Valutazione giudiziaria delle affermazioni pubblicitarie per i disinfettanti – Il criterio della “tollerabilità cutanea”
L’affermazione pubblicitaria di un produttore secondo cui un disinfettante sarebbe “tollerabile per la pelle” è, secondo una decisione della Corte Federale di Giustizia (BGH, Az. I ZR 108/22), inammissibile. Il tribunale ha stabilito che tale dichiarazione non è compatibile con i severi requisiti della normativa sulla concorrenza, poiché trae in inganno il pubblico di riferimento e viola i divieti pubblicitari previsti dal diritto farmaceutico. Il seguente contributo illustra quali siano i criteri giuridici prioritari nella promozione dei disinfettanti e quali margini di manovra rimangano alle aziende.
Ammissibilità delle affermazioni relative alla salute in relazione ai biocidi
Criterio del divieto di inganno
Secondo l’art. 5, comma 1, della UWG (Legge contro la concorrenza sleale), è vietato qualsiasi comportamento commerciale che contenga indicazioni false o idonee a trarre in inganno circa caratteristiche essenziali di un prodotto. Ciò include in particolare dichiarazioni che suscitano aspettative riguardo alla sicurezza o innocuità per la salute di un prodotto che non sono oggettivamente giustificate.
I disinfettanti sono di norma biocidi, il cui scopo principale è eliminare microrganismi, batteri e virus o impedirne la proliferazione. Ne consegue che devono necessariamente contenere ingredienti che agiscono specificamente sui microrganismi. Tuttavia, questi meccanismi d’azione possono anche comportare potenziali reazioni fisiologiche sulla pelle umana, come irritazioni cutanee o reazioni allergiche. Standard tecnici e studi pertinenti dimostrano che anche i disinfettanti apparentemente delicati possono, in determinate condizioni, compromettere l’aspetto della pelle.
Comprensione oggettiva del consumatore
Nel caso specifico, la Corte Federale conferma le decisioni precedenti: se un disinfettante viene pubblicizzato con l’attributo “tollerabile per la pelle”, i consumatori lo interpretano come l’assenza di effetti negativi sulla pelle. Una tale promessa di qualità trasmette un grado di delicatezza illimitato nei confronti della pelle, che le proprietà del prodotto – vista la composizione dei principi attivi – non possono garantire. Senza prove scientifiche convalidate o un’autorizzazione conforme alle disposizioni di legge, tale affermazione non può essere mantenuta.
Inoltre, le affermazioni pubblicitarie relative alla salute per i biocidi e i disinfettanti sono vietate ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR), anche quando chi fa pubblicità ritiene soggettivamente corretta l’affermazione o questa si basa su singoli risultati di studio.
Limiti legali nella promozione dei prodotti – in particolare secondo il diritto farmaceutico e in materia di concorrenza
Distinzione rispetto alle dichiarazioni ammissibili
Affermazioni come “tollerabile per la pelle”, “delicato sulla pelle” o “privo di effetti collaterali” richiedono un supporto basato su evidenze che, nella pratica, è difficilmente realizzabile. Anche i riferimenti a test dermatologici, di per sé, non sono sufficienti, poiché non forniscono ai destinatari informazioni adeguate e spesso non presentano la necessaria generalizzabilità dal punto di vista metodologico.
Obblighi di informazione e diritto di etichettatura
Le norme vigenti prevedono che la pubblicità dei disinfettanti distingua chiaramente tra le effettive proprietà documentate del prodotto e le affermazioni pubblicitarie positive. Non solo la normativa sulla concorrenza, ma anche quella relativa ai biocidi e la legge sulla pubblicità dei prodotti sanitari garantiscono una protezione completa dei consumatori. Le aziende devono quindi, nell’etichettatura e promozione dei propri prodotti, prestare attenzione sia alla trasparenza sia alla verifica scientifica delle dichiarazioni rese.
Significato della sentenza della Corte Federale per produttori e distributori
La sentenza chiarisce le restrizioni esistenti sulle affermazioni pubblicitarie relative alla salute nel settore dei biocidi. Produttori e distributori di disinfettanti sono tenuti a rispettare le restrizioni pubblicitarie vigenti, al fine di evitare il rischio di costose azioni inibitorie e diffide. Una documentazione dettagliata della compatibilità del prodotto e, se necessario, un’autorizzazione delle dichiarazioni da parte dell’autorità competente sono imprescindibili, così come un continuo aggiornamento delle affermazioni pubblicitarie in base alle nuove disposizioni regolatorie.
Produttori e pubblicitari possono trarre dalla decisione della Corte Federale che un marketing trasparente, basato su conoscenze scientifiche, è imprescindibile nel delicato settore dei biocidi.
Per le aziende impegnate nella promozione di disinfettanti o prodotti biocidi simili, è consigliabile una scrupolosa valutazione legale delle affermazioni pubblicitarie adottate. Per domande relative a dichiarazioni e misure pubblicitarie consentite, il Rechtsanwalt di MTR Legal è disponibile per una valutazione individuale.