Nuovo regolamento di esenzione per categoria di accordi verticali (Vertikal-GVO) entrato in vigore

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Il 1° giugno 2022 è entrata in vigore la nuova VBER europea. Le aziende devono prepararsi ad alcune novità e modifiche nel diritto di distribuzione.

Il nuovo Regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali (VBER) è entrato in vigore il 1° giugno 2022, assieme alle nuove linee guida verticali. Regola quando le restrizioni della concorrenza sono permesse o vietate. Questo riguarda in particolare anche i contratti di distribuzione, spiega lo studio legale MTR Rechtsanwälte.

Secondo l’art. 101 par. 1 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), gli accordi sono vietati se portano a rilevanti impedimenti o restrizioni della concorrenza. Secondo la VBER, gli accordi tra aziende a diversi livelli della catena di produzione e distribuzione sono esentati da questo divieto a determinate condizioni. Tra questi vi sono gli accordi verticali tra produttore e rivenditore. Essenzialmente, ciò rimane invariato.

La condizione è che né il fornitore né l’acquirente superino la soglia di quota di mercato del 30% e che non vi siano restrizioni gravi di concorrenza. Le cosiddette restrizioni fondamentali del controllo verticali dei prezzi e le limitazioni territoriali e di clienti rimangono.

Ci sono cambiamenti nella distribuzione duale, quando il produttore vende i suoi prodotti non solo attraverso i rivenditori, ma anche direttamente al cliente finale. Qui un’esenzione è ora possibile solo se lo scambio di informazioni riguarda direttamente l’attuazione dell’accordo verticale o è necessario per migliorare la produzione o la distribuzione. Alcuni aspetti della distribuzione duale non saranno quindi più esentati.

Un altro cambiamento riguarda le cosiddette obbligazioni di parità. In questo caso, il venditore si impegna a offrire ai suoi partner contrattuali condizioni che corrispondono a quelle dei canali di distribuzione di terzi, ad esempio altre piattaforme, o ai canali di distribuzione diretta del venditore, come i propri siti web. Anche qui, alcuni aspetti non sono più esentati secondo la nuova VBER, ma devono essere valutati caso per caso secondo l’art. 101 TFUE.

D’altra parte, alcune restrizioni vengono ridotte. Ciò riguarda ad esempio la possibilità dell’acquirente di rivolgersi attivamente a singoli clienti o anche alcuni aspetti della vendita online.

Altri punti della nuova VBER riguardano, tra l’altro, aspetti come i divieti di concorrenza, la sostenibilità o il privilegio dell’agente commerciale.

I produttori e i rivenditori dovrebbero adattarsi alle nuove regolamentazioni per evitare sanzioni. Avvocati esperti nel diritto di distribuzione forniscono consulenza.

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