Prestazioni in caso di decesso derivanti da assicurazioni sulla vita: la revoca da parte degli eredi impedisce la donazione prevista
Il Tribunale di Frankenthal (n. 8 O 282/21, sentenza del 14.11.2022) si è recentemente occupato dei presupposti giuridici che devono essere presi in considerazione nel tentativo di donazione di una prestazione in caso di decesso derivante da un’assicurazione sulla vita. Il procedimento evidenzia quanto possa essere complessa e articolata l’attribuzione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita in caso di successione.
Circostanza fattuale e oggetto della causa
Nel caso esaminato, una contraente deceduta aveva tentato, pochi giorni prima della sua morte, tramite una comunicazione all’assicurazione sulla vita, di trasferire i diritti alle prestazioni derivanti dalla sua polizza preesistente a favore di una persona a lei vicina. Gli eredi della defunta si opposero, dopo l’apertura della successione, a tale disposizione. Essi dichiararono successivamente la revoca e richiesero il pagamento della somma assicurata all’eredità.
Natura giuridica della designazione del beneficiario e trasferimento della prestazione assicurativa
Diritto al beneficio nel contratto di assicurazione sulla vita
La designazione di un beneficiario in un contratto di assicurazione in caso di decesso comporta conseguenze molto diverse dal punto di vista patrimoniale: un beneficiario designato in modo irrevocabile acquisisce, con il verificarsi dell’evento assicurato, un proprio diritto alla prestazione; un diritto revocabile può invece essere modificato o annullato dalla persona assicurata in vita.
Nel caso concreto, il diritto al beneficio in caso di decesso era sì stato designato, ma con natura revocabile. Tuttavia, prima della sua malattia, la de cuius non aveva ancora effettuato un trasferimento giuridicamente valido dei diritti, ma aveva tentato di farlo solo poco prima della morte tramite un nuovo documento.
Donazione tra vivi – requisiti formali e accettazione
Una donazione tra vivi richiede, ai sensi del § 518 cpv. 1 BGB, generalmente la forma dell’atto notarile oppure – in mancanza di questo – l’esecuzione effettiva della medesima (cosiddetta donazione manuale). Tuttavia, la defunta non aveva proceduto ad alcuna notarizzazione. Il tentativo di modificare il diritto al beneficio a favore della persona destinataria non ha costituito, secondo il tribunale, una donazione valida, qualora la prestazione non fosse stata previamente versata a tale persona. Il contratto di donazione è quindi rimasto inefficace in modo sospensivo.
Significato del diritto di revoca degli eredi
Dopo il decesso della contraente, gli eredi, quali successori legali, hanno potuto revocare la donazione rimasta in sospeso. Il tribunale ha sottolineato che un tentativo di donazione in cui la promessa elargizione non era stata ancora eseguita e mancava il contratto nella forma prescritta è stato reso inefficace dalla revoca degli eredi. Gli eredi si sono opposti alla richiesta della destinataria designata, con la conseguenza che la prestazione è ricaduta nell’eredità e non era destinata alla persona donataria.
Qualificazione civilistica e distinzioni
Differenza tra diritto al beneficio e cessione del credito
La sentenza evidenzia in particolare la distinzione tra la designazione di beneficiario contrattuale e la cessione del diritto al pagamento. Una modifica della designazione del beneficiario è possibile esclusivamente secondo le regole previste dal contratto di assicurazione, mentre una cessione del credito, ad esempio tramite una cessione o una donazione, richiede ulteriori requisiti di diritto civile.
Rilevanza per la pianificazione ereditaria e la strutturazione contrattuale
Proprio nell’ambito della pianificazione ereditaria la sentenza riveste particolare importanza: essa evidenzia quanto sia fondamentale una cura attenta e tempestiva nella definizione dei diritti al beneficio nonché il rispetto dei requisiti di forma nel trasferimento dei diritti alle prestazioni delle assicurazioni sulla vita, al fine di ridurre al minimo eventuali controversie – in special modo tra eredi in concorrenza.
Implicazioni pratiche
La sentenza del Tribunale di Frankenthal fornisce chiarezza circa i diritti e gli obblighi degli eredi, dei beneficiari e dei contraenti. Essa dimostra che le modifiche o i trasferimenti delle prestazioni in caso di decesso effettuati dopo la morte nell’ambito di un’assicurazione sulla vita sono soggetti a rigorose disposizioni civilistiche e, in particolare, che i tentativi di donazione non validi nella forma restano revocabili dagli eredi. I contraenti dovrebbero quindi prestare particolare attenzione già in vita a una regolamentazione chiara e giuridicamente sicura dei diritti al beneficio.
Nota sulla procedura in corso e sviluppi futuri
Si tratta di una sentenza di primo grado. Il quadro giuridico definitivo potrebbe eventualmente essere modificato a seguito di un appello o di una decisione della Suprema Corte. La decisione deve essere interpretata, in particolare, alla luce della giurisprudenza della Corte federale di giustizia.
Fonte
Urteil des Landgerichts Frankenthal (8 O 282/21) vom 14.11.2022, berichtet u. a. unter: https://urteile.news/LG-Frankenthal-Pfalz__Verschenken-von-Todesfall-Leistung-aus-Lebensversicherung-scheitert-am-Widerruf-der-Erben~N32412.
In caso di domande riguardanti la definizione dei beneficiari nelle assicurazioni sulla vita, la pianificazione successoria o la rivendicazione e la difesa di diritti in relazione a prestazioni contrattuali assicurative o a donazioni, gli avvocati presso MTR Legal sono a disposizione con ampia esperienza e una prospettiva internazionale.