Attribuzione specifica delle pretese in caso di insufficienza sopravvenuta della nuova massa – Nessuna modifica della graduatoria dei crediti concorsuali da parte del BAG
La Corte Federale del Lavoro (BAG) ha ribadito, con una recente decisione – ordinanza del 25 agosto 2022, n. 6 AZR 441/21 – che il sopraggiungere della cosiddetta insufficienza della nuova massa non comporta alcuna modifica dell’ordine di prelazione previsto dal diritto fallimentare per i crediti. Tale chiarimento riveste notevole rilevanza pratica per il trattamento dei crediti nelle procedure concorsuali e necessita di un’analisi dettagliata per comprendere i rischi potenziali e i margini di manovra per creditori, imprese e altri soggetti coinvolti nella procedura.
Fondamenti dell’insufficienza della massa e della nuova massa
Il significato dell’insufficienza della massa nel diritto fallimentare
Nell’ambito di una procedura concorsuale aperta, la massa attiva a disposizione e i relativi crediti vengono suddivisi in diverse categorie. Quando la massa disponibile non è più sufficiente a soddisfare tutti i debiti prededucibili, si configura l’insufficienza della massa (§ 208 InsO). Il curatore fallimentare è tenuto a informare immediatamente il tribunale fallimentare dell’accertamento di tale circostanza. La dichiarazione di insufficienza della massa limita regolarmente l’accesso dei creditori alla massa libera e influisce sullo svolgimento e sulla soddisfazione delle obbligazioni esistenti.
Nuova massa e debiti prededucibili della nuova massa
Dopo la segnalazione dell’insufficienza della massa, soltanto gli atti compiuti dal curatore successivamente a tale segnalazione generano i cosiddetti debiti prededucibili della nuova massa. Questi si distinguono dai “debiti prededucibili della vecchia massa”, poiché secondo la giurisprudenza del BAG e la dottrina prevalente devono essere prioritariamente soddisfatti, nei limiti della massa, divenuta insufficiente. Un tipico caso applicativo è, ad esempio, la retribuzione dovuta a un lavoratore per un nuovo rapporto lavorativo instaurato dal curatore dopo la comunicazione dell’insufficienza.
La graduatoria concorsuale – Principi fondamentali e questioni rilevanti per le decisioni
Classificazione sistematica dei crediti
La normativa fallimentare distingue diversi livelli di rango per i crediti dei creditori: in primo luogo vi sono i creditori concorsuali, i cui crediti sono sorti prima dell’apertura della procedura. Una posizione privilegiata rispetto a questi è riconosciuta ai creditori della massa, tra cui rientrano in particolare i debiti sorti dopo l’apertura della procedura (§ 55 InsO). Da questi ultimi vanno distinti i debiti prededucibili sorti dopo la segnalazione dell’insufficienza della massa; la loro particolare tutela tuttavia non giustifica una loro equiparazione totale ai debiti prededucibili della massa.
Nessuna variazione della graduatoria per insufficienza della nuova massa
Secondo l’interpretazione del BAG – confermata dalla pronuncia citata – la sequenza di priorità stabilita dalla legge resta invariata anche in presenza di insufficienza della nuova massa. Successivamente all’accertamento e alla segnalazione dell’insufficienza, non si verifica una riclassificazione dei crediti già sorti. I crediti vantati nei confronti della massa in precedenza non ricevono alcuna nuova prelazione e continuano a essere regolati ai sensi del § 209 InsO. In tal modo si stabilisce un chiaro limite contro qualsiasi modifica retroattiva delle gerarchie tra i creditori.
Effetti sui diritti dei lavoratori e conseguenze pratiche
Rilevanza per la retribuzione del lavoro e i crediti post-contrattuali
Questa situazione giuridica riveste particolare importanza per i lavoratori di aziende insolventi. La decisione del BAG riguarda soprattutto la classificazione dei crediti retributivi sorti successivamente all’accertamento dell’insufficienza della massa. La registrazione e la tutela di tali crediti dipende dalla loro natura di obbligazioni della vecchia massa oppure della nuova massa. I crediti esistenti, maturati prima dell’insufficienza della nuova massa, non vengono rivalutati né acquisiscono uno specifico privilegio.
Implicazioni per la prassi aziendale e la futura stipula di contratti
Per imprese e creditori che forniscono o ricevono prestazioni dopo la segnalazione dell’insufficienza della nuova massa, è fondamentale una valutazione accurata del rischio. La decisione del BAG stabilisce che i nuovi contratti e le nuove obbligazioni gravanti sulla massa attiva meritano particolare attenzione. Le parti contrattuali e i fornitori dovrebbero sempre documentare la data della dichiarazione di insufficienza, così da poter registrare tempestivamente eventuali crediti e soddisfare i requisiti connessi ai rischi della procedura.
Valutazione giuridica e conclusione
Il chiarimento offerto dal BAG aumenta la certezza del diritto nella classificazione e tutela dei crediti in ambito concorsuale. L’interpretazione restrittiva impedisce qualsiasi modifica successiva dell’ordine dei creditori dovuta al mero sopraggiungere dell’insufficienza della nuova massa, nel rispetto dei principi di chiarezza e sicurezza giuridica procedimentale. La sistematica fallimentare viene così rispettata senza possibilità di successive manipolazioni. Ciò comporta, nella prassi, la necessità di esaminare scrupolosamente i propri crediti e documentarli in modo lungimirante per ogni singolo caso.
Fonti: Bundesarbeitsgericht, sentenza del 25.08.2022, n. 6 AZR 441/21; § 55, § 208, § 209 Insolvenzordnung; letteratura specialistica pertinente.
Per imprese, investitori e altri soggetti economici interessati dalle questioni relative al trattamento dei crediti nella procedura concorsuale o dall’insufficienza della massa o della nuova massa, è consigliabile far valutare il caso specifico in modo approfondito. Per ulteriori questioni giuridiche in questo ambito, gli avvocati di MTR Legal sono a disposizione.