Inquadramento giuridico di cerchi di donazione e sistemi a piramide
I cosiddetti cerchi di donazione, che rappresentano una variante dei classici sistemi a piramide, suscitano regolarmente notevoli perplessità nella giurisprudenza. Questi modelli mirano a far sì che i partecipanti effettuino inizialmente un pagamento, che viene poi distribuito a diversi membri all’adesione di ulteriori persone. Le condizioni di partecipazione sono strettamente legate al reclutamento di nuovi membri – la sopravvivenza del sistema dipende quindi principalmente dalla costante acquisizione di nuovi partecipanti.
Valutazione civilistica: diritti alla restituzione
La questione se e in che misura i partecipanti che hanno aderito a tali cerchi di donazione e hanno effettuato pagamenti possano far valere il diritto alla restituzione degli importi versati, è oggetto di numerose controversie davanti ai tribunali civili. Al centro dell’esame vi è regolarmente la qualificazione dei pagamenti effettuati e la loro conformità con le disposizioni del Codice Civile tedesco (BGB).
Nel caso concreto davanti al Tribunale di Oldenburg (sentenza del 17.06.2008, Az.: 2 S 127/08), è stata richiesta la restituzione di una somma di denaro che la ricorrente aveva pagato alla resistente nell’ambito di un sistema a piramide, camuffato come «cerchio di donazione». L’obbligazione di pagamento non è stata valutata isolatamente, ma nel contesto dei requisiti legali previsti per le donazioni ex § 516 BGB e dei principi relativi all’illiceità (§ 138 BGB) nonché all’indebito arricchimento (§ 812 BGB).
Illiceità e nullità dell’accordo
I cerchi di donazione si collocano regolarmente al confine dell’illiceità morale. Sono in particolare da ritenersi illeciti ai sensi del § 138, comma 1, BGB, quando la continuazione del sistema presuppone necessariamente che i partecipanti successivi non abbiano alcuna reale possibilità di ricevere contropartite o pagamenti. In virtù di questo principio strutturale, i successi per i nuovi partecipanti sono di fatto esclusi non appena la crescita si arresta. Molti tribunali valutano quindi tali accordi come nulli.
L’inefficacia dell’accordo concluso comporta che vengano meno i presupposti giuridici delle prestazioni ricevute. Secondo una consolidata giurisprudenza, si configura una prestazione priva di causa (§ 812, comma 1, frase 1 BGB), in quanto manca un valido accordo di donazione. I destinatari dei pagamenti possono pertanto essere obbligati, in linea di principio, alla restituzione.
Divieto dei sistemi a piramide alla luce del diritto penale e della concorrenza
Oltre all’ambito civilistico, i sistemi a piramide sono regolarmente rilevanti anche sotto il profilo penale. Ai sensi del §16, comma 2 della legge contro la concorrenza sleale (UWG), è vietata la gestione o la promozione di sistemi di distribuzione nei quali la prospettiva di vantaggi economici dipende essenzialmente dal reclutamento di nuovi partecipanti. La punibilità (§ 16 UWG) e le sanzioni da parte delle autorità di vigilanza possono dar luogo ad ulteriori controversie civili, ad esempio nell’ambito di azioni di restituzione o risarcimento danni.
Sebbene queste disposizioni riguardino in particolare gli operatori commerciali, anche i cosiddetti “modelli di donazione” privati possono, in determinate circostanze, essere qualificati come concorrenza sleale o come reato.
Obblighi di restituzione ed eccezioni
La restituzione dei pagamenti è subordinata a particolari condizioni ai sensi dei §§ 812 e seguenti BGB. Nel singolo caso vanno esaminati in particolare i motivi di esclusione, ad esempio qualora il soggetto che effettua il pagamento abbia a sua volta tenuto un comportamento illecito (parola chiave: «in pari delicto» – corresponsabilità di entrambe le parti). Nella giurisprudenza si discute non di rado se il diritto alla restituzione sia escluso quando il partecipante abbia consapevolmente aderito a un sistema che dall’esterno risultava manifestamente illecito. Al centro vi è la questione della necessità di tutela della parte che ha effettuato il pagamento.
D’altra parte, le pretese di restituzione non devono essere respinte in modo generalizzato, nemmeno se il soggetto che ha pagato era a conoscenza della struttura del sistema, poiché l’attenzione principale deve essere rivolta alla tutela della collettività e, in particolare, all’integrità dei rapporti giuridici.
Conclusione e prospettive
La partecipazione a cerchi di donazione e sistemi a piramide conduce regolarmente a controversie in tema di restituzione e di illiceità degli accordi sottostanti. Gli aspetti civilistici, della concorrenza e penali si sovrappongono spesso. Proprio la complessità della situazione giuridica e la pluralità di possibili casistiche rendono indispensabile un’attenta valutazione delle singole fattispecie.
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