Diritto al risarcimento dei danni nel contesto dello scandalo delle emissioni diesel – Sentenza del Tribunale di Düsseldorf
Il Tribunale di Düsseldorf, il 3 settembre 2019, ha emesso una decisione di particolare rilievo nell’ambito della gestione del cosiddetto scandalo delle emissioni diesel (LG Düsseldorf, sentenza del 03.09.2019, n. 7 O 166/18). Dopo un esame approfondito, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per un diritto al risarcimento del danno dell’acquirente contro il produttore per danno doloso e contrario ai buoni costumi ai sensi dell’art. 826 BGB. I giudici hanno così valutato il comportamento dell’azienda automobilistica convenuta come una violazione dei principi fondamentali di correttezza della concorrenza e della tutela dell’affidamento nei rapporti giuridici.
Contesto del caso
Al centro della controversia vi erano la consegna e l’acquisto di un veicolo diesel dotato di un dispositivo di disattivazione illecito. L’attore aveva acquistato il veicolo in questione nel 2015 confidando nel rispetto dei limiti di emissione prescritti per legge e senza essere a conoscenza della funzione nascosta volta a manipolare i valori delle emissioni. Solo in seguito alla diffusione pubblica delle manipolazioni, egli apprese che il veicolo acquistato rispettava i limiti di ossido di azoto solo in condizioni di prova.
Valutazione giuridica: Danneggiamento doloso e contrario ai buoni costumi
Presupposti dell’art. 826 BGB
Secondo il Tribunale di Düsseldorf, sono presenti sia i presupposti oggettivi che soggettivi della responsabilità per danneggiamento doloso e contrario ai buoni costumi:
- Comportamento oggettivamente contrario ai buoni costumi: Lo sviluppo consapevole e l’integrazione di un software concepito per falsificare i risultati delle misurazioni delle emissioni nei banchi di prova sono stati qualificati come violazione dei valori fondamentali della correttezza nei rapporti giuridici. Lo scopo di tale manipolazione era quello di ingannare sia le autorità di omologazione sia i clienti finali circa le reali emissioni del veicolo.
- Dolo: Il Tribunale ha rilevato che i dirigenti dell’azienda convenuta non solo erano a conoscenza dello sviluppo e della messa in servizio di tale dispositivo di disattivazione, ma ne approvavano anche l’impiego. Gli elementi soggettivi richiesti – in particolare la consapevolezza della frode e l’approvazione del danno – risultavano, secondo il giudizio del Tribunale, sussistenti.
Nesso di causalità della produzione del danno
L’azione ingannevole del produttore ha rappresentato, secondo il Tribunale di Düsseldorf, la causa determinante dell’acquisto del veicolo da parte dell’attore. Se l’acquirente avesse conosciuto il dispositivo di disattivazione illecito e le sue vaste conseguenze sull’omologazione e sull’utilizzo del veicolo, non avrebbe proceduto all’acquisto.
Calcolo e portata del danno
Pertanto, l’attore ha diritto allo scioglimento del contratto di compravendita. Tuttavia, il prezzo di acquisto ricevuto dall’attore è soggetto a conguagli previsti dalla normativa sul risarcimento (indennità per l’uso dei chilometri percorsi). Il calcolo preciso è stato effettuato sulla base del chilometraggio al momento dello scioglimento e costituisce sempre una decisione caso per caso.
Significato per gli acquirenti interessati e per il settore automobilistico
La sentenza del Tribunale di Düsseldorf rappresenta in modo esemplare numerosi procedimenti simili a livello nazionale e sottolinea le conseguenze civilistiche che possono derivare in casi di manipolazioni organizzate compiute dai produttori. In particolare, la decisione rafforza la posizione giuridica di quei consumatori che hanno acquistato veicoli confidando nel rispetto delle prescrizioni pubblicistiche e delle dichiarazioni dei produttori. Inoltre, la sentenza offre chiarimenti giuridici riguardo alla questione dell’imputazione della condotta dannosa all’interno di un gruppo societario, nonché sugli elementi oggettivi e soggettivi della contrarietà ai buoni costumi.
Osservazioni sullo sviluppo futuro
Va sottolineato che la gestione giuridica dello scandalo delle emissioni diesel è ancora in pieno svolgimento. Numerosi procedimenti di diverso grado si occupano dei presupposti per la pretesa, delle questioni sulla prescrizione e dell’ampiezza dei diritti al risarcimento. I limiti di questa gestione giuridica sono tuttora oggetto di decisione dei tribunali; una valutazione definitiva dipenderà in gran parte dall’esito delle sentenze delle più alte corti non ancora pronunciate (ad esempio Corte federale di giustizia, Corte di giustizia dell’Unione europea).
Indicazione delle fonti e avviso sui procedimenti in corso
Le considerazioni si basano sulla sentenza pubblicata del Tribunale di Düsseldorf (sentenza del 03.09.2019, n. 7 O 166/18) – disponibile su www.urteile.news – nonché su una valutazione della letteratura e della giurisprudenza rilevanti in materia di “manipolazioni delle emissioni e risarcimento del danno”. Considerato che, in relazione allo scandalo delle emissioni diesel, ci sono ancora procedimenti pendenti, vale la presunzione di innocenza.
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