Traduzione delle testimonianze nell’arbitrato consentita da parte dei membri della parte

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Ammissibilità delle traduzioni da parte di soggetti non giurati provenienti dall’ambiente di una parte nell’arbitrato

La Corte d’Appello di Francoforte sul Meno, con ordinanza del 3 agosto 2022 (Az.: 26 Sch 19/21), ha pronunciato una decisione di rilievo pratico sulla traduzione delle testimonianze nell’ambito dei procedimenti arbitrali. L’oggetto della controversia era la questione se fosse ammissibile che una persona, riconducibile a una delle parti coinvolte nell’arbitrato e non generalmente giurata, si occupasse della traduzione della deposizione di un testimone durante la procedura arbitrale. La decisione mette in evidenza la flessibilità e l’autonomia che caratterizzano il diritto procedurale arbitrale in merito all’organizzazione della procedura e sollecita nuove riflessioni per le parti e i loro rappresentanti legali.

Arbitrato: autonomia e principi procedurali

Possibilità di regolamentazione autonoma

L’autonomia procedurale è uno dei tratti distintivi dell’arbitrato. Parti e collegi arbitrali possono determinare autonomamente ampie parti dello svolgimento del processo. Ciò comprende anche la scelta dei traduttori per le testimonianze, purché non vi si oppongano norme di legge inderogabili o non emergano conflitti di interesse evidenti. La Corte d’Appello di Francoforte ha confermato nella sua decisione che nella traduzione delle testimonianze dei testimoni non si deve necessariamente ricorrere a interpreti giurati, ma possono anche essere coinvolte persone vicine alle parti.

Garanzia del diritto di essere ascoltati

Tuttavia, un elemento centrale dell’arbitrato rimane la garanzia del diritto di essere ascoltati. Anche in caso di procedura flessibile, deve essere garantito che tutti i partecipanti possano comprendere il contenuto essenziale delle testimonianze e prendere posizione in merito. La Corte d’Appello di Francoforte ha sottolineato, in questo senso, l’importanza della cosiddetta «equità procedurale». Se sorgono dubbi sull’accuratezza della traduzione o il sospetto di un’influenza impropria, spetta al collegio arbitrale adottare misure adeguate – come, ad esempio, la nomina di un interprete neutrale.

Limiti dell’autonomia delle parti: nessun vincolo rigido alla prassi giudiziaria

Differenze rispetto al processo giurisdizionale statale

La decisione mette in luce come il diritto arbitrale si discosti dalle norme processuali del Codice di Procedura Civile (ZPO), che sono determinanti per i procedimenti davanti ai tribunali statali. Mentre nelle procedure giudiziarie si ricorre generalmente a traduttori pubblicamente nominati e giurati, nell’arbitrato si può volontariamente derogare a tale principio. Qui la priorità è data a una soluzione modellata sulle peculiarità del caso singolo e concordata dalle parti. Le parti stesse possono quindi incidere sull’imparzialità e sulla qualificazione del traduttore.

Possibilità di controllo successivo

Il tribunale statale, che viene coinvolto ad esempio in una procedura di annullamento dopo la conclusione dell’arbitrato, si limita a verificare che siano rispettati i principi fondamentali – in particolare il diritto di essere ascoltati e un processo equo. Un controllo approfondito dei dettagli, come la scelta e la nomina del traduttore, di norma non viene effettuato fintantoché non ricorrono gravi irregolarità procedurali o evidenti rischi di abuso. Nella decisione, la Corte d’Appello di Francoforte non ha rilevato indizi di una violazione sostanziale dei diritti delle parti.

Implicazioni per la prassi arbitrale e per chi partecipa al procedimento

Flessibilità pratica e rischi

Per aziende, investitori e privati con un rilevante patrimonio, che spesso sono parte in arbitrati nazionali o internazionali, la decisione apre maggiori margini di autodeterminazione nella gestione del procedimento. Anche persone vicine alle parti – come dipendenti o altre persone di fiducia – possono quindi svolgere traduzioni, purché l’organo arbitrale non abbia dubbi circa imparzialità e correttezza. Ciò può comportare risparmi sia in termini di costi sia di tempo.

D’altro canto, non si deve trascurare che una flessibilità eccessiva può comportare anche delle incertezze. Soprattutto nei casi transfrontalieri o in situazioni particolarmente conflittuali, possono sussistere elevati requisiti di trasparenza e integrità nella conduzione del procedimento. I tribunali arbitrali, pertanto, devono continuare a valutare il quadro procedurale alla luce dei principi costituzionali e del diritto internazionale dell’arbitrato.

Ulteriori valutazioni giuridiche

La decisione è attualmente definitiva, tuttavia resta da vedere come si evolverà la giurisprudenza in casi analoghi. Per le parti è consigliabile regolare in maniera esplicita nelle clausole compromissorie e nella fase preparatoria le proprie aspettative relativamente a traduzioni e interpretazioni, e curare attentamente la documentazione. In questo modo si possono evitare potenziali conflitti interpretativi in seguito.

Conclusione

La sentenza della Corte d’Appello di Francoforte sul Meno sottolinea la specifica autonomia degli arbitrati rispetto ai processi giudiziari statali e rafforza l’autonomia procedurale delle parti. La possibilità di coinvolgere persone vicine alla parte per la traduzione delle testimonianze può rendere il procedimento più flessibile, ma anche più rischioso qualora l’organo arbitrale non adempia ai propri obblighi di vigilanza. Ciò che resta decisivo, in ultima istanza, è garantire uno svolgimento del procedimento equo e trasparente per tutti i partecipanti.

Nel caso in cui sorgano incertezze riguardo la gestione delle traduzioni, l’organizzazione della procedura o altre strutture rilevanti nell’ambito del procedimento arbitrale, gli avvocati di MTR Legal, forti di esperienza consolidata a livello nazionale e internazionale, sono a disposizione per una consulenza riservata.

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