Nessuna sanzione disciplinare in caso di rifiuto stabile e ben motivato del diritto di visita da parte di un minore – Analisi approfondita di una sentenza dell’OLG Hamm
La Corte d’Appello di Hamm si è recentemente occupata di un caso in cui un minore di 14 anni ha rifiutato il diritto di visita ordinato dal tribunale con uno dei genitori. Oggetto del procedimento era la questione se, in presenza di un rifiuto continuo e comprensibile da parte del minore, possano essere imposte misure coercitive contro il genitore affidatario (OLG Hamm, decisione del 25.07.2024, Az. 5 WF 119/24).
Quadro giuridico della regolamentazione delle visite
Significato delle disposizioni giudiziarie in materia di diritto di visita
Le disposizioni giudiziarie relative al diritto di visita sono di norma vincolanti per le parti ai sensi dell’art. 1684 BGB e, in caso di violazione, sono fondamentalmente eseguibili tramite misure coercitive. L’attuazione forzosa — ad esempio tramite sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 89 FamFG — presuppone che un genitore impedisca attivamente o almeno passivamente che il diritto di visita abbia luogo.
Volontà del minore come elemento rilevante
Nei procedimenti davanti al tribunale della famiglia, la volontà e il desiderio dei minori più grandi assumono crescente importanza. A partire da una certa età e maturità il diritto all’autodeterminazione del minore viene maggiormente considerato. La giurisprudenza valuta se il rifiuto di un minore nei confronti di un genitore sia avvenuto in modo autonomo, stabile e comprensibile oppure se eventuali influenze da parte di terzi svolgano un ruolo determinante.
Svolgimento concreto e valutazione giudiziaria
Situazione di partenza
Nel caso in esame, un minore di 14 anni ha rifiutato in modo costante, per lunghi periodi, di incontrare il genitore non affidatario, nonostante l’adulto di riferimento affidatario avesse ripetutamente tentato di invogliare il ragazzo a partecipare — senza successo. Il genitore non affidatario ha quindi avviato un procedimento per l’applicazione coattiva dell’ordinanza sul diritto di visita.
Motivazione della decisione dell’OLG Hamm
Con la sua decisione, l’OLG Hamm ha chiarito che le misure coercitive non devono essere imposte quando il minore manifesta una volontà consolidata, autonoma e plausibile di rifiutare il diritto di visita. In tali casi, il genitore affidatario non viola colpevolmente la regolamentazione giudiziaria se ha dimostrato di aver fatto tutto ciò che gli era ragionevolmente possibile per motivare il minore a rispettare l’ordinanza. L’obbligo genitoriale di facilitare il diritto di visita trova i propri limiti quando una volontà matura ed espressa del minore si oppone e il genitore affidatario non ha ulteriori possibilità di influenza.
Rilevanza per il diritto di famiglia e per i futuri conflitti sul diritto di visita
Tutela del benessere del minore
La decisione sottolinea l’importanza del benessere del minore e i limiti degli obblighi genitoriali nell’attuazione del diritto di visita. Una volontà espressa in modo esplicito dal minore rappresenta, nella prassi giuridica familiare, un fattore decisivo, soprattutto dal raggiungimento di una certa età e maturità. L’applicazione automatica di misure coercitive non risponde più al benessere del minore in questi casi e viene ritenuta non consentita nella prassi giudiziaria.
Implicazioni pratiche in situazioni di separazione e divorzio
La decisione dell’OLG Hamm avrà probabilmente effetti soprattutto nei procedimenti riguardanti adolescenti a partire più o meno dai 14 anni. In tali casi, è fondamentale distinguere se il rifiuto del diritto di visita derivi da una convinzione autonoma del minore o da influenze di terzi. Il tribunale sottolinea che solo una mancanza di impegno o un atteggiamento di diniego del genitore affidatario può, in determinate circostanze, dare luogo a una sanzione — non così nei casi in cui il minore rifiuti il contatto in modo autonomo e costante.
Distinzione da altre situazioni di caso
È necessaria un’analisi differenziata qualora sorgano dubbi sull’autenticità della volontà del minore o vi siano indizi di una manipolazione mirata da parte delle figure di riferimento. In queste situazioni, il giudice deve esaminare accuratamente chi e per quali motivi abbia indotto il minore a rifiutare il diritto di visita.
Conclusioni e ulteriori esigenze di chiarimento
La giurisprudenza dell’OLG Hamm evidenzia che, con l’aumentare dell’età e della maturità del minore, la sua volontà deve essere presa in considerazione e l’ambito degli obblighi genitoriali per l’attuazione delle disposizioni sul diritto di visita può risultare limitato. Tuttavia, la distinzione tra una volontà autentica del minore e influenze esterne rimane una questione centrale nei procedimenti di diritto di famiglia e richiede una valutazione attenta caso per caso.
La decisione si inserisce in un crescente numero di pronunce giudiziarie che sottolineano l’importanza della volontà del minore e i limiti nell’applicazione coattiva delle ordinanze in ambito familiare. Chi abbia bisogno di assistenza legale in situazioni analoghe o abbia domande sull’attuazione o sulla configurazione delle regole relative al diritto di visita, può rivolgersi agli avvocati di MTR Legal per una consulenza approfondita e accurata.