Separazione nonostante il peso sui figli: Nessun impedimento al divorzio

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Divorzio nonostante il carico emotivo per i figli minori dovuto alla separazione dei genitori: criteri decisionali e valutazione giudiziaria

Il Tribunale regionale superiore di Stoccarda, con il numero di fascicolo 18 UF 30/23, ha pubblicato il 17 gennaio 2024 una sentenza che affronta la questione di quanto il carico psicologico sui figli minori derivante dalla separazione dei genitori possa costituire un motivo ostativo al divorzio ai sensi dell’art. 1568 BGB (clausola di protezione sociale). La decisione chiarisce in quali circostanze si possa considerare di rinunciare ad un divorzio e quali siano i limiti imposti dal legislatore.

Quadro giuridico del divorzio

Secondo il diritto di famiglia tedesco, un matrimonio può essere sciolto ai sensi dell’art. 1565 comma 1 BGB se risulta fallito e la comunione di vita tra i coniugi non sussiste più. Tuttavia, il legislatore prevede eccezionalmente che si possa rinunciare al divorzio qualora e finché lo scioglimento del matrimonio rappresenti, per figli minori comuni o per un coniuge, a causa di circostanze straordinarie, una situazione di insostenibile gravità (§ 1568 BGB).

Criteri rilevanti per l’applicazione della clausola di gravità

Presupposti e limitazioni

Con la sentenza in questione, l’OLG Stoccarda sottolinea che l’applicazione della clausola di insostenibile gravità ai sensi dell’art. 1568 BGB deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente che i figli soffrano di disagi psicologici a causa della separazione, poiché il legislatore presume che, nella maggior parte dei casi, la separazione dei genitori provochi di norma un disagio psicologico nei figli coinvolti. Affinché si possa derogare al divorzio, sono necessari invece situazioni eccezionali, i cui effetti superano chiaramente il livello «normale» di disagio.

Livello richiesto di compromissione del benessere del minore

La prassi giudiziaria richiede, per una prospettiva di successo secondo l’art. 1568 BGB, che il divorzio comporti una compromissione grave, eccezionalmente intensa e concreta del benessere del minore. Esperienze di perdita standard, come spesso avviene in caso di separazione o divorzio, non giustificano la rinuncia allo scioglimento del matrimonio. La soglia per “un’insostenibile gravità” viene superata solo quando il benessere del minore è messo a repentaglio dal divorzio in maniera tale da comportare conseguenze psicologiche o fisiche particolarmente gravi e con effetti duraturi sul bambino.

Onere della prova e valutazione da parte dei tribunali

Anche considerando perizie psicologiche o familiari disposte sul minore, il tribunale esamina accuratamente la sussistenza effettiva di tale eccezionale gravità. Occorre sempre valutare attentamente se gli svantaggi derivanti dal mantenimento del matrimonio – ad esempio a causa di conflitti genitoriali continui – non siano persino maggiori rispetto al divorzio. Il legislatore valuta complessivamente che, di norma, un matrimonio di facciata mantenuto non risponde al benessere del minore.

Conclusioni della sentenza dell’OLG Stoccarda

Nel caso trattato, la parte resistente ha argomentato contro il divorzio sostenendo che la separazione avrebbe compromesso i figli comuni. Tuttavia, il tribunale ha precisato che tali pressioni psicologiche, pur comprensibili e da prendere seriamente, non soddisfano affatto i rigorosi requisiti della norma eccezionale. Solo in presenza di dimostrate, straordinarie conseguenze prodotte direttamente dal divorzio – ad esempio manifeste patologie psichiche riconducibili direttamente all’atto della separazione – può, in casi particolari, rendersi opportuno rinunciare al divorzio. Nel caso di specie, pur ravvisando la sofferenza dei figli, l’OLG non ha riconosciuto una “gravità insostenibile” e ha confermato il principio del divorzio.

Rilevanza sociale e giuridica della decisione

La sentenza sottolinea l’importanza di una ponderazione differenziata degli interessi nel contesto del diritto di famiglia. In particolare, evidenzia che le procedure di divorzio devono essere sempre valutate caso per caso e che semplici disagi emotivi non proteggono automaticamente i figli comuni dalla dissoluzione del matrimonio dei genitori. In tal modo il tribunale protegge, da un lato, il benessere del minore da conseguenze oggettivamente insostenibili, ma tutela anche i diritti fondamentali della personalità e della libertà dei coniugi sanciti costituzionalmente.

Indicazione delle fonti

La decisione si basa sulla sentenza dell’Oberlandesgericht Stuttgart (Az. 18 UF 30/23) del 17 gennaio 2024. Per una corretta classificazione si rimanda alla pubblicazione ufficiale su https://urteile.news/OLG-Stuttgart18-UF-3023Kein-Absehen-von-Scheidung-bei-Leiden-der-Kinder-unter-Trennung~N33637


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