Nessuna priorità della prima formazione in presenza di obblighi di mantenimento accresciuti nei confronti di figli minorenni
La Corte d’Appello (OLG) di Bamberg, con decisione del 6 aprile 2022 (Az: 7 UF 196/21), ha ribadito che l’obbligo di pagamento del mantenimento per i figli minorenni prevale in linea di principio sugli interessi formativi propri dell’obbligato al mantenimento, specialmente quando questi abbia già raggiunto un’età avanzata ed abbia già esercitato un’attività lavorativa. La decisione evidenzia i criteri in base ai quali occorre bilanciare tra il finanziamento di una prima formazione e il rispetto degli obblighi di mantenimento accresciuti.
Fatti e decisione della Corte d’Appello di Bamberg
Nel caso di specie, un genitore obbligato al mantenimento, che all’età di 45 anni aveva iniziato una prima formazione, richiedeva una riduzione del proprio mantenimento in favore del figlio minorenne. L’obbligato sosteneva che, durante la propria prima formazione e in assenza di un’attività lavorativa, non avesse a disposizione mezzi finanziari sufficienti per il mantenimento del figlio.
Il Tribunale chiarisce tuttavia che il cosiddetto “obbligo lavorativo rafforzato”, ai sensi del § 1603 cpv. 2 frase 1 BGB, riveste un ruolo prioritario nell’adempimento dei doveri di mantenimento nei confronti dei figli minorenni. L’obbligato deve quindi ai figli almeno il minimo vitale e per ottenerlo è tenuto a sfruttare tutte le possibilità di reddito ragionevolmente esigibili.
Obbligo lavorativo rafforzato e suoi limiti
L’obbligo lavorativo rafforzato implica che l’obbligato al mantenimento sia tenuto ad accettare anche attività che esulano dalla propria qualificazione o dall’esperienza professionale precedente, purché questo sia necessario per garantire il minimo vitale. Se, come nel caso in esame, un obbligato intraprende una prima formazione in età avanzata, non può invocare che il finanziamento di tale formazione abbia priorità rispetto al diritto al mantenimento dei figli.
Una deroga è prevista solo quando la formazione risulti necessaria per motivi particolari e sia sostenibile dal punto di vista temporale ed economico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bamberg non ha riscontrato la sussistenza di tale eccezione.
Implicazioni per il diritto al mantenimento
Il Tribunale ha escluso che l’obbligato abbia diritto a concentrarsi esclusivamente sulla propria formazione senza un’attività lavorativa adeguata, se ciò mette a rischio il minimo vitale per il figlio minorenne. In presenza di una pregressa attività lavorativa ed esperienza professionale, con il progredire dell’età e della carriera professionale si ritiene che gli interessi personali di formazione debbano cedere il passo all’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.
Se il genitore obbligato desidera comunque seguire un percorso formativo, è tenuto a organizzarla in modo tale da poter svolgere almeno un lavoro part-time e ottenere redditi sufficienti a coprire il mantenimento del figlio.
Significato per la prassi e l’applicazione del diritto
La decisione della Corte d’Appello di Bamberg conferma la giurisprudenza vigente sulla priorità del mantenimento dei figli minorenni e definisce i requisiti per il genitore obbligato in presenza di interessi concorrenti. L’esistente obbligo lavorativo non viene annullato da una prima formazione intrapresa tardivamente.
Preminenza del benessere del minore
La giurisprudenza pone il benessere e la sicurezza economica dei figli minorenni chiaramente al di sopra delle ambizioni formative personali dell’obbligato. Gli obblighi di mantenimento sono strutturati giuridicamente in modo tale da poter essere ridotti tramite misure formative personali solo in rari casi eccezionali e nel limite di ciò che è ragionevole.
Possibili effetti su casi analoghi
La sentenza potrebbe avere effetto su casi simili in cui i genitori obbligati confidano in misure formative successive per migliorare la propria situazione lavorativa. Una riduzione dell’obbligazione di mantenimento sarebbe ammessa solo qualora la formazione sia oggettivamente indispensabile e non sussistano altre opzioni per garantire il mantenimento del figlio.
Fonte: OLG Bamberg, decisione del 06.04.2022 – 7 UF 196/21
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