Registrazione tramite fototrappole per la tutela delle prove: inquadramento giuridico e sviluppi attuali
L’installazione di fototrappole su proprietà private o nelle loro immediate vicinanze mira regolarmente a documentare atti illeciti come, ad esempio, lo scarico illegale di rifiuti, il bracconaggio o i danneggiamenti. Questa forma di acquisizione delle prove solleva numerosi interrogativi nel delicato equilibrio tra l’interesse legittimo all’accertamento e gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e dei diritti della personalità delle parti coinvolte. La giurisprudenza attuale, ad esempio quella del Tribunale di Lörrach (Az.: 3 C 111/22, decisione del 05.04.2023), evidenzia la complessità della situazione giuridica e stabilisce linee guida per l’utilizzo ammissibile delle fototrappole a fini privati.
Ammissibilità dell’utilizzo delle fototrappole – Bilanciamento degli interessi
Tutela della proprietà versus diritti della personalità
L’interesse civilistico all’individuazione di turbative della proprietà (cfr. §§ 1004, 823 ss. BGB) è riconosciuto. Allo stesso tempo, però, ciò confligge con i diritti della personalità di terzi, in particolare con il loro diritto all’immagine e alla tutela dell’autodeterminazione informativa (Art. 1 comma 1, Art. 2 comma 1 GG; §§ 22, 23 KUG; Art. 6 GDPR). I tribunali esaminano regolarmente in simili casi se una videosorveglianza, sia nascosta che palese, resa possibile dalle fototrappole, sia proporzionata e giustificata dall’esigenza di tutela del titolare del diritto.
Presupposti del bilanciamento degli interessi
Una sorveglianza è considerata lecita solo se esistono indizi concreti di illeciti nei confronti della proprietà. Una sorveglianza puramente preventiva “alla cieca” non è ritenuta sufficiente per limitare i diritti dei terzi, secondo la prassi consolidata. Le telecamere, inoltre, devono riprendere solo le aree per le quali sussiste un interesse legittimo alla sorveglianza. In particolare, non possono essere ripresi – salvo stretta necessità – percorsi pubblici, proprietà vicine o spazi generalmente accessibili.
Requisiti in materia di protezione dei dati e obblighi di informazione
Applicabilità del Regolamento generale sulla protezione dei dati
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) si applica quando con la fototrappola vengono raccolti o trattati dati personali. Ciò si verifica già qualora le persone riprese siano identificabili. La raccolta, la memorizzazione e l’analisi del materiale audiovisivo sono, pertanto, soggette a rigorosi requisiti legali.
Obblighi informativi e trasparenza
Se tramite fototrappole vengono rilevati dati personali, le persone interessate devono essere informate ai sensi dell’Art. 13 GDPR. Tra questi rientrano, ad esempio, indicazioni sul responsabile della telecamera, la finalità della registrazione e i possibili destinatari dei dati. Nella maggior parte dei casi è necessario esporre un cartello informativo nel luogo della registrazione.
Termini di conservazione e vincolo di finalità
Le riprese non possono essere conservate indefinitamente. Devono essere cancellate non appena vengono raggiunte le finalità della sorveglianza o quando la conservazione non è più necessaria. Un’eventuale trasmissione a terzi – ad esempio nell’ambito di un procedimento civile – deve basarsi su una precisa base giuridica.
Ammissibilità probatoria delle riprese in un processo civile
Valutazione giuridica della prova
Il tribunale deve stabilire, caso per caso, se le registrazioni ottenute tramite fototrappola possano essere utilizzate come mezzi di prova nel processo civile. Da un lato, i principi processuali civili tutelano l’interesse a un accertamento giudiziale efficace. Dall’altro, si applica il principio dell’“inammissibilità della prova” qualora il diritto alla personalità o la protezione dei dati siano stati violati in modo illecito e che, di conseguenza, il mezzo di prova sia stato acquisito illegalmente.
Giurisprudenza e rilevanza pratica
Secondo la decisione del Tribunale di Lörrach, una fototrappola utilizzata in modo lecito può essere pienamente presa in considerazione come mezzo di prova a determinate condizioni. Il giudice riconosce un accresciuto interesse informativo se in passato si sono già verificati disagi simili – ad es. scarichi illegali di rifiuti – comprovati, e non sono disponibili misure meno invasive.
Limiti della sorveglianza e conclusioni
L’installazione e l’utilizzo di fototrappole per la raccolta delle prove rimangono una decisione da valutare caso per caso, nella quale occorre tenere conto di numerosi aspetti civilistici, relativi alla privacy e ai diritti della personalità. I tribunali puntualizzano che le telecamere non possono essere considerate soluzioni universali per la sorveglianza, ma devono sempre basarsi su una situazione di pericolo concreta e documentata. A livello procedurale, è di massima importanza mantenere l’equilibrio tra l’interesse probatorio e la tutela dei diritti fondamentali.
Se nell’utilizzo privato o commerciale di misure di sorveglianza sorgono domande circa la liceità o la gestione delle riprese raccolte, gli avvocati di MTR Legal possono offrire assistenza qualificata nell’ambito delle condizioni quadro civilistiche e della protezione dei dati personali.