I pronipoti non sono considerati nipoti fiscalmente nelle donazioni

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Bisnipoti nell’imposta sulle donazioni: nessuna equiparazione ai nipoti nonostante la vicinanza familiare

Con l’ordinanza del 27.08.2020 (Az. II B 39/20 (AdV)), la Corte federale delle finanze (BFH) ha nuovamente confermato che i bisnipoti – diversamente dai nipoti – non rientrano, ai fini dell’imposta sulle donazioni, nel gruppo agevolato della classe I n. 2 dell’art. 15, comma 1, dell’ErbStG. La decisione affronta una questione sempre più rilevante nella prassi in relazione all’aumento delle trasmissioni patrimoniali e fornisce chiarezza sul trattamento fiscale dei discendenti diretti e meno prossimi.

Contesto e quadro giuridico

L’imposta sulle donazioni in Germania collega l’entità della tassazione in modo determinante al grado di parentela tra donante e beneficiario. Il legislatore distingue fondamentalmente tra varie classi fiscali, che disciplinano sia le franchigie sia le aliquote. Secondo l’art. 15, comma 1, ErbStG, rientrano nella classe I in particolare figli, figliastri e nipoti della persona donante. Per questi beneficiari privilegiati valgono franchigie maggiorate e aliquote ridotte.

In considerazione delle realtà sociali di famiglie plurigenerazionali e della trasmissione intergenerazionale di patrimoni, in passato si è spesso discusso se anche i bisnipoti dovessero essere ricompresi in questo ambito di favore fiscale – ad esempio, quando la generazione dei genitori è già deceduta oppure i trasferimenti patrimoniali avvengono tra più generazioni durante la vita.

Il caso concreto in contestazione

Nel caso in esame si trattava della trasmissione di beni patrimoniali a bisnipoti, in cui i ricorrenti richiedevano l’applicazione della classe I n. 2 prevista per i nipoti. In particolare, i ricorrenti si rifacevano al senso e allo scopo della norma, volta ad alleggerire fiscalmente la famiglia allargata. Consideravano sussistente una lacuna normativa involontaria, da colmare mediante interpretazione teleologica, in quanto la legge non cita espressamente i bisnipoti. Su questo punto la BFH si è opposta con una motivazione chiara.

Motivazione della Corte federale delle finanze (BFH)

Chiara sistematica normativa

La BFH pone innanzitutto in primo piano la chiara interpretazione letterale e sistematica della legge. Nell’art. 15, comma 1, ErbStG, i bisnipoti non sono espressamente menzionati. Piuttosto, il legislatore – mediante una disciplina esplicita e conclusiva – ha indicato chiaramente quali categorie di persone debbano essere beneficiate. Un’estensione di tale cerchia non può essere dedotta dall’ambito di applicazione oggettivo della norma, né può essere realizzata tramite l’evoluzione giurisprudenziale del diritto.

Nessuna lacuna normativa involontaria

Laddove si ipotizzi una incompletezza normativa involontaria, la BFH richiama i materiali di legge e la sistematica della legge sulle successioni e sulle donazioni. Il legislatore era perfettamente consapevole della possibile equiparazione dei bisnipoti – sia per motivi successori che di politica familiare – ma ha scelto consapevolmente di non prevederla. L’esplicito riferimento a figli e nipoti nell’ambito delle agevolazioni fiscali esclude, dunque, i bisnipoti dalla cerchia dei beneficiari pertinenti.

Applicazione della classe II

Poiché non possono essere ricondotti alle categorie privilegiate, i bisnipoti ricadono nella classe fiscale II, che prevede franchigie notevolmente inferiori e aliquote più elevate. Pertanto, l’accesso a condizioni fiscali favorevoli nell’ambito dell’imposta sulle donazioni non è previsto per tale gruppo di beneficiari.

Rilevanza per famiglie, pianificazione successoria e trasferimenti patrimoniali

Soprattutto in relazione al passaggio intergenerazionale del patrimonio, la sentenza assume particolare rilevanza pratica. Nella pianificazione aziendale e privata di strategie successorie e modelli di trasmissione, il trattamento fiscale delle donazioni ai bisnipoti risulta quindi fissato con certezza giuridica. Un beneficio indiretto mediante aggiramento delle regole sulle classi fiscali è escluso.

Anche il richiamo a considerazioni politiche o economiche familiari – ad esempio in risposta alle evoluzioni demografiche o per favorire flussi patrimoniali all’interno della famiglia – resta, alla luce della chiara disciplina normativa, privo di rilievo sulla valutazione fiscale.

Nota sugli sviluppi in corso

Spetta al legislatore disciplinare espressamente eventuali modifiche future volte ad ampliare i benefici fiscali. Fino a un adeguamento in tal senso, valgono i principi attuali. Gli interessati dovrebbero seguire con attenzione le evoluzioni giuridiche e le eventuali modifiche di legge.

Conclusione

La decisione della BFH sottolinea che i privilegi fiscali nell’ambito dell’imposta sulle donazioni sono determinati dal chiaro tenore letterale e dalla sistematica della legge. Per i bisnipoti, a differenza dei nipoti, non derivano quindi vantaggi fiscali diretti ai sensi della classe I n. 2 ErbStG. Il trasferimento di patrimonio alle generazioni successive richiede dunque un’attenta pianificazione fiscale e il rispetto delle prescrizioni vigenti.

In caso di ulteriori domande relative all’imposta sulle donazioni o ai trasferimenti patrimoniali alle generazioni successive, i Rechtsanwalt di MTR Legal possono offrire consulenza sia a livello nazionale che internazionale.

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