, poiché esisteva il rischio di confusione. Ha quindi intentato una causa per inibitoria e risarcimento danni.

La causa è stata accolta. Il Tribunale di Monaco ha evidenziato che i segni potrebbero essere collegati mentalmente, e quindi esiste un rischio di confusione. Ha inoltre motivato che proprio nel settore automobilistico, il nome del produttore è spesso meno rilevante rispetto alla denominazione del modello e perciò non è legalmente determinante per la valutazione del rischio di confusione. Le denominazioni dei modelli si sviluppano spesso come marchi autonomi nel senso di marchi secondari.

Sebbene il segno differisca graficamente dal marchio registrato per via della “E” aggiuntiva, non garantisce un sufficiente carattere distintivo, poiché almeno foneticamente, i segni potrebbero essere collegati mentalmente, creando così un rischio di confusione, ha dichiarato il tribunale. Inoltre, la “E” è associata alla denominazione “elettrico” o “elettronico”. Pertanto, esiste il rischio che il consumatore supponga che il “es 6” sia semplicemente la versione elettrica dell’ “S 6”.

Avvocati esperti nel diritto della proprietà industriale presso MTR Legal offrono consulenza nel diritto dei marchi.

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