Nessuna presunzione di notifica per il semplice accesso alla e-mail

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Quadro giuridico per la ricezione delle e-mail nel diritto civile

La trasmissione giuridicamente sicura di dichiarazioni tramite e-mail è spesso oggetto di controversie nei rapporti commerciali. In particolare, si pone regolarmente la questione di quali siano i presupposti per poter considerare una semplice e-mail come ricevuta dal destinatario e se sia possibile ricorrere a quella che viene definita prova presuntiva. La Corte d’Appello (OLG) di Rostock, con sentenza del 04.06.2024 (n. 7 U 22/24, fonte: urteile.news), ha chiarito principi fondamentali in merito alla prova del ricevimento delle e-mail, contribuendo così a delineare ulteriormente l’attuale giurisprudenza.

Ricezione delle dichiarazioni nel commercio elettronico

Principio: la ricezione presuppone la presa di conoscenza

Nel diritto civile la ricezione di una dichiarazione di volontà è significativa, poiché di norma l’efficacia della dichiarazione dipende proprio da tale momento (§ 130 comma 1 BGB). Affinché una dichiarazione sia considerata ricevuta, è necessario che essa entri nell’ambito di disponibilità del destinatario in modo tale da poterne ragionevolmente presumere la presa di conoscenza in condizioni normali. Mentre con i mezzi di comunicazione tradizionali come lettere o fax la prova della ricezione può solitamente essere fornita facilmente, ad esempio tramite una conferma di ricezione o un rapporto di trasmissione, con le e-mail permangono rilevanti incertezze.

Modalità di comunicazione elettronica: distinzione rispetto ad altri mezzi di trasmissione

A differenza di una comunicazione elettronica qualificata, ad esempio tramite trasmissione per De-Mail o tramite lo speciale fascicolo elettronico dell’avvocato (beA), la semplice e-mail manca regolarmente di una prova significativa che attesti che il messaggio sia effettivamente pervenuto e memorizzato in modo leggibile dal destinatario. Prove come conferme di invio, copie nella cartella ‘inviati’ o conferme di lettura possono essere facilmente manipolate e non offrono quindi sufficiente garanzia circa l’effettivo ricevimento.

Giurisprudenza dell’OLG Rostock: requisiti per la prova della ricezione

Sentenza del 04.06.2024 – Principali motivazioni

L’OLG Rostock ha precisato che, per una semplice e-mail, non si può presumere la sussistenza di una prova presuntiva di ricezione e che il solo invio non è sufficiente a considerare ricevuta la comunicazione. Né l’invio di una e-mail né il fatto che appaia nella cartella di posta in uscita giustificano la presunzione che il destinatario abbia ricevuto il messaggio o che esso sia giunto nella sua sfera di ricezione. Secondo il tribunale, la prova della ricezione deve essere fornita dal mittente in caso di controversia mediante fatti concreti. A tal fine possono essere utili, ad esempio, registri dettagliati sul ricevimento elettronico avvenuto con successo, log del server di posta del destinatario o conferme di consegna da fornitori terzi – soluzione sempre più adottata in ambito industriale o istituzionale.

L’OLG sottolinea inoltre che: Poiché le e-mail sono esposte, durante la trasmissione dal mittente al destinatario, a molteplici rischi tecnici (guasti ai server, filtri antispam, caselle di posta piene, ecc.), non esiste una regolarità del recapito paragonabile a quella che si presume, ad esempio, per la posta tradizionale. Pertanto manca la tipicità del processo necessaria alla prova presuntiva.

Aspetti di rischio nel commercio elettronico

Pratica aziendale e rischi tecnici

Per imprese, investitori e privati facoltosi che operano nel commercio elettronico, questa sentenza comporta importanti incertezze in relazione al rispetto delle scadenze, alla prova della ricezione e alla gestione del rischio. In particolare, la mancanza di una facilitazione probatoria nelle comunicazioni via e-mail rende necessario considerare modalità di consegna alternative o ricevute di ritorno aggiuntive, al fine di assicurare la prova della ricezione in eventuali controversie.

Prospettive: esigenze di adattamento e sviluppi

La sentenza dell’OLG Rostock si inserisce in uno sviluppo giurisprudenziale che pone requisiti rigorosi alla prova della ricezione di dichiarazioni effettuate per via elettronica. Le imprese dovrebbero essere consapevoli dei rischi tecnici e giuridici associati all’invio di semplici e-mail. L’utilizzo di mezzi elettronici sicuri di trasmissione acquisisce, in tale contesto, un’importanza sempre maggiore.

Conclusioni e ulteriori indicazioni

La considerazione dell’OLG Rostock che per la ricezione di una semplice e-mail non si possa parlare di prova presuntiva evidenzia la necessità di organizzare con attenzione i processi di notifica nel commercio digitale. La sentenza sottolinea l’importanza di prove tecniche e giuridiche precise, al fine di garantire l’efficacia delle dichiarazioni e la validità dei termini.

Nella pratica, imprese, investitori e privati devono spesso affrontare ulteriori problematiche relative ai presupposti della ricezione, all’uso di diversi metodi di trasmissione o all’impostazione della comunicazione digitale. I Rechtsanwalt di MTR Legal seguono attentamente l’evoluzione della giurisprudenza e sono a disposizione per una valutazione conforme alle norme delle situazioni individuali.

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