Pretese di risarcimento in materia di diritto dei mercati finanziari da parte degli azionisti di Wirecard: nessun riconoscimento come crediti concorsuali – Inquadramento e contesto
Il caso Wirecard ha suscitato, sia a livello nazionale che internazionale, ampi dibattiti in merito alla responsabilità e alla tutela degli azionisti. In particolare, si pone la questione se gli azionisti possano far valere pretese risarcitorie derivanti dalla violazione di obblighi in materia di diritto dei mercati finanziari nel procedimento fallimentare contro Wirecard AG quale credito da insinuare nello stato passivo. Con sentenza del 29 novembre 2022, il Tribunale di Monaco I (Az. 29 O 7754/21) ha dettato indicazioni di principio su questo complesso di problemi.
Inquadramento della decisione del Tribunale di Monaco I
Contesto e oggetto del procedimento
Dopo lo scandalo Wirecard, numerosi azionisti si sono trovati a fronteggiare ingenti perdite patrimoniali. Molti hanno fondato le proprie pretese risarcitorie sulla presunta violazione degli obblighi informativi previsti dal diritto dei mercati finanziari, in particolare in relazione a presunte comunicazioni ad hoc errate o mancanti, così come alla violazione di ulteriori disposizioni in materia da parte della società o dei suoi organi.
In tale contesto, gli azionisti hanno presentato al curatore fallimentare di Wirecard AG domande di risarcimento da iscrivere allo stato passivo (§ 38 InsO). Sulla validità di questa procedura si è pronunciato il Tribunale di Monaco I.
Tesi centrale della sentenza
Il Tribunale di Monaco I ha chiarito che le pretese risarcitorie degli azionisti derivanti da violazioni del diritto dei mercati finanziari non possono essere iscritte allo stato passivo come crediti concorsuali ai sensi dei §§ 38 ss. InsO. A parere del tribunale, tale fondamento giuridico deve essere trattato invece come credito postergato ai sensi del § 39 comma 1 n. 5 InsO.
Ciò si motiva principalmente con il fatto che le pretese fatte valere sono soggette alla natura di capitale proprio degli azionisti. Esse rappresentano l’espressione del rapporto di rischio e responsabilità societaria tra azionista e società e devono quindi essere qualificate come crediti postergati. Un’equiparazione con i veri creditori della società per azioni, le cui pretese si basano su rapporti sinallagmatici, contrasterebbe con la struttura prevista dalla normativa fallimentare.
Anche il richiamo a possibili pretese risarcitorie di natura extracontrattuale, secondo il tribunale, non conduce a una diversa valutazione. Anche in presenza di fondamento extracontrattuale il collegamento con la partecipazione societaria rimane determinante.
Conseguenze giuridiche e pratiche per gli azionisti
Impatto sulla procedura fallimentare
Con la qualificazione come credito postergato, ai sensi del § 39 comma 1 n. 5 InsO, le pretese derivanti dall’acquisto o dalla sottoscrizione di azioni fondate sulla violazione di obblighi informativi in materia di diritto dei mercati finanziari sono prese in considerazione nella procedura fallimentare solo dopo la completa soddisfazione di tutti i crediti concorsuali privilegiati (ad es. crediti derivanti da forniture, prestazioni, finanziamenti, ecc.). In pratica, ciò comporta regolarmente l’esclusione della reale soddisfazione di tali pretese.
Distinzione rispetto ad altri gruppi di creditori
Uno degli obiettivi fondamentali del diritto fallimentare è la parità di trattamento dei creditori, considerando il rispettivo grado e il rapporto di rischio. Il tribunale sottolinea che gli azionisti, in quanto “apportatori di capitale proprio”, partecipano al rischio imprenditoriale della società e perciò, in caso di insolvenza, devono essere postergati rispetto alle pretese dei finanziatori esterni. Ciò comprende anche i casi in cui gli azionisti fondano le proprie pretese su violazioni di obblighi da parte della società.
Tutela degli investitori nel mercato dei capitali e postergazione societaria
La decisione riflette la distinzione sistematica tra pretese risarcitorie in materia di diritto dei mercati finanziari e il principio societario della postergazione. Sebbene la tutela degli investitori nell’ambito della procedura KapMuG e la possibilità di far valere pretese risarcitorie per informazione ingannevole sul mercato dei capitali siano in linea di principio riconosciute, nella procedura fallimentare si applicano stringenti limiti giuridici se la pretesa si collega allo status di socio.
Prospettive e sviluppi futuri
La decisione del Tribunale di Monaco I si inserisce nel solco, finora restrittivo, della giurisprudenza in materia di pretese risarcitorie derivanti dal diritto dei mercati finanziari, influenzate dal rapporto societario tra azionista e società. Resta pertanto per gli azionisti, di regola, preclusa la possibilità di realizzare tali pretese come crediti concorsuali.
Rimane da vedere se questa interpretazione giuridica troverà conferma anche nei gradi superiori e in casi analoghi. Nel frattempo, il procedimento continua ad essere oggetto di accertamenti e giudizi in relazione agli aspetti politici, di vigilanza e penali del complesso Wirecard; vige la presunzione di innocenza.
Conclusioni e possibili azioni
Alla luce della situazione giuridica attuale, gli azionisti che si ritengono danneggiati da violazioni di obblighi previsti dal diritto dei mercati finanziari sono di regola relegati a una posizione postergata nella procedura fallimentare. L’inquadramento giurisdizionale sottolinea la separazione tra pretese risarcitorie in materia di mercati finanziari e la legittimazione dei crediti nell’ambito fallimentare.
Fonte: Tribunale di Monaco I, sentenza del 29.11.2022, Az. 29 O 7754/21
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